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Data pubblicazione: 12 maggio 2009

Delibera 27 aprile 2009

VIS 43/09

Chiusura dell'istruttoria formale avviata nei confronti della società Syndial S.p.A. con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas 17 marzo 2008, VIS 29/08

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 aprile 2009

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'articolo 11bis del decreto - legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
  • il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 24 ottobre 2005;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: l'Autorità) 19 marzo 2002, n. 42/02, e sue successive modifiche e integrazioni;
  • la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 2004, n. 60/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2004, n. 215/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 17 marzo 2008, VIS 29/08.

Fatto

  1. Con deliberazione VIS 29/08, l'Autorità ha avviato, nei confronti di Syndial S.p.A., un'istruttoria formale per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per il mancato adempimento dell'obbligo di acquisto dei certificati verdi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. In particolare, si è contestato il mancato adempimento dell'obbligo di acquisto di:
    1. n. 172 certificati verdi insorto nel 2003 e relativo all'energia prodotta nell'anno 2002;
    2. n. 230 certificati verdi insorto nel 2004 e relativo all'energia prodotta nell'anno 2003;
    3. n. 202 certificati verdi insorto nel 2005 e relativo all'energia prodotta nell'anno 2004;
    4. n. 214 certificati verdi insorto nel 2006 e relativo all'energia prodotta nel 2005.
  2. L'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, a decorrere dall'anno 2001, impone agli importatori e ai soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili.
  3. L'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99 stabilisce che l'obbligo di cui al comma 1 si applica alle importazioni e alle produzioni di energia elettrica, al netto della cogenerazione come definita dall'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99.
  4. Il medesimo articolo, al comma 3, prevede che gli stessi soggetti possano adempiere al suddetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori, purché immettano l'energia da fonti rinnovabili nel sistema elettrico nazionale o dal gestore della rete di trasmissione nazionale (cosiddetti certificati verdi).
  5. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 387/03, il Gestore dei Servizi elettrici - GSE S.p.A. - una volta verificato l'adempimento, relativo all'anno precedente, dell'obbligo dell'articolo 11 suddetto - deve comunicare all'Autorità i nominativi dei soggetti inadempienti. A tali soggetti l'Autorità applica sanzioni, ai sensi della legge n. 481/95.
  6. In esito ai controlli tecnici effettuati ai sensi della deliberazione n. 60/04, con nota 6 settembre 2006 (prot. EA/M06/4085/ea) l'Autorità ha comunicato al GSE S.p.A. che non risultavano soddisfatte le condizioni minime previste dalla deliberazione 19 marzo 2002, n. 42/02 per il riconoscimento della condizione di cogenerazione, a partire dall'anno 2002, all'impianto di Porto Torres (SS) di proprietà di Syndial S.p.A..
  7. Sulla base della suddetta nota, il GSE S.p.A. ha assoggettato la società all'obbligo di cui all'articolo 11 del d.lgs. n. 79/99 con riferimento alla produzione di energia elettrica degli anni 2002 - 2005, senza predeterminare un termine per l'adempimento.
  8. La nota prot. EA/M06/4085/ea è stata impugnata dalla società Syndial dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, che, con sentenza 10 settembre 2008, n. 4029, ha respinto il ricorso.
  9. Con note del 28 settembre 2007 (prot. 026074) e dell'8 gennaio 2008 (prot. 000253), il GSE S.p.A., ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 387/03, ha segnalato all'Autorità il mancato adempimento, da parte di Syndial S.p.A., dell'obbligo di acquisto di 818 certificati verdi per l'energia prodotta negli anni 2002, 2003, 2004 e 2005.
  10. Con nota del 20 agosto 2008 (prot. 025484), il GSE S.p.A. ha comunicato all'Autorità che, in data 9 maggio 2008, la società Syndial ha provveduto ad acquistare tutti i certificati verdi dovuti per la produzione di energia elettrica degli anni 2002, 2003, 2004 e 2005.
  11. Con nota del 15 dicembre 2008 (prot. 040322), il responsabile del procedimento ha comunicato a Syndial S.p.A. le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del D.P.R. n. 244/01.
  12. Con nota del 22 gennaio 2009 (prot. 0003083), la società Syndial S.p.A. ha rinunciato all'audizione finale.

Valutazione giuridica

  1. L'illecito contestato è di mera condotta, di carattere omissivo, e si perfeziona nel momento in cui i soggetti obbligati all'acquisto dei certificati verdi - invitati a regolarizzare la propria posizione dal GSE S.p.A. che effettua la verifica ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 387/03 - non ottemperano a tale obbligo.
  2. Dagli elementi acquisiti agli atti, risulta che, nel corso dell'istruttoria, la società Syndial ha regolarizzato la propria posizione in quanto ha provveduto all'acquisto dei certificati verdi relativi alla produzione di energia elettrica degli anni 2002, 2003, 2004 e 2005 ottemperando così all'invito del GSE.
  3. Pertanto non sussistono elementi per ravvisare la violazione dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99

DELIBERA

  1. non sussistono i presupposti per irrogare a Syndial S.p.A. la sanzione amministrativa pecuniaria per il mancato adempimento dell'obbligo di acquisto dei certificati verdi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  2. il presente provvedimento sarà notificato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società Syndial S.p.A., con sede legale in Piazza Boldrini, 1, 20097 San Donato Milanese (MI) e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica delle stesso.

 

27 aprile 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis


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