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Data pubblicazione: 04 maggio 2007

Delibera 02 maggio 2007

Delibera/Provvedimento 102/07

Irrogazione di una sanzione ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nei confronti della società Enel Energia S.p.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 maggio 2007

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 luglio 2004, n. 126;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2006, n. 131.

Il fatto

  1. La deliberazione n. 126/04, che approva il codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali (di seguito: codice di condotta), al comma 11.1 disciplina il contenuto minimo ed inderogabile che devono avere i documenti contrattuali per la vendita di gas predisposti dagli esercenti e consegnati o trasmessi ai clienti finali, stabilendo che in tali documenti siano almeno indicati:
    • le modalità e la periodicità di rilevazione dei consumi ai fini della fatturazione specificando, qualora il contratto preveda letture periodiche del misuratore, il tempo massimo intercorrente tra due letture e le modalità di informazione del cliente circa l'eventuale esito negativo del tentativo di lettura e le sue conseguenze (lettera e);
    • le modalità di fatturazione e le modalità di pagamento del servizio da parte del cliente, specificando la periodicità di emissione delle fatture (lettera g, punto i);
    • gli indennizzi automatici previsti per il mancato rispetto di standard specifici di qualità commerciale se aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa in vigore, e per i casi previsti dal successivo articolo 14 (lettera i).
  2. Da una verifica svolta dalla Autorità, anche in seguito a segnalazioni ricevute da clienti finali e associazioni di consumatori, è emerso che le condizioni generali dei contratti predisposti da Enel Gas (ora Enel Energia), allegati alle suddette segnalazioni, concernenti sia le condizioni denominate "Ricarica 1500" sia quelle denominate "Ricarica 3000", non sono conformi alle prescrizioni di cui al comma 11.1 della deliberazione n. 126/04 sopra richiamate.
  3. In particolare, i documenti contrattuali di Enel Gas, pervenuti all'Autorità:
    • in relazione agli obblighi di cui alla lettera e), prevedono che "il fornitore si riserva di effettuare in qualunque momento la lettura del contatore";
    • in relazione agli obblighi di cui alla lettera g) punto i), non contengono alcuna previsione;
    • in relazione agli obblighi di cui alla lettera i), prevedono, in modo generico e indeterminato, che "il fornitore si impegna ad applicare, ove previsti, gli indennizzi stabiliti dall'Autorità".
  4. Pertanto, con deliberazione n. 131/06, l'Autorità ha avviato nei confronti di Enel Gas un'istruttoria formale volta all'eventuale adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, per inosservanza delle previsioni di cui al comma 11.1 della deliberazione n. 126/04, intimando alla stessa società di provvedere, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla notificazione del provvedimento, agli adempimenti di cui al sopra citato comma 11.1 e disponendo che l'esercente informi dettagliatamente l'Autorità in ordine alle modalità che intende adottare per dare attuazione alle suddette prescrizioni, entro 20 (venti) giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di avvio.
  5. Nel corso del procedimento, è stata acquisita, oltre alla documentazione richiamata nella deliberazione n. 131/06:
    • nota di Enel Gas pervenuta in data 7 agosto 2006 (prot. Autorità n. 19424);
    • nota di Enel Gas pervenuta in data 17 ottobre 2006 (prot. Autorità n. 25684).
  6. Con nota 11 dicembre 2006 (prot. FS/M06/5693), gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato ad Enel Gas le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del dPR n. 244/01.
  7. In data 23 gennaio 2007, si è svolta l'audizione finale di cui agli articoli 16, comma 3, e 10, comma 5, del dPR n. 244/01, nel corso della quale il Collegio ha consentito ad Enel Energia di produrre memorie difensive oltre il termine previsto dall'articolo 16, comma 3, del citato dPR., le quali sono pervenute in data 2 febbraio 2007 (prot. Autorità n. 2752) e in data 20 aprile 2007 (prot. Autorità n. 10415).

Valutazione giuridica

A. Argomentazioni di Enel Energia

  1. L'esercente ha in primo luogo contestato la legittimità dell'intimazione ad adempiere contenuta nella deliberazione di avvio del procedimento, sostenendo che "un ordine di tale natura presuppone necessariamente che l'Autorità abbia già accertato la violazione contestata", mentre nel caso di specie "l'intimazione è giunta nella fase di avvio dell'istruttoria", con lesione del principio del contraddittorio, tanto più grave "se si considera che la delibera ritiene che l'esecuzione dell'ordine intimato costituisca elemento di valutazione ai fini della determinazione dell'eventuale misura sanzionatoria".
  2. Nel merito, Enel Energia ha sostenuto:
    i) in relazione a quanto prescritto dal comma 11.1, lettera e), del codice di condotta, che "i contratti riportanti la frase "il fornitore si riserva di effettuare in qualunque momento la lettura del contatore" sono quelli stipulati con clienti quasi esclusivamente allacciati a reti di distributori terzi"; che "un cambiamento contrattuale comporterebbe la necessità di rivedere profondamente la strategia di marketing di Enel Gas, finanche a dover escludere la possibilità di entrare in quei mercati dove il distributore richiede prezzi eccessivi per eseguire le letture"; che, comunque, "l'attuale previsione contrattuale, che non prevede alcuna periodicità, sia consentita dallo stesso codice di condotta commerciale" in quanto l'inciso "qualora il contratto preveda letture periodiche del misuratore", contenuto nel suddetto comma 11.1, lettera e), implicherebbe "che possano esistere contratti che non prevedono letture periodiche da parte dell'esercente";
    ii) in relazione a quanto prescritto dal comma 11.1, lettere g), punto i), del codice di condotta, "di aver correttamente adempiuto a quanto stabilito dalla norma" in quanto "l'allegato A contenente, fra l'altro, le modalità di fatturazione dei consumi, costituisce parte integrante del contratto";
    iii) in relazione a quanto prescritto dal comma 11.1, lettera i), del codice di condotta, di aver dato "corretta esecuzione alla norma indicando nelle condizioni generali di contratto non già le singole fattispecie oggetto di indennizzo, bensì l'esistenza in capo al cliente di tale diritto", poiché "la formulazione contenuta nei contratti Enel Gas era tesa a ricomprendere, oltre agli indennizzi vigenti al momento della predisposizione dei contratti, anche gli ulteriori indennizzi o le modifiche degli importi che l'Autorità avrebbe potuto adottare successivamente", allo scopo di evitare "di modificare la modulistica contrattuale ad ogni variazione della regolazione" e "di non generare incertezza nei clienti";

B. Valutazione delle argomentazioni di Enel Energia

  1. Riguardo alle obiezioni di Enel Energia sulla legittimità dell'intimazione contenuta nella deliberazione n. 131/06, è sufficiente notare che detta intimazione non è altro che una reiterazione dell'obbligo dell'impresa di adempiere a quanto prescritto nella deliberazione n. 126/04, ovvero una mera sollecitazione a porre immediatamente fine alla violazione contestata.
  2. Di conseguenza, che l'adempimento della suddetta sollecitazione possa assumere rilevanza in senso favorevole all'esercente quale "elemento di valutazione ai fini della determinazione dell'eventuale misura sanzionatoria", è semplicemente l'effetto di quanto prescritto dall'articolo 11 della legge n. 689/81, il quale stabilisce che per la quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si ha riguardo, fra l'altro, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.
  3. Né può dirsi che ciò abbia pregiudicato in alcun modo il diritto di difesa posto che l'esercente ha avuto ampiamente modo di difendersi nel corso del procedimento, facendo valere le proprie ragioni con tutti gli strumenti offerti dal d.P.R. n. 244/01.
  4. Passando alle obiezioni in merito alla condotta contestata all'esercente, rispetto alla violazione del comma 11.1, lettera e), l'argomentazione di Enel Energia non può essere condivisa, in quanto la dicitura riportata nelle condizioni generali di contratto predisposte dalla società, con cui la stessa "si riserva di effettuare in qualunque momento la lettura del contatore", è generica e indeterminata, non contenendo alcuna indicazione circa la cadenza di rilevazione dei consumi ai fini della fatturazione.
  5. La tesi secondo cui sarebbe ammissibile non prevedere alcuna periodicità di lettura da parte dell'esercente, non trova alcun riscontro nel tenore letterale dell'articolo 11.1, lettera e) del codice di condotta dal quale si evince chiaramente che "i contratti per la vendita predisposti dagli esercenti [&] contengono almeno [&] le modalità e la periodicità di rilevazione dei consumi ai fini della fatturazione".
  6. Tra le possibili modalità di rilevazione dei consumi vi possono essere la lettura periodica da parte dell'esercente, l'autolettura da parte del cliente, o una combinazione di entrambe le modalità. Pertanto, a tutela dei clienti finali, il codice di condotta prevede, nell'ipotesi in cui nel contratto sia stabilito che alla rilevazione dei consumi provveda l'esercente (ovvero "qualora il contratto preveda letture periodiche del misuratore"), ulteriori obblighi di trasparenza in capo all'esercente, che è tenuto a specificare nel contratto anche "il tempo massimo intercorrente tra due letture e le modalità di informazione del cliente circa l'eventuale esito negativo del tentativo di lettura e le sue conseguenze".
  7. Quanto asserito da Enel Energia, in ordine ai meccanismi di copertura dei costi sostenuti dall'esercente l'attività di vendita di gas naturale e alla profonda revisionedella propriastrategia di marketing, che il cambiamento dei documenti contrattuali comporterebbe, non può evidentemente costituire una causa di giustificazione anche perché detto cambiamento si rende necessario per ovviare ad una condotta illecita posta in essere dall'impresa.
  8. Con riferimento, poi, all'affermazione secondo cui i contratti contenenti la clausola contestata sarebbero prevalentemente stipulati con clienti allacciati a reti di distributori terzi, essa non è supportata da alcuna evidenza documentale e, in ogni caso, non sarebbe idonea ad escludere la violazione contestata, in quanto l'inosservanza della disciplina si sostanzia nella mera assenza dell'indicazione della periodicità di rilevazione dei consumi nei contratti per la vendita di gas ai clienti finali.
  9. Rispetto alla violazione del comma 11.1, lettera g), punto i), la scelta effettuata da Enel Energia, pur non essendo la più idonea a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali, può essere ritenuta conforme al codice di condotta, che si riferisce genericamente al contratto di fornitura e non specificatamente ad una singola parte di esso, in quanto le condizioni economiche allegate alle condizioni generali di fornitura costituiscono parte integrante del contratto di fornitura.
  10. Rispetto alla violazione del comma 11.1, lettera i), l'indicazione contenuta nelle condizioni generali dei contratti predisposti da Enel Gas, secondo cui "il fornitore si impegna ad applicare, ove previsti, gli indennizzi stabiliti dall'Autorità", non costituisce corretta esecuzione della suddetta norma.
  11. La società, infatti, limitandosi ad indicare, al posto delle singole fattispecie oggetto di indennizzo indicate specificamente al comma 11.1, lettera i), la generica esistenza di un diritto all'indennizzo, si pone in aperto contrasto non solo con lo scopo della norma (che è quello di innalzare il livello di tutela dei clienti finali rendendo immediatamente conoscibili sia le fattispecie che danno luogo all'indennizzo sia l'esatta entità di ciascuno di essi), ma anche con il tenore letterale della stessa (cheriferendosi espressamente a "gli indennizzi automatici", e non ad un generico diritto all'indennizzo, impone di indicare nelle condizioni generali dei contratti le fattispecie oggetto di indennizzo specificatamente previste).
  12. Una simile condotta, poi, non può nemmeno trovare giustificazione nel fatto che la società sarebbe altrimenti costretta a modificare la modulistica contrattuale ad ogni mutamento del quadro regolatorio di riferimento, generando incertezza negli utenti. Al riguardo, basti osservare che il rispetto del codice di condotta, lungi dal generare incertezza negli utenti, garantisce un livello minimo di trasparenza e comprensibilità dei documenti contrattuali predisposti dall'esercente, al fine di agevolare l'esercizio dei diritti da parte dei clienti finali, il che costituisce un fattore di certezza del quadro regolatorio.

Quantificazione della sanzione

  1. L'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 prevede, per le ipotesi di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, nonché di comunicazione di informazioni non veritiere, una sanzione amministrativa pecuniaria da determinarsi tra un minimo di euro 25.822,84 ed un massimo di euro 154.937.069,73.
  2. L'articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione deve essere compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
    1. la gravità della violazione;
    2. l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
    3. la personalità dell'agente;
    4. le condizioni economiche dell'agente.
  3. Con riferimento al criterio della gravità della violazione, si rileva che la condotta illecita si è protratta dall'aprile 2005, interessando un numero relativamente esiguo di clienti finali di Enel Energia (non oltre il 17 per cento), ed ha determinato la violazione di due distinti obblighi posti dal codice di condotta (rispettivamente alle lettere e) ed i) del comma 11.1), il quale stabilisce disposizioni volte a tutelare interessi dei clienti finali del servizio di vendita di gas naturale e a promuovere la concorrenza nel mercato della vendita di gas naturale. La mancanza o l'elusione delle clausole minime da inserire nei contratti di fornitura compromette la trasparenza delle condizioni contrattuali e la scelta consapevole tra le offerte.
  4. Con riferimento al criterio dell'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, si rileva che Enel Energia, rispetto alla violazione del comma 11.1, lettera e), dopo l'avvio del presente procedimento ha provveduto a modificare i contratti relativi alle offerte invernali 2006/2007, prevedendo che "il cliente provvederà all'autolettura del contatore a mezzo del servizio indicato in bolletta e secondo le modalità ed i tempi ivi specificati e con la medesima periodicità della fatturazione riportata all'art. 6". Rispetto alla violazione del comma 11.1, lettera i), Enel Energia ha provveduto, dopo l'avvio del presente procedimento, ad inserire nella nuova modulistica contrattuale l'indicazione puntuale dei casi di indennizzo previsti dalla normativa e i relativi importi. Inoltre, al fine di venire incontro alle esigenze degli utenti, ha assunto l'iniziativa di consentire ai sottoscrittori dei contratti risultati non conformi alle prescrizioni di cui al comma 11.1 della deliberazione n. 126/04, nel caso in cui abbiano consumi annui inferiori a 5.000 mc/anno, oltre che una rateizzazione delle bollette di importo superiore a 200 euro (come è già prassi aziendale) per i prossimi tre anni anche di non applicare alcun interesse sulle somme rateizzate. Tale spontanea iniziativa appare meritevole di particolare considerazione ai fini della quantificazione della sanzione in quanto idonea a produrre un significativo effetto vantaggioso per gli utenti.
  5. Con riferimento al criterio della personalità dell'agente, si rileva che Enel Energia non si è resa responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità.
  6. Con riferimento al criterio delle condizioni economiche dell'agente, si rileva che Enel Energia è la seconda società di vendita di gas naturale a livello nazionale, con circa 2,6 milioni di clienti finali e un fatturato rilevante pari a circa 1.589 milioni di euro.

Ritenuto che:

  • sussistano i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nei confronti della società Enel Energia per violazione delle disposizioni di cui al comma 11.1, lettere e) ed i), della deliberazione n. 126/04;
  • per le ragioni sopra indicate, considerata in particolare l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, tale sanzione debba essere quantificata in una misura pari ad euro 127.000

DELIBERA

  1. di irrogare ad Enel Energia una sanzione pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nella misura di euro 127.000 (centoventisettemila), per inosservanza, nei termini descritti in motivazione, degli obblighi posti dal comma 11.1, lettere e) ed i), della deliberazione n. 126/04;
  2. di ordinare ad Enel Energia il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura sopra determinata, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A., presentando il modello allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
  3. che, decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento; e che, in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81;
  4. di ordinare ad Enel Energia di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
  5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
  6. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, ad Enel Energia S.p.A., con sede legale in Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.


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