Data pubblicazione: 06 giugno 2007
Delibera 04 giugno 2007
Delibera/Provvedimento 127/07
Effettuazione di tre verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione dell'energia elettrica in materia di tariffe elettriche
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 4 giugno 2007
Visti:
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- l'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 11 maggio 1999, n. 61/99;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 204/99;
- la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 310/01;
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: Testo integrato);
- la deliberazione dell'Autorità 19 febbraio 2004, n. 20/04;
- la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2005, n. 115/05 (di seguito: deliberazione n. 115/05);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2005, n. 273/05 (di seguito: deliberazione n. 273/05), recante approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa);
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07.
Considerato che:
- la Direzione Tariffe dell'Autorità, con comunicazione in data 1 giugno 2007 trasmessa alla Direzione Vigilanza e Controllo, ha proposto le verifiche ispettive da effettuare nell'anno 2007 presso imprese di distribuzione dell'energia elettrica in materia di tariffe elettriche;
- le verifiche ispettive hanno lo scopo di accertare la corretta applicazione:
- della normativa in materia di regolazione dei corrispettivi per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica, di cui alla Parte II del Testo integrato;
- della normativa in materia di perequazione generale di cui alla Parte III, titolo 1, sezione 1, del Testo integrato e di integrazione, di cui alla Parte III, titolo 2, del Testo integrato, nonché delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 115/05;
- della normativa in materia di prestazioni patrimoniali imposte, di cui alla Parte IV del Testo integrato;
- della normativa in materia di separazione contabile e amministrativa di cui alle deliberazioni n. 61/99 e n. 310/01.
Ritenuto che sia opportuno l'avvio delle verifiche ispettive per l'esecuzione degli accertamenti di cui sopra
DELIBERA
- di approvare il programma di tre verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione dell'energia elettrica, da attuare nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore del presente provvedimento ed il 31 dicembre 2007, secondo le modalità definite nel documento "Verifiche ispettive presso imprese di distribuzione dell'energia elettrica in materia di tariffe elettriche" allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- di disporre che le singole operazioni ispettive di cui al programma precedente siano effettuate congiuntamente da personale dell'Autorità e da militari della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa, nonché da esperti nominati dall'Autorità aventi alta, comprovata e documentata esperienza nelle attività di verifica e controllo della contabilità industriale e dei bilanci, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, al singolo esercente interessato di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
- di notificare il presente provvedimento mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento al singolo esercente di volta in volta interessato alle verifiche ispettive di cui al punto 1;
- di dare mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità, di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviate le lettere di incarico di cui all'articolo 5 del Protocollo di Intesa e gli avvisi di cui al precedente punto 2;
- di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza non superiore a 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) euro, a valere sull'impegno di spesa n. 297 del 6 dicembre 2005;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (www.autorita.energia.it).
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.
Allegato A
VERIFICHE ISPETTIVE PRESSO IMPRESE DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA IN MATERIA DI TARIFFE ELETTRICHE
1. Oggetto ed ambito delle verifiche ispettive
Le ispezioni avranno ad oggetto la verifica circa la corretta applicazione:
- della normativa in materia di regolazione dei corrispettivi per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica, di cui alla Parte II del Testo integrato;
- della normativa in materia di perequazione generale di cui alla Parte III, titolo 1, sezione 1, del Testo integrato e di integrazione, di cui alla Parte III, titolo 2, del Testo integrato, nonché delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 115/05;
- della normativa in materia di prestazioni patrimoniali imposte, di cui alla Parte IV del Testo integrato;
- della normativa in materia di separazione contabile e amministrativa di cui alle deliberazioni n. 61/99 e n. 310/01.
2. Modalità di realizzazione delle verifiche ispettive
Le verifiche ispettive di cui al precedente paragrafo saranno effettuate per mezzo della visione e acquisizione, in copia, di elementi documentali ed informativi relativi, tra l'altro, a:
- documenti di fatturazione (bollette) relativi all'erogazione del servizio elettrico (incluse le fatture relative ad allacciamenti, adeguamenti della connessione e diritti fissi);
- contratti di fornitura dell'energia elettrica e documentazione connessa (a titolo di esempio: certificato di residenza per il riconoscimento della tariffa D2);
- documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione delle opzioni tariffarie secondo quanto previsto dalla normativa;
- dichiarazioni relative a ricavi ammessi, effettivi ed eccedentari a partire dall'anno 2004;
- dichiarazioni relative alla perequazione generale effettuate ai sensi dell'articolo 42 del Testo integrato;
- documentazione relativa ai conti annuali separati redatti ai sensi delle deliberazioni dell'Autorità n. 61/99 e n. 310/01;
- documentazione relativa alla gestione del gettito derivante dall'applicazione delle prestazioni patrimoniali imposte.