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Data pubblicazione: 07 marzo 2007

Delibera 27 febbraio 2007

Delibera/Provvedimento 42/07

Irrogazione di una sanzione ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti della società Italcogim Reti S.p.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 febbraio 2007

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • l'articolo 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 2 marzo 2000, n. 47, come successivamente modificata ed integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 22 luglio 2004, n. 125;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168 come successivamente modificata ed integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 2 maggio 2005, n. 80;
  • la deliberazione dell'Autorità 24 gennaio 2006, n. 17.

Il fatto

  1. Con deliberazione n. 47/00, l'Autorità ha definito la disciplina dei livelli specifici di qualità commerciale del servizio di distribuzione del gas. In particolare, l'articolo 4 della suddetta deliberazione prevede che il preventivo per l'esecuzione dei lavori semplici, che l'esercente è tenuto a consegnare all'utente su sua richiesta, sia completo di tutta una serie di informazioni ivi specificate.
  2. Con effetto dal 1 gennaio 2005, la deliberazione n. 47/00 è stata abrogata dalla deliberazione n. 168/04 mediante la quale l'Autorità ha definito la nuova disciplina dei livelli specifici di qualità commerciale. In particolare, l'articolo 36 di tale provvedimento recepisce la disciplina sopra riportata, prevedendo altresì ulteriori informazioni che devono essere contenute nel suddetto preventivo.
  3. Nel corso di attività ispettive effettuate ai sensi della deliberazione n. 80/05, è emerso che Italcogim Reti per il periodo compreso tra il 18 aprile 2000 e l'11 luglio 2005, in sede di predisposizione dei preventivi per l'esecuzione di lavori semplici, si è limitata a indicare solo un elemento previsto dalle predette disposizioni (i corrispettivi previsti per l'esecuzione dei lavori), omettendo le restanti informazioni prescritte dall'articolo 4 della deliberazione n. 47/00 e, a far data dal 1 gennaio 2005, dall'articolo 36 della deliberazione n. 168/04.
  4. Pertanto, con la deliberazione n. 17/06, l'Autorità ha avviato nei confronti di detta impresa un'istruttoria formale per l'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95.
  5. Nel corso dell'istruttoria è stata acquisita, oltre alla documentazione richiamata nella deliberazione n. 17/06, memoria difensiva di Italcogim del 21 aprile 2006 (prot. Autorità n. 10046) recante "informazioni e documenti relativi all'attività di preventivazione per l'esecuzione di lavori semplici svolta nel periodo 18 aprile 2000-11 luglio 2005".
  6. In data 19 gennaio 2007, si è svolta l'audizione finale di cui agli articoli 16, comma 3, e 10, comma 5, del dPR n. 244/01, nel corso della quale il Collegio ha consentito ad Italcogim Reti di depositare, oltre il termine previsto dall'articolo 16, comma 3, del citato dPR, memoria conclusiva di integrazione alla memoria del 21 aprile 2006 (prot. Autorità n. 1466).

Valutazione giuridica

A. Argomentazioni di Italcogim Reti

  1. Italcogim Reti ha precisato quanto segue.
  2. Con riferimento al periodo compreso tra il 18 aprile 2000 e il 31 dicembre 2004, l'esercente ha dichiarato di avere predisposto preventivi completi di tutte le informazioni prescritte dall'articolo 4 della deliberazione n. 47/00.
  3. Con riferimento al periodo compreso tra il 1 gennaio e l'11 luglio 2005, l'esercente ha ammesso di avere violato l'articolo 36 della deliberazione n. 168/04, tuttavia per cause indipendenti dalla propria volontà.
  4. In particolare, ha evidenziato di essere incorso in difficoltà tecniche determinate dall'installazione di un nuovo sistema informatico e conseguenti alla necessità di adempiere, in via prioritaria, agli obblighi di cui alle deliberazioni dell'Autorità 18 marzo 2004, n. 40 e 29 luglio 2004, n. 138. Infatti, a giudizio dell'esercente tali ultime disposizioni sono poste a presidio di interessi (quali la sicurezza del servizio di distribuzione del gas) prevalenti su quello della "completezza delle informazioni contenute nei preventivi" di cui all'articolo 36 della deliberazione n. 168/04 (qualità commerciale).
  5. In secondo luogo, l'esercente ha rilevato l'assenza di effetti pregiudizievoli per i clienti finali, in quanto, nel periodo considerato (in mancanza, quindi, di preventivi completi di tutte le informazioni previste dal citato articolo 36) a tali clienti sono stati regolarmente corrisposti gli indennizzi automatici in misura pressocchè analoga al periodo compreso tra il 12 luglio e il 31 dicembre 2005 (in cui l'esercente è stato in grado invece di predisporre preventivi completi).
  6. In via subordinata, Italcogim Reti ha chiesto che le suddette argomentazioni siano quantomeno valutate ai fini della quantificazione della sanzione.

B. Valutazione delle argomentazioni di Italcogim Reti

  1. Le suddette argomentazioni difensiveconsentono di escludere la responsabilità dell'esercente solo in relazione al periodo compreso tra il 18 aprile 2000 e il 31 dicembre 2004, in quanto dai preventivi allegati alla memoria del 21 aprile 2006 risulta che in tale periodo non v'è stata violazione dell'articolo 4 della deliberazione n. 47/00.
  2. Per quanto riguarda, invece, il periodo compreso tra il 1 gennaio e l'11 luglio 2005, in base ai principi generali di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, nelle violazioni in cui è applicabile una sanzione amministrativa, la punibilità di un fatto è connessa alla presenza del dolo o della colpa del soggetto agente (articolo 3); inoltre, costituiscono cause di esclusione della responsabilità l'adempimento di un dovere o l'esercizio di una facoltà legittima, lo stato di necessità o la legittima difesa (articolo 4).
  3. In applicazione di tali principi, le difficoltà indicate dalla società avrebbero dovuto essere superate da Italcogim Reti con l'impiego della dovuta diligenza, in modo da consentire la stampa dei preventivi completi di tutte le informazioni prescritte dall'articolo 36 della deliberazione n. 168/04; infatti l'esercente non ha addotto elementi idonei a dimostrare che l'adempimento agli obblighi derivanti dalle nuove disposizioni approvate dalla Autorità (in particolare, con le deliberazioni n. 40/04, n. 138/04 e n. 168/04) e le conseguenti difficoltà tecniche non abbiano consentito di predisporre preventivi completi delle informazioni richieste; pertanto non è configurabile nessuna delle cause di giustificazione previste dalla legge.
  4. Quanto alle circostanze addotte in merito alla eventuale assenza di effetti pregiudizievoli per i clienti finali, esse potrebbero rilevare unicamente ai fini della quantificazione della sanzione, in quanto per il perfezionamento dell'illecito in questione non è necessario il verificarsi di un effetto pregiudizievole essendo sufficiente la mera inosservanza della norma posta a presidio della qualità commerciale del servizio di distribuzione del gas.

Quantificazione della sanzione

  1. L'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 prevede, per le ipotesi di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, una sanzione amministrativa pecuniaria da determinarsi tra un minimo di euro 25.822,84 ed un massimo di euro 154.937.069,73.
  2. L'articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione deve essere compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
    1. la gravità della violazione;
    2. l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
    3. la personalità dell'agente;
    4. le condizioni economiche dell'agente.
  3. Con riferimento al criterio della gravità della violazione, si rileva che l'illecito in questione si articola in una pluralità di azioni riconducibili ad un'unica condotta continuata e complessa posta in essere, per un periodo di oltre 6 (sei) mesi compreso dal 1 gennaio 2005 all'11 luglio 2005, in violazione di una prescrizione a presidio della qualità commerciale del servizio di distribuzione del gas. La mancata indicazione in tali preventivi di elementi (previsti dall'articolo 36 della deliberazione n. 168/04) quali "il tempo massimo di esecuzione dei lavori (livello specifico per l'esecuzione dei lavori semplici)" e "la quantificazione dell'indennizzo automatico in caso di mancato rispetto del tempo massimo di esecuzione dei lavori", appare idonea a compromettere l'esigenza dei clienti finali di effettuare un controllo sull'attività degli esercenti e, in particolare, sul rispetto del livello specifico di qualità commerciale ai fini dell'eventuale corresponsione di indennizzi automatici.
  4. Con riferimento al criterio dell'opera svolta dall'agente per la eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, Italcogim Reti, già prima delle ispezioni in data 13 luglio 2005, si era adoperata per risolvere le predette difficoltà operative, mettendo a punto, a partire dal 12 luglio 2005, una nuova procedura per l'elaborazione dei preventivi di spesa conforme alle prescrizioni della deliberazione n. 168/04. Si rileva, altresì, che nel periodo considerato l'esercente ha dichiarato di avere regolarmente corrisposto ai clienti gli indennizzi automatici, con ciò evitando che la predetta violazione potesse determinare qualunque effetto pregiudizievole. Al riguardo, si precisa che l'assenza di pregiudizio riguarda esclusivamente i "clienti che, pur in mancanza di preventivi completi, abbiano ricevuto tale indennizzo". Con tale dichiarazione l'esercente non ha invece addotto elementi idonei a dimostrare di avere corrisposto gli indennizzi a tutti i clienti finali che ne avessero titolo, né di avere evitato effetti pregiudizievoli in capo a ciascuno di essi, ciò che conferma la necessità che tali clienti siano posti in condizione di esercitare un effettivo controllo sull'attività degli esercenti. Peraltro, la sostanziale corrispondenza numerica degli indennizzi riconosciuti nel periodo considerato rispetto a quelli corrisposti nel semestre successivo, ove i preventivi venivano redatti in modo ormai completo, se assume un significato statistico e tendenziale che certamente attenua la responsabilità dell'esercente, non può assumere il valore di piena prova nel senso preteso dallo stesso.
  5. Con riferimento al criterio della personalità dell'agente, Italcogim Reti non si è mai resa responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità.
  6. Con riferimento, infine, al criterio delle condizioni economiche dell'agente, Italcogim Reti ha un fatturato rilevante pari a 80.461.060 euro.

Ritenuto che:

  • sussistano i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nei confronti della società Italcogim Reti per la violazione delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 168/04;
  • per le ragioni sopra indicate, tale sanzione debba essere quantificata in una misura pari a 107.000 (centosettemila) euro

DELIBERA

  1. di irrogare ad Italcogim Reti S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nella misura di 107.000 (centosettemila) euro, per inosservanza, nei termini descritti in motivazione, degli obblighi posti dall'articolo 36 della deliberazione n. 168/04;
  2. di ordinare ad Italcogim Reti S.p.A. il pagamento della sanzione, nella misura sopra determinata, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A., presentando il modello allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
  3. che, decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento; e che, in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81;
  4. di ordinare ad Italcogim Reti S.p.A.di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
  5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
  6. di notificare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento a Italcogim Reti S.p.A., con sede legale in Via Marostica, 1 - 20146 Milano.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.


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