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Data pubblicazione: 06 aprile 2007

Delibera 04 aprile 2007

Delibera/Provvedimento 87/07

Approvazione del programma di verifiche ispettive nei confronti di imprese elettriche minori non trasferite all'Enel

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 aprile 2007

Visti:

  • la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
  • la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
  • la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/91), in particolare, l'articolo 7 ;
  • l'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 13 gennaio 1987, n. 2 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 20 gennaio 1987;
  • il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 11 luglio 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 171 del 23 luglio 1996;
  • i decreti del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 19 novembre 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 3 del 4 gennaio 1997, e 12 dicembre 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 31 del 7 febbraio 1997;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 maggio 1998, n. 48/98;
  • la deliberazione dell'Autorità 11 maggio 1999, n. 61/99;
  • la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2000, n. 132/00;
  • la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2000, n. 182/00;
  • la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 310/01;
  • la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2002, n. 63/02;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: Testo integrato);
  • la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2004, n. 145/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2005, n. 273/05 (di seguito: deliberazione n. 273/05), recante approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa);
  • la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 288/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 19 aprile 2006, n. 82/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 20 aprile 2006, n. 85/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2006, n. 144/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2006, n. 179/06.

Considerato che:

  • con comunicazione in data 26 gennaio 2007 (prot. n. 143, prot. Autorità n. 2108 in pari data) la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) ha trasmesso alla Direzione Vigilanza e Controllo una relazione relativa alla programmazione delle verifiche ispettive nei confronti delle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel (di seguito: imprese elettriche minori), proponendo la collaborazione della Guardia di Finanza;
  • alle imprese elettriche minori sono riconosciute integrazioni tariffarie secondo quanto disposto dall'articolo 7 della legge n. 10/91;
  • la Cassa, ai sensi della richiamata legge n. 10/91, propone per l'approvazione da parte dell'Autorità le aliquote di integrazione tariffaria da riconoscere alle imprese elettriche minori;
  • l'attività istruttoria condotta dalla Cassa ha evidenziato l'opportunità di approfondire con ispezioni alcuni profili specifici della regolazione a cui sono sottoposte le imprese elettriche minori, nonché la congruenza delle dichiarazioni da queste rilasciate ai fini del riconoscimento delle integrazioni tariffarie;
  • l'Autorità ha evidenziato l'esigenza di attivare il programma delle verifiche ispettive in relazione ai procedimenti di determinazione delle aliquote definitive di integrazione tariffaria già conclusi e attualmente in corso di determinazione e che, a causa del lungo contenzioso legale intercorso, fanno riferimento ad una pluralità di anni;
  • la Direzione Tariffe dell'Autorità, con comunicazione in data 21 marzo 2007 trasmessa alla Direzione Vigilanza e Controllo, ha proposto le verifiche ispettive da effettuare nell'anno 2007 sulla base del criterio di cui al precedente alinea e della comunicazione della Cassa del 26 gennaio 2007;
  • le verifiche ispettive hanno lo scopo di accertare:
    1. la corretta rilevazione e attribuzione di costi e ricavi al servizio elettrico oggetto di integrazione tariffaria, anche in relazione alle dichiarazioni rese dai legali rappresentanti delle imprese elettriche minori;
    2. la presenza di sussidi incrociati tra attività oggetto di integrazione tariffaria e altre attività, non direttamente desumibile dalla documentazione contabile fornita dalle imprese in sede istruttoria, con particolare riferimento alle operazioni infra gruppo;
    3. la corretta applicazione della vigente normativa relativa alle reti di distribuzione, in particolare quella riguardante la valorizzazione delle perdite, l'installazione dei misuratori e l'applicazione delle tariffe, inclusa la verifica del vincolo V1 di cui all'articolo 9 del Testo integrato;
    4. la corretta applicazione della normativa in materia di separazione contabile e amministrativa di cui alle deliberazioni n. 61/99 e n. 310/01;
    5. lo stato di efficienza dei sistemi di produzione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, anche mediante sopralluogo.

Ritenuto che sia opportuno l'avvio delle verifiche ispettive per l'esecuzione degli accertamenti di cui sopra

DELIBERA

  1. di approvare il programma di n. 3 (tre) verifiche ispettive nei confronti di imprese elettriche minori, da attuare nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore del presente provvedimento ed il 31 dicembre 2007, secondo le modalità definite nel documento "Verifiche ispettive presso le imprese elettriche minori" allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);
  2. di disporre che le singole operazioni ispettive di cui al programma precedente siano effettuate congiuntamente da personale dell'Autorità, della Cassa e da militari della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa, nonché da esperti nominati dall'Autorità aventi alta, comprovata e documentata esperienza nelle attività di verifica e controllo della contabilità industriale e dei bilanci, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, al singolo esercente interessato di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
  3. di notificare il presente provvedimento mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento al singolo esercente di volta in volta interessato alle verifiche ispettive di cui al punto 1;
  4. di dare mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità, di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviate le lettere di incarico di cui all'articolo 5 del Protocollo di Intesa e gli avvisi di cui al precedente punto 2;
  5. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza non superiore a 7.500,00 (settemilacinquecento/00) euro, a valere sull'impegno di spesa n. 297 del 6 dicembre 2005;
  6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

 

 

Allegato A

VERIFICHE ISPETTIVE PRESSO LE IMPRESE ELETTRICHE MINORI

  1. Oggetto ed ambito delle verifiche ispettive

    Le ispezioni avranno ad oggetto:

    1. la verifica di dichiarazioni rilasciate e documentazioni prodotte nell'ambito del processo istruttorio finalizzato al riconoscimento delle integrazioni tariffarie relativamente ai periodi successivi al 1998; tale verifica mira anche all'accertamento della corretta rilevazione e attribuzione di costi e ricavi al servizio elettrico oggetto di integrazione tariffaria;
    2. la presenza di sussidi incrociati tra attività oggetto di integrazione tariffaria e altre attività, non direttamente desumibile dalla documentazione contabile fornita dalle imprese in sede istruttoria, con particolare riferimento alle operazioni infra gruppo;
    3. la verifica circa l'applicazione della normativa relativa alle reti di distribuzione, in particolare quella riguardante la valorizzazione delle perdite, l'installazione dei misuratori e l'applicazione delle tariffe introdotta dall'Autorità ed in maniera particolare delle disposizioni relative alle deliberazioni n. 204/99 e successive modifiche, n. 205/99 e successive modifiche, n. 228/01 e successive modifiche, n. 5/04 e successive modifiche, inclusa la verifica del vincolo V1 di cui all'articolo 9 del Testo integrato, nonché delle disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi;
    4. l'applicazione della normativa in materia di separazione contabile e amministrativa di cui alle deliberazioni n. 61/99 e n. 310/01;
    5. lo stato di efficienza dei sistemi di produzione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, anche mediante sopralluogo.
  2.  

  3. Modalità di realizzazione delle verifiche ispettive

    Le verifiche ispettive di cui al precedente paragrafo saranno effettuate per mezzo della visione e acquisizione, in copia, di elementi documentali ed informativi relativi, tra l'altro, a:

    • documenti di fatturazione (bollette) relativi all'erogazione del servizio elettrico (incluse le fatture relative ad allacciamenti, adeguamenti della connessione e diritti fissi);
    • contratti di fornitura dell'energia elettrica e documentazione connessa (a titolo di esempio: certificato di residenza per il riconoscimento della tariffa D2);
    • documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione delle opzioni tariffarie secondo quanto previsto dalla normativa;
    • dichiarazioni relative a ricavi ammessi, effettivi ed eccedentari a partire dall'anno 2000;
    • conti annuali separati redatti ai sensi delle deliberazioni dell'Autorità n. 61/99 e n. 310/01;
    • contratti di leasing afferenti il servizio elettrico oggetto di integrazione tariffaria;
    • contratti di acquisto di beni e servizi, inclusi gli incarichi di consulenza;
    • contratti per l'erogazione a terzi e/o a società controllate, collegate o controllanti, di servizi diversi dal servizio elettrico oggetto di integrazione tariffaria;
    • situazione dettagliata dei debiti verso fornitori al 31 dicembre 2004, al 31 dicembre 2005 e al 31 dicembre 2006;
    • resoconto dettagliato di eventuali crediti vantati verso terzi, ovvero verso altre società riconducibili alla medesima proprietà, alla data del 31 dicembre 2004, 31 dicembre 2005 e 31 dicembre 2006, precisando l'esigibilità di tali crediti;
    • elementi documentali ed informativi relativi allo stato di efficienza dei sistemi di produzione, distribuzione e misura dell'energia elettrica (esempio: consumi specifici, ore di utilizzo, indicatori di disponibilità, perdite).

L'impresa dovrà, inoltre, rendere disponibile tutta la documentazione tenuta ai sensi degli adempimenti civilistici, fiscali e contributivi.

L'impresa dovrà tenere altresì a disposizione degli ispettori le fatture emesse e ricevute, nonché la documentazione comprovante le movimentazioni bancarie.

Ai fini della corretta esecuzione della verifica ispettiva inoltre l'impresa dovrà rendere disponibile anche la documentazione extra-contabile (a titolo di esempio: lettere commerciali, fax, e-mail, contratti, ecc.) ritenuta utile dagli ispettori.


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