Data pubblicazione: 29 aprile 2010
Delibera 27 aprile 2010
ARG/gas 60/10
Avvio di un’indagine conoscitiva e del conseguente procedimento per la determinazione delle condizioni di fornitura di gas diversi da gas naturale nelle località Colli sul Velino (RI) e Monte San Giovanni in Sabina (RI) servite dalla società SILCA SRL per gli anni termici dal 2005/2006 al 2007/2008
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 27 aprile 2010
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 237/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
- la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n.173/04);
- la deliberazione dell'Autorità 28 novembre 2008, VIS 106/08 (di seguito: deliberazione VIS 106/08);
- la deliberazione dell'Autorità 15 giugno 2009, VIS 58/09;
- la deliberazione dell'Autorità 15 giugno 2009, VIS 59/09 (di seguito: deliberazione VIS 59/09);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2009, VIS 118/09;
- la deliberazione dell'Autorità 19 febbraio 2010, VIS 10/10 (di seguito: deliberazione VIS 10/10).
Considerato che:
- l'articolo 6, comma 6.1, della deliberazione n. 237/00 prevede che gli esercenti il servizio di distribuzione del gas formulino e presentino annualmente una proposta tariffaria avente ad oggetto l'opzione tariffaria base e le eventuali opzioni tariffarie speciali, secondo uno schema definito dall'Autorità;
- l'articolo 12, comma 12.1, della deliberazione n. 173/04, prevede che, entro il 30 giugno di ogni anno, gli esercenti degli ambiti riforniti a gas di petrolio liquefatto (di seguito: GPL) trasmettano all'Autorità, anche con riferimento alle località in avviamento di cui all'articolo 2, commi 2.3 e 2.4 della medesima deliberazione n. 173/04, la proposta tariffaria dell'anno termico che decorre dall'ottobre successivo, contenente il vincolo sui ricavi VRD;
- l'articolo 12, comma 12.6, della deliberazione n. 173/04 prevede che nel caso in cui la proposta presentata non sia conforme ai criteri enunciati nella medesima deliberazione n. 173/04 o non sia stata presentata alcuna proposta, gli uffici dell'Autorità ne danno comunicazione all'esercente, che ha facoltà di presentare una seconda proposta modificata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione; e che l'articolo 12, comma 12.7, della deliberazione n. 173/04, prevede che, nel caso in cui l'eventuale seconda proposta tariffaria presentate non sia conforme con i criteri delle deliberazioni n. 237/00 e n. 173/04, ovvero qualora non sia stata presentata alcuna proposta, l'Autorità provvede con propria deliberazione alla determinazione delle tariffe;
- l'articolo 12, comma 12.7.2 della deliberazione n. 173/04 prevede che l'Autorità determini, con proprio provvedimento e con riferimento al contesto distributivo in cui viene prestato il servizio, anche le tariffe della località in avviamento per la quale l'impresa di distribuzione non abbia provveduto all'invio delle tariffe determinate ai sensi delle disposizioni del comma 2.3 della medesima deliberazione n. 173/04.
Considerato che:
- con la deliberazione VIS 106/08 l'Autorità ha avviato un procedimento volto, tra l'altro, ad accertare in quali località la società SILCA S.r.l. (di seguito: la società SILCA) abbia svolto attività di fornitura di gas diversi dal naturale senza procedere alle comunicazioni di cui al comma 6.1 della deliberazione n. 237/00 e al comma 12.1 della deliberazione n. 173/04, nel periodo che va dall'anno termico 2001-2002, o dall'anno di prima fornitura, se successivo, all'anno termico 2007-2008;
- con la deliberazione VIS 59/09 è stata avviata un'istruttoria formale per l'irrogazione di sanzioni in materia di obblighi tariffari e informativi nei confronti della società SILCA;
- con la deliberazione VIS 10/10 è stato chiuso il procedimento avviato con la medesima deliberazione VIS 106/08 senza che la società SILCA abbia fornito, tra l'altro, alcuna indicazione in merito alle richieste formulate al precedente punto;
- solo con una tardiva nota in data 19 febbraio 2010, prot. Autorità 8061 del 22 febbraio 2010, in risposta alle precedenti richieste dell'Autorità, la società SILCA ha comunicato alla Direzione Tariffe dell'Autorità di svolgere l'attività di fornitura di gas diversi da gas naturale nei comuni di Colli sul Velino (RI) e Monte San Giovanni in Sabina (RI) a partire rispettivamente dal 25 settembre 2004 e dal 26 settembre 2006;
- la Direzione Tariffe dell'Autorità, ha verificato che nei propri archivi non risulta registrata alcune attività di fornitura di GPL in capo alle località di cui al precedente alinea.
Ritenuto necessario:
- procedere all'acquisizione degli elementi che consentano di valutare:
- quali condizioni tariffarie per la fornitura di gas diversi dal naturale abbia applicato la società SILCA per le località di Colli sul Velino (RI) e Monte San Giovanni in Sabina (RI) rispettivamente dall'anno termico 2005/2006 all'anno termico 2007/2008 e dall'anno termico 2006/2007 all'anno termico 2007/2008;
- le modalità secondo le quali è stato assegnato il servizio da parte degli enti locali, chiedendo in particolare che sia data evidenza degli atti concessori o delle eventuali altre forme di assegnazione;
- procedere, per l'anno termico 2007/2008, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 12.7.2 della deliberazione n. 173/04 con riferimento alle località di Colli sul Velino (RI) e Monte San Giovanni in Sabina (RI), alla determinazione delle condizioni che avrebbero dovuto essere applicate qualora la società SILCA avesse adempiuto ai previsti obblighi di comunicazione
DELIBERA
- di avviare un procedimento volto a:
- accertare quali condizioni tariffarie siano state applicate in relazione alla fornitura di gas diversi dal naturale dalla società SILCA, nelle località di Colli sul Velino (RI) e Monte San Giovanni in Sabina (RI) rispettivamente dall'anno termico 2005/2006 all'anno termico 2007/2008 e dall'anno termico 2006/2007 all'anno termico 2007/2008;
- accertare le modalità secondo le quali è stato assegnato il servizio da parte degli enti locali, chiedendo in particolare che sia data evidenza degli atti concessori o delle eventuali altre forme di assegnazione nelle località di cui al precedente punto;
- determinare ai sensi dell'articolo 12, comma 12.7.2 della deliberazione n. 173/04, le tariffe per l'anno termico 2007-2008, relative alla fornitura di gas diversi dal gas naturale nelle località di cui al primo capoverso del presente punto;
- di fissare in 180 (centottanta) giorni la durata del procedimento, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del presente provvedimento;
- di stabilire che i soggetti ammessi a partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dPR n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Tariffe dell'Autorità;
- di rendere noto che i soggetti ammessi a partecipare al procedimento possono essere sentiti in audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, qualora ne facciano domanda all'Autorità:
- entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di comunicazione del presente provvedimento, se destinatari del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dello stesso dPR n. 244/01;
- entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, se soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento diversi dai destinatari del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo dPR n. 244/01;
- di dare mandato al Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità, per i seguiti di competenza;
- di trasmettere copia del presente provvedimento ai comuni di Colli sul Velino (RI) e Monte San Giovanni in Sabina (RI) in persona dei Sindaci pro tempore, ai fini dell'adozione degli atti e dei provvedimenti di competenza;
- di comunicare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società SILCA;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.
27 aprile 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis