Data pubblicazione: 21 marzo 2007
Delibera 21 marzo 2007
Delibera/Provvedimento 66/07
Irrogazione di una sanzione ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti della società Enel Distribuzione S.p.A.
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 21 marzo 2007
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 1999, n. 200, ed in particolare il comma 6.4;
- la deliberazione dell'Autorità 11 maggio 2004, n. 72;
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2000, n. 55, ed in particolare il comma 12.1;
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2006, n. 130;
- la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia 19 ottobre 2005, n. 3948.
Il fatto
- Il comma 6.4 della deliberazione n. 200/99 ha posto in capo agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita di energia elettrica l'obbligo di offrire ai clienti del mercato vincolato almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta.
- Il comma 12.1 della deliberazione n. 55/00 stabilisce che la bolletta deve riportare le modalità di pagamento che possono essere utilizzate dal cliente, fra le quali, in virtù del comma 6.4 della deliberazionen. 200/99, almeno una gratuita.
- Da una verifica a campione svolta dall'Autorità, anche in seguito a segnalazioni ricevute da talune associazioni di consumatori, è emerso che Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito: Enel Distribuzione), sino al febbraio 2006, non ha riportato nei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità, fra le modalità di pagamento che possono essere utilizzate dal cliente, quella gratuita.
- Pertanto, con deliberazione n. 130/06, l'Autorità ha avviato, nei confronti di Enel Distribuzione, un'istruttoria formale volta all'eventuale adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, per inosservanza della previsione di cui al comma 12.1 della deliberazione n. 55/00.
- Nel corso del procedimento, oltre alla documentazione richiamata nella deliberazione n. 130/06, sono stati acquisiti i seguenti atti:
- nota del Movimento Difesa del Cittadino Onlus, in data 6 luglio 2006 (prot. Autorità n. 16245);
- nota di Enel Distribuzione, in data 18 ottobre 2006 (prot. Autorità n. 25852).
- nota del Movimento Difesa del Cittadino Onlus, in data 27 dicembre 2006 (prot. Autorità n. 31501).
- Con nota 11 dicembre 2006 (prot. FS/M06/5692), gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato ad Enel Distribuzione le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del dPR n. 244/01.
- In data 23 gennaio 2007, si è svolta l'audizione finale di cui agli articoli 16, comma 3, e 10, comma 5, del dPR n. 244/01, nel corso della quale il Collegio ha consentito ad Enel Distribuzione di inviare una memoria difensiva oltre il termine previsto dall'articolo 16, comma 3, del citato dPR., la quale è pervenuta in data 2 febbraio 2007 (prot. Autorità n. 2753).
Valutazione giuridica
A. Argomentazioni di Enel Distribuzione
- Nell'ambito dell'istruttoria, l'esercente ha sostenuto:
- in primo luogo, di aver adempiuto sia all'obbligo di offrire ai clienti del mercato vincolato almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta, sia a quello di indicare in bolletta le modalità di pagamento a disposizione del cliente finale, in quanto, non avendo l'Autorità indicato in alcuna disposizione che l'obbligo di cui al comma 6.4 della deliberazione n. 200/99 debba essere correlato all'obbligo di cui al comma 12.1 della deliberazione n. 55/00, dal combinato disposto dei suddetti commi non può derivare in capo all'esercente un nuovo e distinto obbligo rispetto a quelli espressamente previsti dalle citate disposizioni; in altre parole, la gratuità del mezzo di pagamento, cui si riferisce il comma 6.4 della deliberazione n. 200/99, si riferirebbe "al mero effetto economico"di un qualsiasimezzo di pagamento fra quelli normalmente messi a disposizione del cliente finale per adempiere al pagamento dei documenti di fatturazione dei consumi dielettricità, pertanto a detta di Enel non individuerebbe un ulteriore e distinto mezzo di pagamento che, ai sensi del comma 12.1 della deliberazione n. 55/00, l'esercente ha l'obbligo di indicare in bolletta specificando che si tratta di un mezzo gratuito;
- comunque, di aver inserito in bolletta una apposita dicitura per informare i clienti della possibilità di accedere a una modalità gratuita di pagamento "nel primo ciclo di fatturazione tecnicamente possibile successivo alla pubblicazione della [&] sentenza [del Tar Lombardia n. 3948/05], e cioè a partire dal mese di marzo 2006".
B. Valutazione delle argomentazioni di Enel Distribuzione
- Le suddette argomentazioni difensive non sono idonee ad escludere la responsabilità dell'esercente.
- Riguardo all'obiezione riportata sub a), è opportuno sottolineare che la Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità, adottata con deliberazione n. 55/00, si propone di rendere più trasparente la bolletta, in quanto tale documento di fatturazione rappresenta il più importante strumento di diffusione delle informazioni agli utenti in maniera diretta e continuativa.
- L'agevole comprensione della bolletta, a sua volta, è fondamentale per "garantire la massima trasparenza" e "la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti", come stabilito dall'articolo 2, comma 12, lettera l), della legge n. 481/95 ed espressamente riportato nelle premesse della deliberazione n. 55/00.
- A tal fine, come chiarito anche dalla relazione tecnica alla citata deliberazione n. 55/00, al paragrafo 3, la direttiva "non interviene sui contenuti del rapporto di fornitura già regolati con le deliberazioni del 28 dicembre 1999" (fra le quali vi è quella n. 200/99, concernente la qualità commerciale del servizio, che al comma 6.4 impone all'esercente di offrire almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta) ma si limita a rendere obbligatorie alcune informazioni relative al rapporto di fornitura, essenziali per la tutela dei clienti finali, fra cui l'indicazione di tutte le modalità di pagamento a disposizione degli utenti.
- Se tra le suddette modalità di pagamento ve ne deve essere almeno una gratuita, allora questa deve necessariamente essere indicata in bolletta, affinché non sia vanificato l'obbligo principale di offrire una modalità gratuita di pagamento ai propri clienti.
- è pertanto evidente, da un lato, lo stretto collegamento esistente fra le deliberazioni n. 200/99 e 55/00; dall'altro, chealla luce delle finalità di quest'ultima deliberazione l'indicazione della gratuità o meno della modalità di pagamento assume rilievo fondamentale e, di conseguenza, essa deve avere chiara evidenza in bolletta.
- In effetti, l'indicazione di una simile informazione, stante la sua importanza per l'utente finale, è condizione necessaria proprio per garantire "la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti", ossia lo scopo che si propone di realizzare la direttiva disciplinando la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità.
- Ne consegue che non basta garantire all'utente la possibilità di fruire di una modalità di pagamento gratuita, occorre anche che di ciò venga data adeguata informazione in bolletta, il che costituisce uno specifico obbligo da parte dell'esercente, obbligo correlato ma distinto dal primo e la cui inosservanza ha una sua autonoma rilevanza sul piano sanzionatorio.
- Riguardo all'affermazione riportata sub b), essa evidentemente si fonda sulla convinzione che l'esercente, prima della pubblicazione della sentenza del Tar Lombardia n. 3948/05, non fosse tenuto ad adempiere all'obbligo di cui al comma 12.1 della deliberazione n. 55/00.
- Tale assunto non può essere condiviso in quanto l'obbligo in questione gravava su Enel Distribuzione sin da quando è stata in grado di offrire una modalità gratuita di pagamento della bolletta.
- Anche accedendo all'argomentazione di Enel Distribuzione, ciò è avvenuto, con riferimento all'intero territorio nazionale, dal momento in cui l'esercente ha ottemperato alla deliberazione n. 72/04 (con la quale l'Autorità ha diffidato la suddetta società ad adempiere all'obbligo di cui al comma 6.4 della deliberazione n. 200/99, entro 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento). Pertanto, poiché l'efficacia di tali deliberazioni non è stata sospesa né dal Tar Lombardia (adito con ricorso n. 3726/04, avverso la deliberazione n. 72/04) né dal Consiglio di Stato (a seguito di appello di Enel Distribuzione) l'esercente era tenuto ad offrire una modalità di pagamento gratuita della bolletta e a riportarla nei documenti di fatturazione dei consumi, per lo meno dal momento in cui ha ottemperato alla deliberazione n. 72/04.
- Ma anche a voler prescindere da tale argomentazione, prima di tale momento Enel Distribuzione era comunque tenuta ad indicare in bolletta la modalità gratuita di pagamento a quella parte di clientela cui era già in grado di offrirla, in quanto, ai sensi del comma 22.1 della deliberazione n. 55/00, gli esercenti che al 31 dicembre 1999 avevano più di 100.000 clienti forniti in bassa e media tensione erano tenuti ad adeguare la bolletta a quanto stabilito dalla medesima deliberazione entro il 30 settembre 2000.
- Pertanto, sin da quella data, in quelle parti del territorio nazionale in cui l'esercente aveva già concluso convenzioni bancarie al fine di consentire il pagamento delle bollette presso uno sportello bancario, senza alcun onere per il cliente finale, oppure in cui erano ancora attivi gli sportelli dello stesso esercente, abilitati alla riscossione dei pagamenti delle bollette, l'esercente medesimo non era esonerato dall'adempimento dell'obbligo di riportare nei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità la modalità gratuita di pagamento.
Quantificazione della sanzione
- L'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 prevede, per le ipotesi di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, nonché di comunicazione di informazioni non veritiere, una sanzione amministrativa pecuniaria da determinarsi tra un minimo di euro 25.822,84 ed un massimo di euro 154.937.069,73.
- L'articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione deve essere compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- la gravità della violazione;
- l'opera svolta dall'agente per la eliminazione attenuazione delle conseguenze della violazione;
- la personalità dell'agente;
- le condizioni economiche dell'agente.
- Con riferimento al criterio della gravità della violazione, si rileva che la condotta contestata a Enel Distribuzione contrasta con il comma 12.1 della Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità, che stabiliscecondizioni di fornitura inderogabili associate all'attività di vendita, al fine di assicurare una efficace tutela degli interessi dei clienti vincolati e una maggiore equità nei rapporti di fornitura tra tali clienti e i soggetti esercenti il servizio, non avendo i primi, in virtù della loro condizione di vincolati, alcuna possibilità di esercitare efficacemente la loro forza contrattuale. Tale condotta, sebbene non vi siano elementi in merito alla sua effettiva portata lesiva sui singoli rapporti di utenza, si è protratta per un periodo di tempo significativamente lungo: dal settembre 2000 al febbraio 2006.
- Con riferimento al criterio dell'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, si rileva che Enel Distribuzione ha inserito in bolletta l'avviso di gratuità del pagamento presso gli sportelli bancari convenzionati a partire dal marzo 2006.
- Con riferimento al criterio della personalità dell'agente, si rileva che Enel Distribuzione non si è resa responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità.
- Con riferimento, infine, al criterio delle condizioni economiche dell'agente, si rileva che Enel Distribuzione è una società che fornisce energia elettrica ad oltre trenta milioni di clienti finali, con un fatturato rilevante pari a circa 17.699 milioni di euro.
Ritenuto che:
- sussistano i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nei confronti della società Enel Distribuzione per violazione della previsione di cui al comma 12.1 della deliberazione n. 55/00;
- per le ragioni sopra indicate, tale sanzione debba essere quantificata in una misura pari a 11.700.000 (undicimilionisettecentontomila) euro
DELIBERA
- di irrogare ad Enel Distribuzione una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nella misura di 11.700.000 (undicimilionisettecentontomila) euro, per inosservanza, nei termini descritti in motivazione, degli obblighi posti dal comma 12.1 della deliberazione n. 55/00;
- di ordinare ad Enel Distribuzione il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura sopra determinata, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane Spa, presentando il modello allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
- che, decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento; e che, in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81;
- di ordinare ad Enel Distribuzione di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
- di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, ad Enel Distribuzione, con sede legale in Via Ombrone, 2 - 00198 Roma.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.