Data pubblicazione: 27 dicembre 2007
Delibera 14 dicembre 2007
Delibera/Provvedimento 320/07
Proroga dei termini previsti dalle deliberazioni 4 aprile 2007, n. 87/07 e 4 giugno 2007, n. 127/07 relative all'effettuazione di verifiche ispettive nei confronti di imprese elettriche minori non trasferite all'Enel e nei confronti di imprese di distribuzione dell'energia elettrica in materia di tariffe elettriche
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 14 dicembre 2007
Visti:
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/91), in particolare, l'articolo 7 ;
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- l'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 13 gennaio 1987, n. 2 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 20 gennaio 1987;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 11 luglio 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 171 del 23 luglio 1996;
- i decreti del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 19 novembre 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 3 del 4 gennaio 1997, e 12 dicembre 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 31 del 7 febbraio 1997;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 maggio 1998, n. 48/98;
- la deliberazione dell'Autorità 11 maggio 1999, n. 61/99;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 204/099;
- deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2000, n. 132/00;
- la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2000, n. 182/00;
- la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 310/01;
- la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2002, n. 63/02;
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: Testo integrato);
- la deliberazione dell'Autorità 19 febbraio 2004, n. 20/04;
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2004, n. 145/04;
- la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2005, n. 115/05 (di seguito: deliberazione n. 115/05);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2005, n. 273/05 (di seguito: deliberazione n. 273/05), recante approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 288/05;
- la deliberazione dell'Autorità 19 aprile 2006, n. 82/06;
- la deliberazione dell'Autorità 20 aprile 2006, n. 85/06;
- la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2006, n. 144/06;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2006, n. 179/06;
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07;
- la deliberazione dell'Autorità 4 aprile 2007, n. 87/07 (di seguito: deliberazione n. 87/07);
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2007, n. 127/07 (di seguito: deliberazione n. 127/07).
Considerato che:
- sopravvenuti motivi organizzativi rendono necessario prorogare al 30 giugno 2008 il termine per l'effettuazione di una verifica ispettiva nei confronti di una impresa elettrica minore non trasferita all'Enel, di cui alla deliberazione n. 87/07, e di una verifica ispettiva presso una impresa di distribuzione dell'energia elettrica in materia di tariffe elettriche, di cui alla deliberazione n. 127/07.
DELIBERA
- di prorogare al 30 giugno 2008 il termine di cui al punto 1 della deliberazione n. 87/07 ed il termine di cui al punto 1 della deliberazione n. 127/07, per l'effettuazione rispettivamente di una verifica ispettiva nei confronti di una impresa elettrica minore non trasferita all'Enel e di una verifica ispettiva presso una impresa di distribuzione dell'energia elettrica in materia di tariffe elettriche;
- di notificare il presente provvedimento mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento al singolo esercente di volta in volta interessato alle verifiche ispettive di cui al punto 1;
- di dare mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità, di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.