Data pubblicazione: 15 novembre 2005
Delibera 14 novembre 2005
Delibera/Provvedimento 237/05
Ordine di cessazione di condotta lesiva del diritto degli utenti nei confronti delle società Amga Spa di Genova e Aquamet Spa e avvio di istruttorie formali per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie (provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere d) e c), della legge 14 novembre 1995, n. 481)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 14-11-2005
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), in particolare l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- l'articolo 11bis della legge 14 maggio 2005, n. 80;
- la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 18 ottobre 2001, n. 229/01, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 229/01);
- la deliberazione dell'Autorita 21 dicembre 2001, n. 311/01 (di seguito: deliberazione n. 311/01);
- la deliberazione dell'Autorita 17 luglio 2002, n. 137/02;
- la delibera dell'Autorita 1 luglio 2003, n. 75/03, di approvazione del codice di rete per il servizio di trasporto predisposto dalla societa Snam Rete Gas Spa;
- la delibera dell'Autorita 12 dicembre 2003, n. 144/04, di approvazione del codice di rete per il servizio di trasporto predisposto dalla societa Edison T&S Spa, cui e subentrata la societa Sgi Spa;
- la deliberazione dell'Autorita 29 luglio 2004, n. 138/04 (di seguito: deliberazione n. 138/04);
- la deliberazione dell'Autorita 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 17 0/04);
- la deliberazione dell'Autorita 20 ottobre 2004, n. 182/04 (di seguito: deliberazione n. 182/04);
- la deliberazione dell'Autorita 20 ottobre 2004, n. 183/04 (di seguito: deliberazione n. 183/04);
- la deliberazione dell'Autorita 16 febbraio 2005, n. 22/05;
- la deliberazione dell'Autorita 27 giugno 2005, n. 130/05;
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 16 febbraio 2005, n. 679/05 (di seguito: sentenza n. 679/05).
Considerato che:
- con la deliberazione n. 138/04, l'Autorita ha disciplinato le condizioni di accesso e di erogazione del servizio di distribuzione del gas naturale; e che con la deliberazione n. 170/04 e stato definito il regime tariffario per il periodo compreso tra l'1 ottobre 2004 e il 30 settembre 2008 (c.d. secondo periodo di regolazione);
- dalla remunerazione assicurata da tale regime sono escluse alcune prestazioni, di natura accessoria, quali l'esecuzione di parte dei lavori di allacciamento, l'attivazione/disattivazione della fornitura, la verifica del gruppo di misura e della pressione di fornitura; e che la remunerazione di dette prestazioni e assicurata da corrispettivi che, per prassi, sono convenuti tra l'ente locale e l'esercente in sede di affidamento del servizio;
- il comma 4.9 della deliberazione n. 311/01 riconosce all'impresa esercente l'attivita di vendita, che sia utente del servizio di distribuzione, il diritto di svolgere l'attivita di lettura e di gestione dei dati relativi ai consumi dei propri clienti allacciati alla rete di distribuzione;
- con deliber azione n. 229/01, l'Autorita ha, tra l'altro definito le condizioni minime per lo svolgimento delle attivita di cui al precedente punto prevedendo, all'articolo 3, cadenze di lettura diversificate in ragione dei consumi del cliente, ossia:
- almeno una volta l'anno, per i clienti con consumi fino a 500 mc/anno;
- almeno una volta ogni sei mesi, per i clienti con consumi superiori a 500 mc/anno e fino a 5000 mc/anno;
- almeno una volta al mese, per i clienti con consumi superiori a 5000 mc/anno;
- il sopra citato comma 4.9 della deliberazione n. 311/01 prevede inoltre che, qualora l'impresa di vendita non assuma la responsabilita, mediante espressa comunicazione all'impresa di distribuzione, delle predette attivita di misura, esse sono curate dall'impresa di distribuzione stessa; e che per tale adempimento l'impresa ha titolo di richiedere un apposito corrispettivo che, ai sensi dell'articolo 25 della deliberazione n. 138/04, verra disciplinato con successivo provvedimento dell'Autorita;
- e stato segnalato che la societa Aquamet Spa (di seguito: Aquamet) starebbe erogando il servizio di distribuzione in contrasto con le disposizioni sopra richiamate;
- quanto segnalato trova riscontro nelle condizioni di accesso e di erogazione del servizio pubblicate da Aquamet nel proprio sito internet (di seguito: Condizioni di Accesso Aquamet), alla data dell'8 marzo 2005, impropriamente denominate "Codice di rete della distribuzione locale" e, in particolare nelle seguenti disposizioni:
- il paragrafo 4.3 qualifica l'accesso al servizio per sostituzione nella fornitura a clienti finali (denominato "switching con verbale di lettura") come "attivita tecnica non compresa nella tariffa di distribuzione", per la cui esecuzione viene richiesto il versamento di appositi corrispettivi, fissati dal paragrafo 3 .13 del preziario allegato alle citate condizioni (di seguito: Preziario Aquamet), compresi tra 30,60 e 15,30 euro;
- il paragrafo 5.3.4 delle Condizioni di Accesso Aquamet pone in capo all'utente, che intenda esercitare il diritto riconosciuto dal comma 4.9 della deliberazione n. 311/01, l'obbligo di eseguire letture effettive con cadenza mensile; in particolare, la citata disposizione, completata dalle previsioni contenute nei paragrafi 3.14.7 e 3.14.8 del Preziario Aquamet prevede che, nel caso di mancato rispetto di quanto sopra, alla lettura provvede direttamente l'impresa di distribuzione a fronte di corrispettivi, dovuti dall'utente, compresi tra 25,50 e 20,40 euro per lettura su ciascun punto di riconsegna;
- clausole identiche a quelle sopra descritte, ad eccezione della misura dei corrispettivi richiesti, sono contenute nelle condizioni generali praticate dalla societa controllante di Aquamet, la societa Amga Spa di Genova (di seguito: Amga), come pubblicate nel proprio sito internet (di seguito: Condizioni di Accesso Amga) alla data del 18 febbraio 2005, anch'esse impropriamente denominate "Codice di rete della distribuzione locale"; e che in particolare:
- per l'accesso al servizio per sostituzione nella fornitura a clienti finali (prestazione denominata "switching con lettura a verbale"), il paragrafo 3.12.1 del preziario allegato alle predette condizioni di accesso (di seguito: Preziario Amga), prevede un corrispettivo pari a 20,00 euro;
- per il mancato rispetto da parte dell'utente dell'obbligo di effettuare letture effettive con cadenza mensile, i paragrafi 3.13.10 e 3.13.11 del citato preziario prevedono appositi corrispettivi compresi tra 20,00 e 5,00 euro per lettura su ciascun punto di riconsegna;
- la previsione di corrispettivi per l'accesso al servizio per sostituzione nella forn itura a clienti finali contrasta con il regime tariffario di cui alla deliberazione n. 170/04 in quanto, come anche confermato dal Tar Lombardia nella sentenza n. 679/05, tale prestazione rientra tra quelle essenziali che connotano il servizio di distribuzione del gas e che, come tale, e remunerata dalla tariffa;
- la natura non disponibile delle condizioni economiche del servizio, determinate in esito ad un procedimento di approvazione di proposte formulate dall'esercente, comporta l'inserzione di diritto, nella disciplina dei rapporti contrattuali in essere tra le predette societa ed i propri utenti, delle tariffe approvate dall'Autorita, con la conseguente nullita delle previsioni di cui:
- al paragrafo 4.3, prima tabella, punto 12, delle Condizioni di Accesso Amga, nonche ai paragrafi 3.12 e 3.12.1 del Preziario Amga;
- al paragrafo 4.3, prima tabella, punto 14, delle Condizioni di Accesso Aquamet, nonche ai paragrafi 3.13, 3.13.1, 3.13.2, 3.13.3 e 3.13.4 del Preziario Aquamet;
- l'obbligo per l'utente di effettuare letture dei consumi dei propri clienti con cadenza mensile, il cui rispetto e condizione in carenza della quale la responsabilita delle letture viene assunta dall'impresa di distribuzione a fronte del pagamento dei corrispettivi indicati, contrasta con l'assetto definito dal combinato disposto del comma 4.9 della deliberazione n. 311/01 e dell'articolo 3 della deliberazione n. 229/01, in quanto tale assetto riconosce all'impresa di vendita il diritto di eseguire letture dei consumi con le cadenze minime fissate dall'Autorita, con facolta di adottare cadenze piu frequenti; e che cio determina la nullita delle previsioni di cui:
- al paragrafo 5.3.4, primo, secondo e terzo capoverso, delle Condizioni di Accesso Amga, nonche ai paragrafi 3.13.10 e 3.13.11 del Preziario Amga;
- al paragrafo 5.3.4, primo, secondo e terzo capoverso, delle Condizioni di Accesso Aquamet, nonche ai paragrafi 3.14.7 e 3.14.8 del Preziario Aquamet;
- rispetto al quadro sopra descritto, diversamente da quanto indicato da Amga e Aquamet nelle rispettive condizioni di accesso quale motivazione della disciplina praticata, risultano inconferenti le regole di allocazione di cui ai codici di rete di trasporto; e che, in particolare, tali regole non impongono la comunicazione di letture effettive, essendo facolta dell'impresa di distribuzione, riconosciuta dalla deliberazione n. 138/04, comunicare a tal fine dati formulati sulla base di stime;
- l'entita dei corrispettivi indebitamente praticati, nelle ipotesi sopra descritte, determina un grave pregiudizio in capo agli utenti che hanno avuto accesso al servizio di distribuzione gestito da Amga e da Aquamet; e che tale situazione evidenzia l'esigenza di provvedere immediatamente ai necessari conguagli;
- inoltre l'applicazione dei predetti corrispettivi determina un pregiudizio per lo sviluppo della concorrenza nei territori in cui operano gli esercenti sopra richiamati, a vantaggio delle societa di vendita facenti parte del medesimo gruppo;
- dato il numero non particolarmente elevato degli utenti interessati ai sopra citati conguagli, questi ultimi possono essere attuati senza aggravio, sia per Amga, sia per Aquamet, in termini non superiori a 60 (sessanta) giorni.
Ritenuto che:
- quanto sopra costituisca presupposto per l'adozione, nei confronti di Amga e di Aquamet, di un ordine di cessazione dei comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, nonche per l'avvio di un'istruttoria formale per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere d) e c), della legge n. 481/95
DELIBERA
- di ordinare ad Amga ed Aquamet, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95:
- di rimuovere, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla notificazione del presente provvedimento, le seguenti clausole contenute nelle condizioni di accesso e nei preziarii pubblicati nei rispettivi siti internet, dando evidenza del fatto che la rimozione e attuata in ottemperanza del presente provvedimento:
- paragrafo 4.3, prima tabella, punto 12, e paragrafo 5.3.4, primo, secondo e terzo capoverso, delle Condizioni di Accesso, nonche i paragrafi 3.12, 3.12.1, 3.13.10 e 3.13.11, del Preziario Amga;
- paragrafo 4.3, prima tabella, punto 14, e paragrafo 5.3.4, primo, secondo e terzo capoverso, delle Condizioni di Accesso, nonche i paragrafi 3.13, 3.13.1, 3.13.2, 3.13.3, 3.13.4, 3.14.7 e 3.14.8 del Preziario Aquamet;
- di provvedere, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento, ai necessari conguagli a favore degli utenti che abbiano versato corrispettivi previsti nelle condizioni richiamate ai precedenti (i) e (ii), dandone comunicazione all'Autorita entro i 5 (cinque) giorni successivi;
- di rimuovere, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla notificazione del presente provvedimento, le seguenti clausole contenute nelle condizioni di accesso e nei preziarii pubblicati nei rispettivi siti internet, dando evidenza del fatto che la rimozione e attuata in ottemperanza del presente provvedimento:
- di avviare un'istruttoria formale nei confronti delle sopra richiamate societa, per l'eventuale adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, per l'inosservanza:
- delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 170/04;
- dell'assetto definito dal combinato disposto del comma 4.9 della deliberazione n. 311/01 e dell'articolo 3 della deliberazione n. 229/01;
- di comunicare che il responsabile del procedimento e, ai sensi del combinato disposto dell 'articolo 12, comma 1, lettera d), della deliberazione n. 182/04 e del punto 18 della deliberazione n. 183/04, il Direttore della Direzione Legislativo e Legale;
- di fissare in 120 (centoventi) giorni la durata dell'istruttoria, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
- di prevedere che il provvedimento finale sia adottato entro 30 (trenta) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 4;
- di stabilire che i soggetti che possono partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del dPR n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Legislativo e Legale;
- di prevedere che coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, debbano presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del dPR n. 144/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie;
- di rendere noto che chi ne ha titolo puo chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorita entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del dPR n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo dPR n. 244/01;
- di notificare il presente provvedimento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alle seguenti societa:
- Amga, con sede legale in via Piacenza 54, 16138 Genova;
- Aquamet, con sede legale in via Bertarelli 177, 00159 Roma;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it).