Data pubblicazione: 09 aprile 2008
Delibera 17 marzo 2008
VIS 29/08
Avvio di istruttorie formali per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Isab Energy S.r.l., di Syndial S.p.A. e di Tecnoparco Valbasento S.p.A. per il mancato adempimento dell'obbligo di acquisto dei certificati verdi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 17 marzo 2008
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 24 ottobre 2005;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: l'Autorità) 19 marzo 2002, n. 42/02, e sue successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 2004, n. 60/04;
- la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2004, n. 215/04;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 327/06;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06.
Considerato che:
- l'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, a decorrere dall'anno 2001, impone agli importatori e ai soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili;
- il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99 stabilisce che l'obbligo di cui al comma 1 si applica alle importazioni e alle produzioni di energia elettrica, al netto della cogenerazione come definita dall'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99;
- il comma 3 dello stesso articolo prevede che gli stessi soggetti possano adempiere al suddetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori, purché immettano l'energia da fonti rinnovabili nel sistema elettrico nazionale, o dal gestore della rete di trasmissione nazionale (cosiddetti certificati verdi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 387/03);
- l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 387/03 impone al Gestore della rete (ora Gestore dei Servizi elettrici - GSE S.p.A.) di:
- verificare, relativamente all'anno precedente, l'adempimento dell'obbligo di cui sopra (tale verifica avviene ai sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale 24 ottobre 2005);
- comunicare all'Autorità i nominativi dei soggetti inadempienti dell'obbligo di cui sopra;
- ai sensi del medesimo articolo, l'Autorità applica ai soggetti inadempienti sanzioni ai sensi della legge n. 481/95;
- in esito ai controlli tecnici effettuati dall'Autorità ai sensi della deliberazione n. 60/04,con nota 6 settembre 2006 prot. EA/M06/4085/ea, con nota 21 dicembre 2006 prot. EA/M06/5903/ea e con nota 8 giugno 2007 prot. EA/M07/2611/ea, gli uffici dell'Autorità comunicavano al GSE che non risultavano soddisfatte le condizioni minime previste dalla deliberazione n. 42/02 per il riconoscimento della condizione di cogenerazione, a partire dall'anno 2002, all'impianto di Porto Torres (SS) di proprietà Syndial S.p.A, all'impianto denominato IGCC di Priolo Gargallo (SR) di proprietà Isab Energy S.r.l. ed all'impianto sito nel comune di Pisticci (MT) di proprietà Tecnoparco Valbasento S.p.A.; si riteneva, pertanto, opportuno che il GSE assoggettasse tali società all'obbligo previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99;
- sulla base delle lettere richiamate al precedente alinea, il GSE ha assoggettato le medesime società all'obbligo previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99;
- con nota del 28 settembre 2007 (prot. 026074), il GSE ha segnalato all'Autorità il mancato adempimento:
- da parte di Syndial S.p.A., dell'obbligo di acquisto di 858 certificati verdi per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006;
- da parte di Isab Energy S.r.l., dell'obbligo di acquisto di 4.825 certificati verdi per gli anni 2003, 2004 e 2005;
- da parte di Tecnoparco Valbasento S.p.A., dell'obbligo di acquisto di 155 certificati verdi per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006;
- gli uffici dell'Autorità hanno richiesto, in merito, ulteriori informazioni al GSE ed alle società da questi segnalate, rispettivamente, con note del 31 ottobre 2007 (prot. GB/M07/5171/ELT/FPA/ag) e del 18 dicembre 2007 (GB/M07/6029/ELT/fl , GB7M07/6030/ELT/fl, GB/M07/6036/ELT/fl);
- dalle note di risposta del GSE (prot. 000253 - 8 gennaio 2008 e prot. 003428 - 7 febbraio 2008), risulta quanto segue:
- Syndial S.p.A. non ha adempiuto all'obbligo di acquisto di 172 certificati verdi relativi all'anno 2003, 230 certificati verdi relativi all'anno 2004, 202 certificati verdi relativi all'anno 2005 e 214 certificati verdi relativi all'anno 2006;
- Isab Energy S.r.l. non ha adempiuto all'obbligo di acquisto di 1.220 certificati verdi relativi all'anno 2003, 1.560 certificati verdi relativi all'anno 2004 e 2.045 certificati verdi relativi all'anno 2005;
- Tecnoparco Valbasento S.p.A. non ha adempiuto all'obbligo di acquisto di 28 certificati verdi relativi all'anno 2003, 34 certificati verdi relativi all'anno 2004, 42 certificati verdi relativi al 2005 e 51 certificati verdi relativi all'anno 2006.
Ritenuto che:
- quanto sopra costituisca presupposto per l'avvio nei confronti di Isab Energy S.r.l., Syndial S.p.A. e di Tecnoparco Valbasento S.p.A. di istruttorie formali, ai fini dell'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 e dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 387/03
DELIBERA
- di avviare istruttorie formali nei confronti delle società Isab Energy S.r.l., Syndial S.p.A. e di Tecnoparco Valbasento S.p.A. per accertare la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ai fini dell'adozione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 e dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 387/03;
- di comunicare che il responsabile del procedimento è, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione n. 327/06 e del punto 8.2 della deliberazione n. 328/06, il Direttore della Direzione Legislativo e Legale;
- di fissare in 120 (centoventi) giorni la durata dell'istruttoria, decorrenti dalla notificazione della presente deliberazione;
- di prevedere che il provvedimento finale sia adottato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
- di stabilire che i soggetti che possono partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del dPR n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Legislativo e Legale;
- di prevedere che coloro che partecipano al procedimento, producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite all'Autorità, debbano presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del dPR n. 244/01, contestualmente alla produzione dei documenti o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
- di rendere noto che chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di notificazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del dPR n. 244/01, e della data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo dPR n. 244/01;
- di notificare il presente provvedimento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento a:
- Isab Energy S.r.l., Strada Statale 114, km 144 - 96010 Priolo Gargallo (SR);
- Syndial S.p.A., Piazza Boldrini 1, 20097 San Donato Milanese (MI);
- Tecnoparco Valbasento S.p.A., Via Pomarico s.n.c., 75010 Pisticci Scalo (MT);
- di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
17 marzo 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis