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Data pubblicazione: 14 febbraio 2007

Delibera 13 febbraio 2007

Delibera/Provvedimento 29/07

Chiusura dell'istruttoria formale avviata nei confronti della società Amga S.p.A. con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 14 novembre 2005, n. 237/05

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 13 febbraio 2007

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • l'articolo 11bis del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 ottobre 2001, n. 229, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 229/01);
  • la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311 (di seguito: deliberazione n. 311/01);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 170/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2005, n. 237 (di seguito: deliberazione n. 237/05);
  • la nota dell'Autorità in data 21 dicembre 2006 (prot. n. FS/M06/5887), recante comunicazione delle risultanze istruttorie relative al procedimento avviato con deliberazione n. 237/05;
  • il parere del Consiglio di Stato del 16 novembre 2004;
  • il parere del Consiglio di Stato del 27 settembre 2005.

Considerato che:

  • con deliberazione n. 237/05, l'Autorità ha avviato, nei confronti della società Amga S.p.A. (di seguito: Amga), un'istruttoria formale volta all'eventuale adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, per l'inosservanza:
    1. delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 170/04;
    2. del combinato disposto di cui al comma 4.9 della deliberazione n. 311/01 e dell'articolo 3 della deliberazione n. 229/01;
  • più in dettaglio, Amga, società esercente l'attività di distribuzione del gas naturale, ha richiesto agli utenti del servizio, oltre alla tariffa approvata dall'Autorità ai sensi della deliberazione n. 170/04, anche il pagamento di ulteriori corrispettivi imputati a prestazioni già remunerate con la tariffa; e che la stessa società ha posto in capo agli utenti che hanno esercitato il diritto di svolgere direttamente le operazioni di lettura dei consumi, di cui al comma 4.9 della deliberazione n. 311/01, l'obbligo di eseguire letture effettive con una frequenza maggiore rispetto a quella prevista dall'articolo 3 della deliberazione n. 229/01;
  • tale condotta, evidenziata in segnalazioni pervenute all'Autorità da parte di utenti, è stata riscontrata nelle condizioni generali praticate da Amga (impropriamente denominate "Codice di rete della distribuzione locale"), come pubblicate nel proprio sito internet alla data dell'8 marzo 2005 (di seguito: condizioni di accesso), le quali:
    1. qualificando lo "switching con lettura a verbale" (ossia l'accesso al servizio per sostituzione nella fornitura a clienti finali) come "attività tecnica non compresa nella tariffa di distribuzione", prevedevano per tale prestazione un apposito corrispettivo, fissato dal prezzario allegato alle condizioni di accesso in misura di 20,00 euro;
    2. ponevano in capo all'utente, che intendesse esercitare il diritto riconosciuto dal comma 4.9 della deliberazione n. 311/01, l'obbligo di eseguire letture effettive con cadenza mensile, stabilendo, nel caso di mancato rispetto di detto obbligo, che alla lettura avrebbe provveduto direttamente l'impresa di distribuzione a fronte del pagamento di appositi corrispettivi, fissati dal preziario in misura compresa tra 20,00 e 5,00 euro per lettura su ciascun punto di riconsegna;
  • nel corso dell'istruttoria, oltre alla documentazione richiamata nella deliberazione n. 237/05, sono state acquisite note di Amga, in data 22 marzo 2006 (prot. Autorità n. 6992) e in data 30 marzo 2006 (prot. Autorità n. 7851);
  • con nota in data 21 dicembre 2006, gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato ad Amga le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del dPR n. 244/01, che confermavano gli accertamenti costituenti presupposto per l'avvio dell'istruttoria formale di cui alla deliberazione n. 237/05;
  • con nota pervenuta in data 18 gennaio 2007 (prot. Autorità n. 1368), Iride Acqua Gas S.p.A. (di seguito: Iride Acqua Gas)ha comunicato di essere subentrata ad Amga, a seguito di conferimento del ramo di azienda relativo al ciclo idrico ed alla distribuzione gas da parte di quest'ultima alla società Caposettore Gas Acqua S.r.l., che a sua volta è stata trasformata in società per azioni assumendo la denominazione di Iride Acqua Gas S.p.A., a far data dal 31 ottobre 2006;
  • con la nota di cui al precedente alinea, Iride Acqua Gas ha comunicato di aver provveduto ad effettuare il pagamento in misura ridotta, avvalendosi del diritto di cui all'art. 16 della legge n. 689/81, non rinunciando peraltro all'audizione finale,di cui agli articoli 16, comma 3, e 10, comma 5, del dPR n. 244/01, svoltasi in data 19 gennaio 2007;
  • con parere del 16 novembre 2004, il Consiglio di Stato ha chiarito che il termine perentorio per l'esercizio del predetto diritto, fissato dall'articolo 16 della legge n. 689/81 in 60 (sessanta) giorni, decorre dalla comunicazione delle risultanze istruttorie; e che pertanto il pagamento effettuato da Iride Acqua Gas è avvenuto nel rispetto di tale termine;
  • con il medesimo parere il Consiglio di Stato, ha altresì ribadito che il pagamento in misura ridotta della sanzione costituisce "immediata conferma, per l'accettazione della sanzione da parte del destinatario, del precetto normativo che si è assunto violato";
  • con parere del 27 settembre 2005, il Consiglio di Stato ha riconosciuto l'applicabilità dell'oblazione in tutti i procedimenti sanzionatori relativi a violazioni perfezionatesi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 80/05; e che pertanto il predetto pagamento effettuato da Iride Acqua Gas comporta l'estinzione del procedimento avviato con deliberazione n. 237/05.

Ritenuto che:

  • non sussistano i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nei confronti di Iride Acqua Gas, essendosi la società avvalsa del diritto di effettuare il pagamento in misura ridotta

DELIBERA

  1. di dichiarare l'estinzione del procedimento avviato con la deliberazione n. 237/05, nei confronti della società Iride Acqua Gas, essendosi la società avvalsa del diritto di effettuare il pagamento in misura ridotta;
  2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
  3. di comunicare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, ad Iride Acqua Gas S.p.A., con sede legale in Via dei Santi Giacomo e Filippo, 7 - 16122 Genova.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.


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