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Data pubblicazione: 18 giugno 2009

Delibera 25 maggio 2009

VIS 50/09

Chiusura dell'istruttoria formale avviata nei confronti della società Tecnoparco Valbasento S.p.A. con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas 17 marzo 2008, VIS 29/08

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 maggio 2009

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'articolo 11bis del decreto - legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
  • il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
  • il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 24 ottobre 2005;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: l'Autorità) 19 marzo 2002, n. 42/02, e sue successive modifiche e integrazioni;
  • la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 2004, n. 60/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2004, n. 215/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 17 marzo 2008, VIS 29/08.
Fatto
  1. L'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, a decorrere dall'anno 2001, impone agli importatori e ai soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili.
  2. L'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99 stabilisce che l'obbligo di cui al comma 1 si applica alle importazioni e alle produzioni di energia elettrica, al netto della cogenerazione come definita dall'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99.
  3. Il medesimo articolo 11, al comma 3, prevede che gli stessi soggetti possano adempiere al suddetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori, purché immettano l'energia da fonti rinnovabili nel sistema elettrico nazionale o dal gestore della rete di trasmissione nazionale (cosiddetti certificati verdi).
  4. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 387/03, il Gestore dei Servizi elettrici - GSE S.p.A. - una volta verificato l'adempimento, relativo all'anno precedente, dell'obbligo dell'articolo 11 suddetto - deve comunicare all'Autorità i nominativi dei soggetti inadempienti. A tali soggetti l'Autorità applica sanzioni, ai sensi della legge n. 481/95.
  5. In esito ai controlli tecnici effettuati, con nota 8 giugno 2007 (prot. EA/M07/2611/ea) l'Autorità ha comunicato al GSE che non risultavano soddisfatte le condizioni minime previste dalla deliberazione 19 marzo 2002, n. 42/02 per il riconoscimento della condizione di cogenerazione all'impianto sito nel Comune di Pisticci (MT) di proprietà della società Tecnoparco Valbasento S.p.A., relativamente alla produzione di energia elettrica degli anni 2002, 2003, 2004 e 2005. Pertanto, il GSE ha assoggettato tale società all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99 (prot. GSE/P2007020428 del 24 settembre 2007).
  6. La nota prot. EA/M07/2611/ea e la nota prot. GSE/P2007020428 sono state impugnate dalla società dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, che con decreto 16 ottobre 2008, n. 5110, ha dichiarato il ricorso estinto per rinuncia.
  7. Con nota del 28 settembre 2007 (prot. 02074) e nota dell'8 gennaio 2008 (prot. 000253), il GSE S.p.A., ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 387/03, ha segnalato all'Autorità il mancato adempimento da parte di Tecnoparco Valbasento S.p.A., dell'obbligo di acquisto di 155 certificati verdi per l'energia prodotta negli anni 2002, 2003, 2004, 2005.
  8. Con deliberazione VIS 29/08, l'Autorità ha avviato, nei confronti di Tecnoparco Valbasento S.p.A., un'istruttoria formale per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per il mancato adempimento dell'obbligo di acquisto dei certificati verdi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99. In particolare, ha contestato il mancato adempimento:
    1. dell'obbligo di acquisto di n. 28 certificati verdi insorto nel 2003 e relativo all'energia elettrica prodotta nell'anno 2002;
    2. dell'obbligo di acquisto di n. 34 certificati verdi insorto nel 2004 e relativo all'energia prodotta nell'anno 2003;
    3. dell'obbligo di acquisto di n. 42 certificati verdi insorto nel 2005 e relativo all'energia prodotta nel 2004;
    4. dell'obbligo di acquisto di n. 51 certificati verdi insorto nel 2006 e relativo all'energia prodotta nel 2005.
  9. Con nota 15 dicembre 2008 (prot. 0040319), il responsabile del procedimento ha comunicato a Tecnoparco Valbasento S.p.A. le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del D.P.R. n. 244/01.
  10. Con nota 22 gennaio 2009 (prot. 003026), il GSE ha comunicato all'Autorità di avere accettato il piano rateale di pagamento dei certificati verdi acquistati da Tecnoparco Valbasento, dietro presentazione di una fideiussione bancaria, pari al valore dei certificati verdi dovuti (euro 609.214,80).
  11. In data 22 gennaio 2009, si è svolta l'audizione finale dinanzi al Collegio, nel corso della quale la società ha depositato la lettera del 16 gennaio 2009, con cui il GSE ha accordato alla società il pagamento rateale dei certificati verdi acquistati. La società si è impegnata a produrre prova della suddetta fideiussione bancaria entro il 16 febbraio 2009.
  12. Con nota 23 febbraio 2009 (prot. 08311), la società ha inviato copia della fideiussione bancaria rilasciata a suo favore, che è del tipo "a prima richiesta" e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del codice civile.
Valutazione giuridica
  1. L'illecito contestato è un illecito di mera condotta, di carattere omissivo, che si perfeziona nel momento in cui i soggetti obbligati all'acquisto dei certificati verdi - invitati a regolarizzare la propria posizione dal GSE S.p.A. che effettua la verifica ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 387/03 - non ottemperano a tale obbligo.
  2. Dagli elementi acquisiti agli atti, risulta che, nel corso dell'istruttoria, la società ha regolarizzato la propria posizione nei confronti del GSE S.p.A. che ha accordato alla società la rateizzazione dell'importo corrispondente ai titoli acquistati, dietro presentazione di una fideiussione bancaria, del tipo "a prima richiesta", per un ammontare complessivo pari al valore dei certificati dovuti.
  3. Pertanto non sussistono elementi per ravvisare la violazione dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99

DELIBERA

  1. non sussistono i presupposti per irrogare a Tecnoparco Valbasento S.p.A. la sanzione amministrativa pecuniaria per il mancato adempimento dell'obbligo di acquisto dei certificati verdi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  2. il presente provvedimento sarà notificato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società Tecnoparco Valbasento S.p.A.., con sede legale in Via Pomarico s.n.c., 75010 Pisticci Scalo (MT) e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica delle stesso.

 

25 maggio 2009 Il Presidente: Alessandro Ortis


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