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Data pubblicazione: 24 gennaio 2006

Delibera 24 gennaio 2006

Delibera/Provvedimento 17/06

Avvio di istruttoria formale nei confronti della società Italcogim Reti Spa ai fini dell'adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24-01-2006

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge n. 689/81);
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
  • la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 2 marzo 2000, n. 47/00, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 47/00);
  • la deliberazione dell'Autorita 22 luglio 2004, n. 125/04;
  • la deliberazione dell'Autorita 29 settembre 2004, n. 168/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 168/04);
  • la deliberazione dell'Autorita 20 ottobre 2004, n. 182/04 (di seguito: deliberazione n. 182/04);
  • la deliberazione dell'Autorita 20 ottobre 2004, n. 183/04 (di seguito: deliberazione n. 183/04);
  • la deliberazione dell'Autorita 2 maggio 2005, n. 80/05 (di seguito: deliberazione n. 80/05).

Considerato che:

  • con deliberazione n. 47/00, l'Autorita ha definito la disciplina dei livelli specifici di qualita commerciale del servizio di distribuzione del gas, prevedendo in particolare, all'articolo 4, che il preventivo per l'esecuzione di lavori semplici, che l'esercente e tenuto a consegnare all'utente, contenga,tra l'altro, le seguenti informazioni:
    1. l'indicazione dei corrispettivi previsti per l'esecuzione dei lavori;
    2. l'indicazione degli elementi necessari per l'esecuzione del lavoro richiesto;
    3. l'indicazione della documentazione che, in caso di accettazione del preventivo, gli utenti devono presentare per l'attivazione della fornitura, ove richiesta;
    4. la stima dei tempi previsti per l'ottenimento degli atti di terzi che sono eventualmente necessari per l'esecuzione dei lavori;
    5. l'indicazione del tempo massimo di esecuzione dei lavori nonche la quantificazione dell'indennizzo automatico dovuto dall'esercente in caso di mancato rispetto di tale parametro;
  • con effetto dall'1 gennaio 2005, la deliberazione n. 47/00 e stata abrogata dalla deliberazione n. 168/04 mediante la quale l'Autorita ha definito la nuova disciplina dei livelli specifici di qualita commerciale; e che l'articolo 36 di quest'ultimo provvedimento recepisce la disciplina in materia di preventivo per l'esecuzione di lavori semplici sopra riportata, prevedendo altresi ulteriori informazioni che devono essere in esso contenute, quali l'indicazione del codice univoco, le date di ricevimento della richiesta di preventivo e di comunicazione del preventivo, l'indicazione della tipologia di utenza, e, nel caso in cui non sia possibile eseguire i lavori, le motivazioni del rifiuto dell'esercente;
  • in data 13 luglio 2005 e stata effettuata, ai sensi della deliberazione n. 80/05, un'ispezione da parte della Guardia di Finanza presso la sede legale della societa Italcogim Reti Spa (di seguito: Italcogim Reti), al fine di acquisire informazioni e documenti in merito, tra l'altro, alla corretta applicazione dell a disciplina in materia di qualita commerciale, di cui alle deliberazioni n. 47/00 e n. 168/04;
  • nel corso dell'attivita ispettiva, dalle dichiarazioni rese dai rappresentanti di Italcogim Reti, in risposta ai quesiti formulati dai militari della Guardia di Finanza, e emerso che tale societa, per il periodo compreso tra il 18 aprile 2000 (data di entrata in vigore la deliberazione n. 47/00) e l'11 luglio 2005, in sede di predisposizione dei preventivi per l'esecuzione di lavori semplici, si e limitata a fornire gli elementi di cui alla precedente lettera a), avendo ripetutamente omesso di indicare le restanti informazioni prescritte dall'articolo 4 della deliberazione n. 47/00 e, a far data dall'1 gennaio 2005, dall'articolo 36 della deliberazione n. 168/04, cio che esclude l'applicazione del cumulo giuridico di cui all'articolo 8 della legge n. 689/91.

Ritenuto che:

  • quanto sopra costituisca presupposto per l'avvio, nei confronti di Italcogim Reti, di un'istruttoria formale per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95

DELIBERA

  1. di avviare un'istruttoria formale nei confronti di Italcogim Reti per l'eventuale adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4 della deliberazione n. 47/00 e all'articolo 36 della deliberazione n. 168/04;
  2. di comunicare che il responsabile del procedimento e, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera d), della deliberazione n. 182/04 e del punto 18 della deliberazione n. 183/04, il Direttore della Direzione Legislativo e Legale;
  3. di fissare in 90 (novanta) giorni la durata dell'istruttoria, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
  4. di prevedere che il provvedimento finale sia adottato entro 30 (trenta) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
  5. di stabilire che i soggetti che possono partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del dPR n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Legislativo e Legale;
  6. di prevedere che coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, debbano presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del dPR n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie;
  7. di rendere noto che chi ne ha titolo puo chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorita entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti dest inatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del dPR n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo dPR n. 244/01;
  8. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Italcogim Reti, con sede legale in via Marostica 1, 20146 Milano;
  9. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it).