Data pubblicazione: 30 giugno 2006
Delibera 28 giugno 2006
Delibera/Provvedimento 131/06
Avvio di un'istruttoria formale per l'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società Enel Gas Spa per inosservanza delle previsioni di cui al comma 11.1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 luglio 2004, n. 126/04
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 28 giugno 2006
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 luglio 2004, n. 126/04 (di seguito: deliberazione n. 126/04);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04;
- la deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 2004, n. 182/04 (di seguito: deliberazione n. 182/04);
- la deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 2004, n. 183/04 (di seguito: deliberazione n. 183/04).
Considerato che:
- con deliberazione 126/04 l'Autorità ha approvato il codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali (di seguito: codice di condotta), il quale, al comma 11.1, stabilisce il contenuto minimo ed inderogabile che devono avere i documenti contrattuali per la vendita di gas predisposti dagli esercenti e consegnati o trasmessi ai clienti finali;
- in particolare, il suddetto comma prevede, tra l'altro, che in tali documenti siano almeno indicati:
- le modalità e la periodicità di rilevazione dei consumi ai fini della fatturazione, con la specificazione, qualora il contratto preveda letture periodiche del misuratore, del tempo massimo intercorrente tra due letture e delle modalità di informazione del cliente circa l'eventuale esito negativo del tentativo di lettura e le sue conseguenze (lettera e);
- le modalità di fatturazione e le modalità di pagamento del servizio da parte del cliente, con la specificazione della periodicità di emissione delle fatture (lettera g, punto i);
- gli indennizzi automatici previsti per il mancato rispetto di standard specifici di qualità commerciale, se aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa in vigore, nonché per i casi di cui al articolo 14 dello stesso codice di condotta (lettera i);
- l'articolo 14, richiamato al precedente alinea, prevede espressamente, al primo comma, che la violazione delle clausole contrattuali di cui al comma 11.1, lettera e), limitatamente ai casi di mancata lettura di gruppi di misura accessibili, lettera g) punto i), nonché di quelle relative alle conseguenze dell'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture, con specificazione del tempo minimo intercorrente tra l'invio al cliente del sollecito di pagamento e la sospensione della fornitura per morosità, di cui alla lettera h) punto ii), comporta la corresponsione al cliente interessato di un indennizzo automatico pari a 30 (trenta) euro; e che, al comma secondo, lo stesso articolo stabilisce che il mancato rispetto di quanto previsto ai commi 13.1 e 13.3, circa i termini e le modalità di preavviso per la variazione unilaterale delle condizioni contrattuali da parte dell'esercente, comporta la corresponsione al cliente interessato di un indennizzo automatico pari a 30 (trenta) euro;
- da una verifica svolta dalla Autorità, in seguito a segnalazioni di clienti finali e associazioni di consumatori, è emerso che le condizioni generali dei contratti predisposti da Enel Gas e allegati alle suddette segnalazioni appaiono non conformi alle prescrizioni di cui al comma 11.1 del codice di condotta, sopra richiamate;
- in particolare, i documenti contrattuali di Enel Gas pervenuti all'Autorità:
- in relazione a quanto prescritto dal comma 11.1, lettera e), prevedono, in modo generico e indeterminato, che "il fornitore si riserva di effettuare in qualunque momento la lettura del contatore”;
- in relazione a quanto prescritto dal comma 11.1, lettere g), punto i), non contengono alcuna previsione;
- in relazione a quanto prescritto dal comma 11.1, lettera i), prevedono, in modo generico e indeterminato, che "il fornitore si impegna ad applicare, ove previsti, gli indennizzi stabiliti dall'Autorità”;
- l'elusione o l'assenza delle clausole minime da inserire nei contratti di fornitura di gas possono determinare un pregiudizio in capo ai clienti finali, compromettendo, fra l'altro, l'effettiva trasparenza delle condizioni contrattuali e la scelta consapevole tra le offerte da parte degli stessi; e che la situazione evidenzia l'esigenza di assicurare un immediato adeguamento della condotta commerciale di Enel Gas alla disciplina sopra richiamata.
Ritenuto che:
- quanto sopra costituisca presupposto per l'avvio, nei confronti di Enel Gas, di un'istruttoria formale per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
- sia opportuno intimare a Enel Gas di conformare la propria condotta alle violate disposizioni di cui al comma 11.1 della deliberazione n. 126/04, anche al fine di considerare l'eventuale ravvedimento della stessa società in sede di determinazione della eventuale misura sanzionatoria
DELIBERA
- di avviare un'istruttoria formale nei confronti di Enel Gas, per l'eventuale adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, per l'inosservanza delle previsioni di cui al comma 11.1 della deliberazione n. 126/04;
- di intimare alla stessa società di provvedere, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla notificazione del presente provvedimento, agli adempimenti di cui al comma 11.1, lettere e), g) punto i), ed i), della deliberazione n. 126/04;
- di disporre che Enel Gas informi dettagliatamente l'Autorità, entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, in ordine alle modalità che intende adottare per dare attuazione alle prescrizioni di cui al punto 2;
- di prevedere che il rispetto dell'intimazione di cui al punto 2 costituisca elemento di valutazione ai fini della determinazione dell'eventuale misura sanzionatoria;
- di comunicare che il responsabile del procedimento è, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera b), della deliberazione n. 182/04 e del punto 18 della deliberazione n. 183/04, il Direttore della Direzione Legislativo e Legale;
- di fissare in 90 (novanta) giorni la durata dell'istruttoria, decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento;
- di prevedere che il provvedimento finale sia adottato entro 30 (trenta) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 4;
- di stabilire che i soggetti che possono partecipare al procedimenti, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del dPR n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Legislativo e Legale;
- di prevedere che coloro che partecipano al procedimento, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite all'Autorità, debbano presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del dPR n. 244/01, contestualmente alla produzione dei documenti o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
- di rendere noto che chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di notificazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del dPR n. 244/01, e della data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo dPR n. 244/01;
- di notificare il presente provvedimento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento a Enel Gas, con sede legale in via San Giovanni Sul Muro 9, 20121 Milano;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).