Seguici su:






Data pubblicazione: 28 gennaio 2005

Delibera 27 gennaio 2005

Delibera/Provvedimento 10/05

Chiusura dell'istruttoria formale avviata nei confronti della società Enel Produzione S.p.A. con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1 aprile 2004, n. 54/04, e del supplemento di istruttoria conoscitiva disposto con la medesima deliberazione

L'AUTORITA PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27-01-2005

Visti:

  • la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge n. 689/81);
  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. n. 244/01);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 18 ottobre 2001, n. 228 (di seguito: Testo integrato);
  • la deliberazione dell'Autorita 30 aprile 2002, n. 81/02 (di seguito: deliberazione n. 81/02);
  • la deliberazione dell'Autorita 1 luglio 2003, n. 72 (di seguito: deliberazione n. 72/03);
  • la relazione recante gli esiti dell'istruttoria conoscitiva avviata con la deliberazione n. 72/03, pubblicata nel sito internet dell'Autorita in data 6 dicembre 2003;
  • la deliberazione dell'Autorita 19 febbraio 2004, n. 19/04 (di seguito: deliberazione n. 19/04);
  • la deliberazione dell'Autorita 1 aprile 2004, n. 54/04 (di seguito: deliberazione n. 54/04);
  • la deliberazione dell'Autorita 6 agosto 2004, n. 147/04 (di seguito: deliberazione n. 147/04);
  • la deliberazione dell'Autorita 16 settembre 2004, n. 166/04 (di seguito: deliberazione n. 166/04);
  • la deliberazione dell'Autorita 28 dicembre 2004, n. 244/04 (di seguito: deliberazione n. 244/04);
  • la nota dell'Autorita in data 9 agosto 2004 (prot. Autorita PB/M04/3075/pb-am), recante comunicazione delle risultanze istruttorie relative al procedimento avviato con deliberazione n. 54/04;
  • la lettera della societa Enel Spa (di seguito: Enel Spa) in data 9 settembre 2004, prot. n. 263 (di seguito: lettera 9 settembre 2004);
  • la nota dell'Autorita in data 21 settembre 2004 (prot. Autorita VP/M04/3412);
  • il parere del Consiglio di Stato del 16 novembre 2004, comunicato all'Autorita in data 4 gennaio 2005 (prot. Autorita n. 000190 del 4 gennaio 2005).

Considerato che:

  • con la deliberazione n. 54/04, l'Autorita ha avviato, nei confronti della societa Enel Produzione Spa (di seguito: Enel Produzione), sulla base degli esiti dell'istruttoria conoscitiva avviata con la deliberazione n. 72/03, una istruttoria formale ai fini dell'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, per violazione dell'articolo 11 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita 1 aprile 2003, n. 27/03 (di seguito: l'istruttoria formale), fissando la durata dell'istruttoria formale in 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di avvio;
  • con la deliberazione n. 147/04, l'Autorita ha prorogato detto termine al 30 settembre 2004, in ragione della necessita di consentire lo svolgimento delle audizioni finali richieste da soggetti intervenuti nel procedimento;
  • con nota in data 9 agosto 2004, l'Autorita ha comunicato ad Enel Produzione le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, che sembravano "confortare l'accertamento della condotta di Enel Produzi one in violazione dell'articolo 11 dell'Allegato A alla deliberazione n.27/03, nella settimana del 23 - 27 giugno 2003, con riferimento agli impianti di Camerata Picena 1-4, Campomarino, Carpi 1 e 2, Codrogianus 1, 2, 4 e 5, Fiumicino, Giugliano 3 e 4, Larino 1 e 2, Maddaloni, Mercure (limitatamente alla sezione 1,35 MW) e Montalto di Castro 9, per complessivi 1.161 MW";
  • con lettera in data 9 settembre 2004, Enel Spa ha comunicato all'Autorita, in relazione all'istruttoria formale, che nella medesima data Enel Produzione si e "avvalsa dell'istituto del pagamento in misura ridotta ex articolo 16 legge n. 689/81, come da quietanza che si acclude in copia", cio che avrebbe comportato, secondo Enel Spa, la "preclusione dell'ulteriore corso del procedimento, con estinzione dell'obbligazione";
  • con deliberazione n. 166/04, l'Autorita ha prorogato al 31 dicembre 2004 il termine di conclusione dell'istruttoria formale, in ragione della necessita di richiedere al Consiglio di Stato in sede consultiva un parere in ordine, tra l'altro, alla ammissibilita dell'oblazione nei procedimenti dell'Autorita volti all'irrogazione di sanzioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 e, nel caso affermativo, all'individuazione del dies a quo del termine di perenzione della facolta di oblare;
  • con nota in data 21 settembre 2004 l'Autorita ha trasmesso al Consiglio di Stato la richiesta di parere di cui al precedente alinea;
  • con la deliberazione n. 244/04, l'Autorita ha prorogato ulteriormente al 28 febbraio 2005 il termine di conclusione dell'istruttoria formale, in considerazione del fatto che al 31 dicembre 2004 il Consiglio di Stato non aveva ancora provveduto alla trasmissione all'Autorita del menzionato parere;
  • con parere comunicato all'Autorita in data 4 gennaio 2005, il Consiglio di Stato ha riconosciuto l'ap plicabilita dell'oblazione con riferimento ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, ha individuato il dies a quo di decorrenza del termine di perenzione del diritto di oblare nella comunicazione delle risultanze istruttorie di cui all'articolo 16, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, ed ha confermato che, una volta effettuata l'oblazione, "il procedimento possa (ed anzi debba) essere continuato per l'eventuale accertamento dei malfunzionamenti del servizio, a fini prescrittivi o inibitori, e cioe diversi da quelli sanzionatori";
  • conseguentemente, il pagamento in misura ridotta effettuato da Enel Produzione in data 9 settembre 2004, essendo stato eseguito prima della scadenza del termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione da parte dell'Autorita delle risultanze istruttorie relative al procedimento avviato con deliberazione n. 54/04, deve considerarsi avvenuto nel rispetto dell'articolo 16 della legge n. 689/81.

Considerato, inoltre, che:

  • in esito all'istruttoria conoscitiva avviata con la deliberazione n. 72/03 era stata, tra l'altro, affermata la possibilita che sussistessero i presupposti per dar luogo a compensazioni, a valere sui crediti aventi ad oggetto erogazioni a carico del sistema parafiscale del settore dell'energia elettrica, qualora fosse stato accertato l'avvenuto pagamento di corrispettivi a titolo di remunerazione del servizio di riserva pur a fronte di anomalie emerse nella erogazione di detto servizio da parte degli esercenti percettori;
  • in relazione all'esito di cui al precedente alinea, in occasione dell'avvio dell'istruttoria formale, e stato disposto un supplemento di istruttoria conoscitiva ai fini dell'acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi che consentissero di dettagliare piu precisamente e, se del caso, sottoporre successiv amente a contraddittorio ai fini dell'adozione di eventuali misure compensative, il numero e la dimensione degli inadempimenti dell'obbligo di prestazione del servizio di riserva verificatisi nel vigore della disciplina di tale servizio come era definita alla data del 26 giugno 2003;
  • come anche evidenziato nella parte motiva del sopra richiamato atto di avvio, prima e pregiudiziale acquisizione del supplemento di istruttoria conoscitiva avrebbero dovuto essere le ulteriori evidenze che si fossero successivamente consolidate nel corso dell'istruttoria formale in ordine alla effettiva portata ed estensione delle anomalie nella erogazione del servizio di riserva occorse in occasione dell'interruzione parziale del servizio elettrico del 26 giugno 2003;
  • la possibile rilevanza delle conoscenze formatesi nel corso dell'istruttoria formale a fronte dell'esercizio della facolta di oblazione da parte della societa Enel Produzione Spa e stata fatta oggetto, al fine di evitare qualsiasi pregiudizio dei diritti dei soggetti che detta facolta esercitino, della richiamata richiesta di parere del Consiglio di Stato con l'esito sinteticamente richiamato nel precedente considerato;
  • la disciplina delle condizioni economiche del servizio di riserva era cosi articolata:
    1. remunerazione della capacita resa disponibile per il servizio di riserva, attraverso il riconoscimento alla produzione destinata al mercato vincolato della componente a copertura dei costi fissi di produzione del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso, di cui all'articolo 26, comma 26.1, lettera a), del Testo integrato, che include la componente rf;
    2. remunerazione della capacita resa disponibile per il servizio di riserva, attraverso il riconoscimento alla produzione dell'energia elettrica immessa in rete su richiesta della societa Gestore della rete di trasmission e nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) per l'esecuzione del programma differenziale nazionale o in esecuzione di un ordine di bilanciamento, del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso di cui all'articolo 26 del Testo integrato; tale remunerazione, riconosciuta ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione n. 81/02, era erogata a valere sulla provvista rinveniente dal gettito delle componenti tariffarie rf, bf e bh di cui all'articolo 7 della deliberazione n. 27/03 e dall'applicazione del prezzo PGN ai prelievi degli utenti dello scambio di cui all'articolo 9 della deliberazione n. 27/03;
    3. ulteriore remunerazione della capacita resa disponibile per il servizio di riserva, attraverso la redistribuzione della quota parte del gettito delle componenti rf, bf e bh rimasto non utilizzato dal Gestore della rete ai fini dell'approvigionamento di cui al precedente punto ii; cio con decorrenza dal secondo semestre del 2003 ai sensi della deliberazione n. 67/03, e successiva estensione all'anno 2002 e al primo semestre del 2003 in forza della deliberazione n. 19/04;
  • la disciplina dell'ulteriore remunerazione di cui al precedente punto iii), l'articolo 3 della deliberazione n. 19/04 prevede espressamente che i pagamenti siano effettuati con salvezza di verifica, da parte del Gestore della rete, della effettiva disponibilita degli impianti necessari per la riserva nel periodo di riferimento in modo adeguato rispetto alle esigenze di funzionamento in sicurezza del sistema elettrico nazionale, cio che riposa sul fatto che questa componente e l'unica non strettamente riferita al singolo impianto e legata all'effettiva produzione con conseguente automatica esclusione dei pagamenti, salvo quanto di seguito indicato, nel caso in cui l'impianto sia reso indisponibile; e che, inoltre, l'articolo 11 della deliberazione n. 67/03 prevedeva che detta ulteriore remunerazione fosse riconosciuta dal Gestore della rete unicamente alla capacita effettivamente resa disponibile dal singolo produttore secondo le modalita stabilite dal medesimo Gestore della rete; e che, conseguentemente, quanto all'elemento qui esaminato del regime di remunerazione del servizio di riserva, erano gia previste e inquadrate proceduralmente le conseguenze della eventuale accertata carenza del presupposto delle dazioni, ossia della messa a disposizione da parte del singolo produttore del sistema di capacita produttiva in modo adeguato rispetto alle esigenze di funzionamento in sicurezza del sistema del sistema elettrico nazionale;
  • le acquisizioni maturate nel corso dell'istruttoria formale, con riferimento alle anomalie riscontrate in esito all'istruttoria conoscitiva, hanno evidenziato che dette anomalie, riguardanti impianti della societa Enel Produzione Spa, si sono sostanziate in due fattispecie, la prima delle quali prevalente:
    1. impianti indisponibili alla produzione di energia elettrica per arresti di lunga durata;
    2. impianti che, pur avendo prodotto energia elettrica destinata alla fornitura del mercato vincolato o all'esecuzione del programma differenziale nazionale o in esecuzione di un ordine di bilanciamento, nei periodi precedenti e successivi al periodo di interesse dell'istruttoria conoscitiva, non hanno effettuato immissioni di energia elettrica nello stesso periodo per ragioni contingenti;
  • l'analisi delle due fattispecie, con riferimento al profilo della eventuale indebita percezione di corrispettivi per servizi non resi, ha consentito di evidenziare come manchino i presupposti per dar corso, con specifico provvedimento dell'Autorita, a compensazioni della rete nell'esercizio delle sopra richiamate competenze; infatti:
    1. nel caso degli impianti di cui alla lettera a) del precedente alinea, l'esercente non ha immesso energia elettrica in rete e quindi non gli e stata riconosciuta la remunerazione di cui al precedente punto i); non ha fornito risorse per l'esecuzione del programma differenziale nazionale o per l'esecuzione di un ordine di bilanciamento e quindi non gli e stata riconosciuta la remunerazione di cui al precedente punto ii);
    2. nel caso di cui alla lettera b) del precedente alinea, pur essendo stata percepita la remunerazione in ragione del prezzo di cui all'articolo 26, comma 26.1, lettera a), del Testo integrato, che comprende la componente rf, per l'energia elettrica immessa in rete nei periodi precedenti e successivi al periodo di interesse, il tempo di acclarata mancata erogazione del servizio di riserva rispetto all'anno di riferimento avrebbe una portata per certo marginale o comunque tale da non giustificare gli oneri di una azione di recupero; in altri termini, l'inadempimento in questione e qualificato da un rilievo significativo solo sul versante, estraneo alla sfera di intervento dell'Autorita, della responsabilita contrattuale (estinzione del rapporto avente ad oggetto l'erogazione del servizio di riserva e tutela reintegratoria qualora il Gestore della rete abbia subito danni diretti o indiretti) o extracontrattuale (per i danni che l'utente abbia subito in conseguenza dell'interruzione), peraltro in entrambi i casi, quanto alla tutela reintegratoria, con la difficolta di provare il nesso eziologico tra la mancata erogazione del servizio di riserva nel periodo di interesse e i danni subiti;
  • l'unica fattispecie in riferimento alla quale appaiono fondati rimedi di carattere compensativo e, pertanto, quella di impianti che pur essendo stati operativi nel periodo di vigenza della disciplina rilevante con cessio ni di energia al mercato vincolato non abbiano, reiteratamente e per periodi significativi nell'arco del singolo anno di riferimento, pur a fronte della disponibilita, immesso energia elettrica su richiesta del Gestore della rete per l'esecuzione del programma differenziale nazionale o per l'esecuzione di ordini di bilanciamento;
  • quanto acclarato in esito alle istruttorie conoscitiva e formale, pertanto, da luogo alla carenza del presupposto per la effettuazione dei pagamenti afferenti il servizio di riserva sulla base delle disposizioni sopra richiamate al punto iii);

Considerato, infine, che la deliberazione n. 54/04 prende atto che non deve farsi luogo all'adozione dei provvedimenti prescrittivi prospettati nella relazione recante gli esiti dell'istruttoria conoscitiva avviata con la deliberazione n. 72/03 perche superati, in parte, dalla sopravvenuta regolazione e, in parte, da atti della stessa Autorita;

Ritenuto che non sussistano i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 nei confronti di Enel Produzione;

Ritenuto, inoltre, che:

  • gli elementi conoscitivi acquisiti nel corso del supplemento di istruttoria conoscitiva volto a verificare la sussistenza dei presupposti fattuali e di opportunita per dar corso a misure di tipo compensativo abbiano dato luogo ad un accertamento di segno negativo;
  • sia di conseguenza necessario chiudere la suddetta istruttoria conoscitiva senza disporre l'apertura di procedimenti volti all'adozione delle suddette misure, invitando la societa Gestore della rete di trasmissione nazionale a non effettuare nei confronti di Enel Produzione i pagamenti afferenti il servizio di riserva che traggono titolo dalle deliberazioni dell'Autorita n. 67/03 e 19/04 per quanto di competenza del primo semestr e 2003, a tal fine considerando gli esiti dell'istruttoria conoscitiva e dell'istruttoria formale chiuse con le determinazioni di cui ai punti precedenti

 

DELIBERA

 

  1. di non irrogare ad Enel Produzione una sanzione amministrativa pecuniaria a chiusura dell'istruttoria formale avviata nei confronti della medesima societa con la deliberazione n. 54/04.
  2. di chiudere il supplemento di istruttoria conoscitiva disposto con la deliberazione n. 54/04 senza disporre l'apertura di procedimenti volti all'adozione di misure compensative;
  3. di invitare il Gestore della rete a non effettuare nei confronti di Enel Produzione i pagamenti afferenti il servizio di riserva che traggono titolo dalle deliberazioni dell'Autorita n. 67/03 e 19/04 per quanto di competenza del primo semestre 2003, a tal fine considerando gli esiti dell'istruttoria conoscitiva e dell'istruttoria formale chiuse con le determinazioni di cui ai punti precedenti
  4. di comunicare il presente provvedimento al Gestore della rete, con sede legale in via Maresciallo Pilsudski, 92, 00197 Roma , ad Enel Produzione, con sede legale in Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma, Enel Spa, con sede legale in Viale Regina Margherita, 137, 00198 Roma, Dalmine Energie, con sede legale in Piazza Caduti 6 luglio 1944, 1, 24044 Dalmine (BG), Adiconsum, con sede legale in via G. M. Lancisi, 25 00161 Roma.
  5. di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it), affinche entri in vigore a far data dalla sua pubblicazione.