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Data pubblicazione: 30 giugno 2006

Delibera 28 giugno 2006

Delibera/Provvedimento 130/06

Avvio di un'istruttoria formale per l'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società Enel Distribuzione Spa per inosservanza della previsione di cui al comma 12.1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 16 marzo 2000, n. 55/00

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 giugno 2006

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 1999, n. 200/99 (di seguito deliberazione n. 200/99), ed in particolare il comma 6.4;
  • la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2000, n. 55/00 (di seguito: deliberazione n. 55/00);
  • la deliberazione dell'Autorità 11 maggio 2004, n. 72/04 (di seguito: deliberazione n. 72/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 2004, n. 182/04 (di seguito: deliberazione n. 182/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 2004, n. 183/04 (di seguito: deliberazione n. 183/04).

Considerato che:

  • con il comma 6.4 della deliberazione n. 200/99, l'Autorità ha posto in capo agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita di energia elettrica l'obbligo di offrire ai clienti del mercato vincolato almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta; e che, ai sensi del comma 12.1 della deliberazione n. 55/00, la bolletta deve riportare le modalità di pagamento che possono essere utilizzate dal cliente;
  • da una verifica a campione svolta dall'Autorità, anche in seguito a segnalazioni ricevute da talune associazioni di consumatori, è emerso che la società Enel Distribuzione Spa (di seguito: Enel Distribuzione), pur avendo ottemperato alla deliberazione n. 72/04, con cui la società medesima veniva diffidata ad adempiere all'obbligo di cui al citato comma 6.4 della deliberazione n. 200/99, almeno sino al febbraio 2006, non ha riportato nei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità, fra le modalità di pagamento che possono essere utilizzate dal cliente, quella gratuita.

Ritenuto che:

  • quanto sopra costituisca presupposto per l'avvio, nei confronti di Enel Distribuzione, di un'istruttoria formale per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95

DELIBERA

  1. di avviare un'istruttoria formale nei confronti di Enel Distribuzione, per l'eventuale adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, per l'inosservanza della previsione di cui al comma 12.1 della deliberazione n. 55/00;
  2. di comunicare che il responsabile del procedimento è, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera b), della deliberazione n. 182/04 e del punto 18 della deliberazione n. 183/04, il Direttore della Direzione Legislativo e Legale;
  3. di fissare in 90 (novanta) giorni la durata dell'istruttoria, decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento;
  4. di prevedere che il provvedimento finale sia adottato entro 30 (trenta) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 4;
  5. di stabilire che i soggetti che possono partecipare al procedimenti, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del dPR n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Legislativo e Legale;
  6. di prevedere che coloro che partecipano al procedimento, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite all'Autorità, debbano presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del dPR n. 244/01 contestualmente alla produzione dei documenti e delle memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
  7. di rendere noto che chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di notificazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del dPR n. 244/01, e della data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo dPR n. 244/01;
  8. di notificare il presente provvedimento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento a Enel Distribuzione, con sede legale in via Ombrone 2, 00198 Roma;
  9. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).