Delibera 16 settembre 2004
Delibera/Provvedimento 166/04
Proroga del termine per la chiusura del procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 1 aprile 2004, n. 54/04
Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 20 settembre 2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 16 settembre 2004
Visti:
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge n. 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97;
- la sentenza del Tribunale amministrativo regionale (di seguito: Tar) per la Lombardia 4 aprile 2004, n. 1330/02 (di seguito: sentenza n. 1330/04);
- la deliberazione dell'Autorità 1 aprile 2004, n. 54/04 (di seguito: deliberazione n. 54/04);
- il dispositivo di decisione del Consiglio di Stato 25 giugno 2004, n. 385/04 (di seguito: dispositivo di decisione n. 385/04);
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2004, n. 147/04 (di seguito: deliberazione n. 147/04;
- la comunicazione della società Enel Spa (di seguito: Enel Spa) in data 9 settembre 2004, prot. n. 263 (di seguito: lettera 9 settembre 2004).
Considerato che:
- con la deliberazione n. 54/04, l'Autorità ha avviato, nei confronti della società Enel Produzione Spa (di seguito: Enel Produzione), una istruttoria formale ai fini dell'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, per violazione dell'articolo 11 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 1 aprile 2003, n. 27/03 (di seguito: l'istruttoria formale);
- con la deliberazione n. 147/04, l'Autorità ha prorogato al 30 settembre 2004 il termine di conclusione dell'istruttoria formale avviata con la deliberazione n. 54/04;
- con la sentenza n. 1330/02, il Tar Lombardia ha dichiarato estinta l'obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dall'Autorità con la deliberazione 3 maggio 2001, n. 99/01, a seguito dell'esercizio della facoltà di oblazione, prevista dall'articolo 16 della legge n. 689/81, posto che ciò "è avvenuto entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione della violazione, dies a quo coincidente con la notificazione del provvedimento n. 99/01";
- l'articolo 16 della legge n. 689/81 ammette l'esercizio della facoltà di oblazione "entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione";
- il termine previsto dalla predetta disposizione ha carattere perentorio e decorre da un momento tassativamente definito;
- con il dispositivo di decisione n. 385/04, il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso in appello presentato dall'Autorità per l'annullamento della sentenza n. 1330/02;
- le motivazioni di detta decisione ad oggi non sono ancora state depositate;
- con la comunicazione 9 settembre 2004, Enel Spa ha comunicato all'Autorità, in relazione all'istruttoria formale avviata con la deliberazione n. 54/04, che Enel Produzione si è "avvalsa dell'istituto del pagamento in misura ridotta ex articolo 16 legge n. 689/81, come da quietanza che si acclude in copia", ciò che comporterebbe, secondo Enel Spa, la "preclusione dell'ulteriore corso del procedimento, con estinzione dell'obbligazione";
- il principio affermato dal Tar Lombardia nella sentenza n. 1330/02 nei termini sopra richiamati sembrerebbe riscontrare il presupposto fattuale del sorgere della legittimazione ad oblare, e nello stesso tempo il dies a quo del termine di perenzione di detta facoltà, nell'adozione e notifica del provvedimento sanzionatorio che conclude l'istruttoria formale, ciò che determinerebbe l'irritualità dell'oblazione effettuata da Enel Produzione anteriormente all'adozione di detto provvedimento individuando nella comunicazione delle risultanze istruttorie il suddetto presupposto;
- la decisione di cui al precedente alinea, tra l'altro, non tiene conto dell'anteriore contestazione effettuata con l'atto di avvio del procedimento, che potrebbe ben essere considerata termine di decorrenza ai sensi del richiamato articolo 16 della legge n. 689/81;
- la situazione di incertezza interpretativa sopra descritta in ordine all'applicazione della disciplina dell'oblazione ai procedimenti dell'Autorità richiede un chiarimento che potrà essere eventualmente desunto dalle motivazioni della richiamata sentenza del Consiglio di Stato, ma va nell'immediatezza affrontata con riferimento al procedimento in corso ed ai termini della sua conclusione;
- con l'occasione deve essere valutata la questione dell'eventuale persistenza di competenze di accertamento dell'Autorità ai fini diversi da quelli sanzionatori nell'ambito dello stesso procedimento;
- l'Autorità intende, pertanto, chiedere al Consiglio di Stato in sede consultiva un parere in ordine alle questioni sopra sinteticamente evidenziate.
Ritenuta la necessità di fissare al 31 dicembre 2004 il termine di conclusione del procedimento avviato con la deliberazione n. 54/04, al fine di consentire un definitivo inquadramento della disciplina dell'oblazione nell'ambito dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità e, conseguentemente, di non comprimere i diritti di Enel Produzione
DELIBERA
- di prorogare il termine di conclusione del procedimento avviato con la deliberazione n. 54/04 al 31 dicembre 2004;
- di comunicare il presente provvedimento ad Enel Produzione, con sede legale in Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma, Enel Spa, con sede legale in Viale Regina Margherita, 137, 00198 Roma, Dalmine Energie, con sede legale in Piazza Caduti 6 luglio 1944, 1, 24044 Dalmine (BG), Adiconsum, con sede legale in via G. M. Lancisi, 25 00161 Roma;
- di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.
16 settembre 2004 Il Presidente: A. Ortis