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Data pubblicazione: 28 ottobre 2005

Delibera 28 ottobre 2005

Delibera/Provvedimento 225/05

Avvio di istruttoria conoscitiva sui comportamenti posti in essere dagli operatori nel mercato della vendita di gas naturale ai clienti finali

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28-10-2005

Visti:

  • la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (di seguito: direttiva europea 2003/55/CE);
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 22 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n.164/00);
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante riordino del settore energetico, nonche delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia (di seguito: legge n. 239/04);
  • la legge 18 aprile 2005, n. 62 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita europee. Legge comunitaria 2004" (di seguito: legge n. 62/05) ed, in particolare, i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 16;
  • la delibera dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni generali sullo svolgimento dei procedimenti;
  • la deliberazione dell'Autorita per l'energia 7 agosto 2001, n. 184/01, come successivamente modificata dalla deliberazione 12 dicembre 2002, n. 207/02;
  • la deliberazione dell'Autorita 18 ottobre 2001, n. 229/01, come successivamente integrata dalla deliberazione dell'Autorita 31 gennaio 2002, n. 21/02 e 1? aprile 2003, n. 29/03 (di seguito: deliberazione n. 229/01);
  • la deliberazione dell'Autorita 12 dicem bre 2002, n. 207/02 (di seguito: deliberazione n. 207/02);
  • la deliberazione dell'Autorita 12 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03);
  • la deliberazione dell'Autorita 17 giugno 2004, n. 90/04 (di seguito: deliberazione n. 90/04);
  • la deliberazione dell'Autorita 22 luglio 2004, n. 126/04 (di seguito: deliberazione n. 126/04);
  • la deliberazione dell'Autorita 29 luglio 2004, n. 138/04 (di seguito: deliberazione n. 138/04);
  • la deliberazione dell'Autorita 25 ottobre 2005, n. 222/05 (di seguito: deliberazione n. 222/05).

Considerato che:

  • l'articolo 2, comma 12, lettere c) e da g) ad l), della legge n. 481/95, prevede che l'Autorita:
    • controlli l'attuazione, nel rispetto della concorrenza e della trasparenza, anche in riferimento alle singole voci di costo, delle condizioni e modalita di accesso per i soggetti esercenti i servizi;
    • controlli lo svolgimento dei servizi, tra cui i servizi di vendita di gas naturale, con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
    • emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi;
    • assicuri la piu ampia pubblicita delle condizioni dei servizi, effettui studi sull'evoluzione del settore e dei singoli servizi, anche per modificare le condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative allo svolgimento o all'erogazione dei medesimi, e promuova iniziative volte a migliorare le modalita di erogazione dei servizi;
    • pubb licizzi e diffonda la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialita dell'offerta e la possibilita di migliori scelte da parte dei clienti finali;
  • ai sensi dell'articolo 2, comma 22, della legge n. 481/95, le amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire all'Autorita, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle funzioni di cui al precedente alinea;
  • con la deliberazione n. 90/04, l'Autorita ha chiuso l'istruttoria conoscitiva sullo stato della liberalizzazione del settore del gas naturale evidenziando le criticita esistenti sotto il profilo concorrenziale e come, a piu di un anno dalla completa apertura del mercato dal lato della domanda, il fenomeno di switching fra i clienti del mercato civile possa dirsi del tutto trascurabile;
  • con deliberazione n. 126/04 l'Autorita ha approvato un Codice di condotta commerciale a cui devono attenersi tutti i venditori del mercato liberalizzato del gas nel presentare offerte commerciali ai clienti finali con consumi annui fino a 200.000 metri cubi;
  • il codice, di cui al precedente alinea, impone ai venditori del mercato liberalizzato del gas precisi obblighi per la trasparenza delle informazioni, per le modalita di presentazione delle offerte, per la confrontabilita dei prezzi, per la scomposizione delle diverse voci che determinano il costo finale per il cliente, per la semplicita del linguaggio utilizzato nei contratti, oltre all'obbligo di consegnare una nota informativa al cliente finale, che consente al cliente finale medesimo di verificare che il contratto offerto sia conforme a quanto previsto dall'Autorita;
  • con deliberazione n. 138/04 l'Autorita ha definito il sistema di regole per il libero accesso degli operatori alle reti di distribuzione locale del gas, regolamentando specificatamente, tra l'altro la sostituzione di imprese di vendita nella fornitura al cliente finale;
  • sono pervenute agli uffici dell'Autorita numerose segnalazioni da parte di clienti finali che lamentano comportamenti di soggetti autorizzati alla vendita non in linea con i principi stabiliti dalla deliberazione n. 126/04 a tutela della possibilita per il cliente finale medesimo di effettuare una consapevole e libera scelta del fornitore di gas naturale;
  • sono altresi pervenute segnalazioni da parte di soggetti autorizzati alla vendita che lamentano a loro volta comportamenti violativi, tra l'altro, delle prescrizioni di cui alla deliberazione n. 126/04 a tutela della trasparenza, completezza e non discriminazione delle informazioni, da parte di soggetti concorrenti;
  • dalle segnalazioni pervenute nonche dalla documentazione trasmessa di cui ai precedenti alinea sono peraltro emersi ulteriori elementi che parrebbero concretizzare comportamenti che contrastano con l'esigenza di garantire la liberta di accesso a parita di condizioni, la massima imparzialita e la neutralita del servizio di distribuzione e delle relative attivita accessorie in particolare con riferimento a creazione di barriere all'uscita del cliente finale o all'entrata di operatori concorrenti della societa di vendita societariamente collegata o controllata;
  • con deliberazione n. 222/05 e stato ordinato alle societa del gruppo ASM di Brescia dirimuovere le clausole contenute nel paragrafo 3.2, lettere b), l) e m), delle Condizioni di Accesso, nonche nei paragrafi 3, 12 e 13 del Preziario, e di provvedere ai necessari conguagli a favore degli utenti della rete di distribuzione che ab biano versato corrispettivi previsti nelle condizioni richiamate al precedente alinea, dandone comunicazione all'Autorita;
  • con la stessa deliberazione n. 222/05 e stata avviata una istruttoria formale nei confronti delle societa ASM Spa di Brescia, Azienda Servizi Valtrompia Spa, Cige Spa, Sinergia Spa, Valgas Spa, per l'eventuale adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, per l'inosservanza delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 170/04;
  • il livello di concorrenza nella vendita di gas naturale deve essere valutato sia con riferimento alle condizioni economiche praticate ai clienti finali che alle condizioni contrattuali poste alla base del rapporto giuridico sottostante tra il cliente finale e l'esercente il servizio di vendita, nonche con riferimento alla concreta possibilita degli operatori del mercato di confrontarsi in modo trasparente, sulla base di condizioni imparziali e neutrali nell'accesso non solo al servizio di distribuzione, ma anche alle relative attivita accessorie;
  • e opportuno affiancare ad interventi volti a sanzionare previsioni in contrasto con le disposizioni dell'Autorita, una piu ampia verifica dei comportamenti posti in essere dai soggetti che operano nel mercato.

Ritenuto opportuno:

  • avviare un'istruttoria conoscitiva sul servizio di vendita di gas naturale ai clienti finali ed in particolare sui comportamenti commerciali posti in essere dai soggetti autorizzati alla vendita nell'acquisizione di nuovi clienti o nella riacquisizione di clienti trasferiti ad altro venditore, nonche sull'esistenza di barriere poste in essere dai distributori, che ostacolano l'uscita del cliente finale o l'entrata di un operatore concorrente della societa di vendita societariamente collegata o controllata allo scopo di verificare i presupposti per l'eventuale adozione di interventi di competenza dell'Autorita, da affiancare ai procedimenti volti a rimuovere comportamenti lesivi dei diritti degli utenti al fine di promuovere la concorrenza tra i soggetti che operano nel mercato, tutelando, nel contempo, gli interessi di utenti e consumatori;
  • prevedere che l'istruttoria conoscitiva si concluda entro il 31 luglio 2006 al fine di permettere in tale lasso temporale l'acquisizione della piu ampia campionatura di comportamenti, attraverso non solo il confronto con gli operatori del mercato interessati, ma anche con rilevazioni dirette presso i soggetti interessati

 

DELIBERA

 

  1. di avviare un'istruttoria conoscitiva sul servizio di vendita di gas naturale ai clienti finali ed in particolare sui comportamenti commerciali posti in essere dai soggetti autorizzati alla vendita nell'acquisizione di nuovi clienti o nella riacquisizione di clienti trasferiti ad altro venditore nonche sull'esistenza di barriere poste in essere dai distributori, che ostacolino l'uscita del cliente finale o l'entrata di un operatore concorrente della societa di vendita societariamente collegata o controllata;
  2. di conferire mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Qualita del Servizio dell'Autorita in collaborazione con il Direttore della Direzione Gas per procedere:
    1. allo svolgimento delle attivita conoscitive con le finalita di cui al precedente punto 1.;
    2. allo svolgimento, qualora cio fosse opportuno per alcuni aspetti della presente istruttoria conoscitiva, di analisi e valutazioni da effettuare con il supporto di servizi di consulenza esterni;
    3. alle convocazioni e all'organizz azione degli incontri con gli operatori ritenuti necessari, nonche con le associazioni dei consumatori, fissandone le modalita in relazione alle esigenze di conduzione e sviluppo dell'istruttoria conoscitiva in oggetto, nonche alla costituzione, qualora ritenuto necessario, di gruppi di lavoro informali con la partecipazione di soggetti interessati e di formazioni associative che ne rappresentino gli interessi allo scopo di definire aspetti con particolari contenuti tecnici o specialistici;
    4. all'acquisizione, qualora cio fosse ritenuto necessario, di una piu completa campionatura dei comportamenti posti in essere dagli operatori, attraverso la somministrazione di questionari specifici ai soggetti interessati;
    5. alla formulazione di proposte all'Autorita per gli eventuali interventi di competenza;
  3. di prevedere che l'istruttoria conoscitiva di cui al punto 1. venga conclusa entro il 31 luglio 2006;
  4. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it) affinche entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.