Data pubblicazione: 14 febbraio 2007
Delibera 13 febbraio 2007
Delibera/Provvedimento 28/07
Chiusura dell'istruttoria formale avviata nei confronti della società Aquamet S.p.A. con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 14 novembre 2005, n. 237/05
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 13 febbraio 2007
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 11bis del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 ottobre 2001, n. 229, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 229/01);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311 (di seguito: deliberazione n. 311/01);
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 170/04);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2005, n. 237 (di seguito: deliberazione n. 237/05);
- la nota dell'Autorità in data 21 dicembre 2006 (prot. n. FS/M06/5888), recante comunicazione delle risultanze istruttorie relative al procedimento avviato con deliberazione n. 237/05;
- il parere del Consiglio di Stato del 16 novembre 2004;
- il parere del Consiglio di Stato del 27 settembre 2005.
Considerato che:
- con deliberazione n. 237/05, l'Autorità ha avviato, nei confronti della società Aquamet S.p.A. (di seguito: Aquamet), un'istruttoria formale volta all'eventuale adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, per l'inosservanza:
- delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 170/04;
- del combinato disposto di cui al comma 4.9 della deliberazione n. 311/01 e dell'articolo 3 della deliberazione n. 229/01;
- più in dettaglio, Aquamet, società esercente l'attività di distribuzione del gas naturale, ha richiesto agli utenti del servizio, oltre alla tariffa approvata dall'Autorità ai sensi della deliberazione n. 170/04, anche il pagamento di ulteriori corrispettivi imputati a prestazioni già remunerate con la tariffa; e che la stessa società ha posto in capo agli utenti che hanno esercitato il diritto di svolgere direttamente le operazioni di lettura dei consumi, di cui al comma 4.9 della deliberazione n. 311/01, l'obbligo di eseguire letture effettive con una frequenza maggiore rispetto a quella prevista dall'articolo 3 della deliberazione n. 229/01;
- tale condotta, evidenziata in segnalazioni pervenute all'Autorità da parte di utenti, è stata riscontrata nelle condizioni generali praticate da Aquamet (impropriamente denominate "Codice di rete della distribuzione locale"), come pubblicate nel proprio sito internet alla data dell'8 marzo 2005 (di seguito: condizioni di accesso), le quali:
- qualificando lo "switching con lettura a verbale" (ossia l'accesso al servizio per sostituzione nella fornitura a clienti finali) come "attività tecnica non compresa nella tariffa di distribuzione", prevedevano per tale prestazione un apposito corrispettivo, fissato dal preziario allegato alle condizioni di accesso in misura di 20,00 euro;
- ponevano in capo all'utente, che intendesse esercitare il diritto riconosciuto dal comma 4.9 della deliberazione n. 311/01, l'obbligo di eseguire letture effettive con cadenza mensile, stabilendo, nel caso di mancato rispetto di detto obbligo, che alla lettura avrebbe provveduto direttamente l'impresa di distribuzione a fronte del pagamento di appositi corrispettivi, fissati dal prezzario in misura compresa tra 20,00 e 5,00 euro per lettura su ciascun punto di riconsegna;
- nel corso dell'istruttoria, oltre alla documentazione richiamata nella deliberazione n. 237/05, sono state acquisite note di Aquamet, in data 10 marzo 2006 (prot. Autorità n. 6209), e dello Studio legale Bartesaghi, in data 22 marzo 2006 (prot. Autorità n. 6781), in data 24 marzo 2006 (prot. Autorità n. 7336) e in data 29 marzo 2006 (prot. Autorità n. 7667);
- con nota in data 21 dicembre 2006, gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato ad Aquamet le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del dPR n. 244/01, che confermavano gli accertamenti costituenti presupposto per l'avvio dell'istruttoria formale di cui alla deliberazione n. 237/05;
- con nota pervenuta in data 18 gennaio 2007 (prot. Autorità n. 1370), Aquamet ha comunicato di aver provveduto ad effettuare il pagamento in misura ridotta, avvalendosi del diritto di cui all'art. 16 della legge n. 689/81, non rinunciando peraltro all'audizione finale,di cui agli articoli 16, comma 3, e 10, comma 5, del dPR n. 244/01, svoltasi in data 19 gennaio 2007;
- con parere del 16 novembre 2004, il Consiglio di Stato ha chiarito che il termine perentorio per l'esercizio del predetto diritto, fissato dall'articolo 16 della legge n. 689/81 in 60 (sessanta) giorni, decorre dalla comunicazione delle risultanze istruttorie; e che pertanto il pagamento effettuato da Aquamet è avvenuto nel rispetto di tale termine;
- con il medesimo parere il Consiglio di Stato, ha altresì ribadito che il pagamento in misura ridotta della sanzione costituisce "immediata conferma, per l'accettazione della sanzione da parte del destinatario, del precetto normativo che si è assunto violato";
- con parere del 27 settembre 2005, il Consiglio di Stato ha riconosciuto l'applicabilità dell'oblazione in tutti i procedimenti sanzionatori relativi a violazioni perfezionatesi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 80/05; e che pertanto il predetto pagamento effettuato da Aquamet comporta l'estinzione del procedimento avviato con deliberazione n. 237/05.
Ritenuto che:
- non sussistano i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nei confronti di Aquamet, essendosi la società avvalsa del diritto di effettuare il pagamento in misura ridotta
DELIBERA
- di dichiarare l'estinzione del procedimento avviato con la deliberazione n. 237/05, nei confronti della società Aquamet, essendosi la società avvalsa del diritto di effettuare il pagamento in misura ridotta;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
- di comunicare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, ad Aquamet S.p.A., con sede legale in Via L.V. Bertarelli, 177 -00159 Roma.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.