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Delibera 15 giugno 2004

Delibera/Provvedimento 87/04

Adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti delle società Consorzio fra Cooperative di produzione e lavoro e Con Energia spa e per l'avvio di istruttoria formale nei confronti delle medesime società ai fini dell'adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481

Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 16 giugno 2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01

 

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

 

Nella riunione del 15 giugno 2004

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettere d) e c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 237/00);
  • la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2001, n. 136/01 (di seguito: deliberazione n. 136/01);
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02 (di seguito: deliberazione n. 207/02);
  • la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2002, n. 229/02 (di seguito: deliberazione n. 229/02);
  • la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2003, n. 24/03 (di seguito: deliberazione n. 24/03);
  • la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2003, n. 83/03 (di seguito: deliberazione n. 83/03);

Considerato che gli Uffici dell'Autorità con nota, in data 13 gennaio 2004 (prot. Autorità n. CDM/M04/70), inviata alle società Consorzio fra Cooperative di produzione e lavoro, con sede legale in Via L. Galvani, 17/B - 47100 Forlì (di seguito Cons. Coop) e Con Energia Spa, con sede legale in Viale Miramare, 18 - 71043 Manfredonia (FG) (di seguito: Con Energia), ha invitato le medesime società, rispettivamente in qualità di impresa distributrice e di vendita di gas naturale dell'ambito territoriale del Comune Castiglione Messer Marino, a rettificare il sistema di fatturazione dalle medesime società adottato, segnatamente con riferimento all'esposizione e all'imputazione dei corrispettivi unitari espressi in euro delle tariffe di fornitura di gas naturale applicate per l'anno termico 2002-2003 nel predetto ambito territoriale, in conformità a quanto prescritto dalla deliberazione n. 136/01, nonché a fornire chiarimenti circa i criteri di applicazione e di determinazione di tali tariffe utilizzati dalle predette società;

Considerato, inoltre, che la Cons.Coop e la Con Energia, con nota pervenuta all'Autorità in data 16 febbraio 2004 (prot. Autorità n. 4166):

  • hanno riconosciuto espressamente, con riferimento ai corrispettivi unitari espressi in euro di cui al precedente punto, di aver "erroneamente arrotondato tali corrispettivi alla quarta cifra decimale anziché alla sesta"; le medesime società dichiarando, a tale proposito, che avrebbero provveduto a modificare l'imputazione dei predetti corrispettivi unitari in conformità alla deliberazione n. 136/01, nonché ad effettuare gli opportuni conguagli a favore dei propri clienti finali;
  • hanno, altresì, riconosciuto di avere applicato, nel corso dell'anno termico 2002-2003 nel medesimo ambito territoriale di cui al precedente punto, tariffe di fornitura di gas naturale che evidenziano delle "lievi differenze" rispetto a quelle determinate in conformità ai provvedimenti tariffari in vigore emanati dall'Autorità, senza fornire precise informazioni a tale proposito; e che pertanto avrebbero effettuato conguagli a favore dei propri clienti finali con la bolletta relativa al bimestre gennaio-febbraio 2004;

Considerato infine che la documentazione trasmessa dalla Cons.Coop e dalla Con Energia, con nota pervenuta all'Autorità in data 16 febbraio 2004 (prot. Autorità n. 4166), non è esaustiva sia con riferimento ai prospettati piani di rimborso a favore dei clienti, sia in merito alle circostanziate richieste di chiarimenti avanzate dagli Uffici dell'Autorità con la citata nota in data 13 gennaio 2004 (prot. Autorità n. CDM/M04/70), con riguardo, segnatamente, ai criteri di attribuzione dei consumi rispetto ai relativi scaglioni di consumo utilizzati dalle predette società nel sistema di fatturazione da loro adottato;

Ritenuto che:

  • il sopra descritto illegittimo comportamento della Cons.Coop e della Con Energia, denunciato all'Autorità dalle medesime società, in palese violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della deliberazione n. 136/01 e dei provvedimenti tariffari in vigore emanati dall'Autorità con riferimento alla fornitura di gas naturale, pregiudichi il diritto degli utenti serviti dalle medesime società in tale ambito, costituendo pertanto presupposto per l'adozione da parte dell'Autorità di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95;
  • il comportamento di cui al precedente alinea violi l'affidamento degli utenti relativamente all'applicazione di un metodo di fatturazione conforme alle disposizioni di cui alla citata deliberazione n. 136/01 e all'applicazione delle tariffe di fornitura di gas naturale secondo quanto disposto dalla normativa dell'Autorità in vigore;
  • conseguentemente tale comportamento arrechi nei confronti della medesima utenza un danno economico a causa dell'indebita percezione da parte delle predette società di corrispettivi unitari, in relazione alle tariffe di fornitura di gas naturale applicate, significativamente maggiori nel periodo gennaio 2003-marzo 2003, mediamente di centesimi euro 1,1354 (unovirgolamilletrecentocinquantaquattro) in eccesso per metro cubo di gas naturale fornito, e nel periodo aprile 2003 - giugno 2003,  mediamente di centesimi euro 1,2454 (unovirgoladuemilaquattrocentocinquantaquattro) in eccesso per metro cubo di gas naturale fornito,rispetto a quanto consentito dall'applicazione dei provvedimenti tariffari in vigore emanati dall'Autorità;
  • risulti, pertanto, necessario ed urgente imporre alla Cons.Coop e alla Con Energia la cessazione del comportamento lesivo del diritto degli utenti di cui ai precedenti alinea; ed imporre alle medesime società di effettuare i necessari conguagli a favore dell'utenza servita in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della deliberazione n. 136/01 e alle disposizioni dell'Autorità in vigore in materia tariffaria in relazione alle forniture di gas naturale;

Ritenuto inoltre che :

  • sia necessario ordinare alla Cons.Coop e alla Con Energia di produrre, entro 7 (sette) giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento, la documentazione attestante i conguagli già effettuati a favore della predetta utenza, precisando per ciascun di tali utenti i volumi conguagliati, l'ammontare del conguaglio medesimo e le modalità di corresponsione dello stesso, nonché la documentazione idonea a verificare la corretta attribuzione dei consumi ai relativi scaglioni di consumo;
  • il medesimo comportamento della Cons.Coop e della Con Energia sembri integrare le violazioni in materia tariffaria delle disposizioni di cui all'articolo 1 della deliberazione n. 83/03, dell'articolo 1 della deliberazione n. 229/02 e dell'articolo 1 della deliberazione n. 24/03, costituendo pertanto presupposto per l'adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
  • sussistano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 per l'avvio di un'istruttoria formale volta all'adozione del provvedimento di cui al precedente alinea;

ORDINA

alle società Consorzio fra Cooperative di produzione e lavoro, con sede legale in Via Galvani, 17/B - 47100 Forlì (di seguito Cons. Coop) e Con Energia Spa, con sede legale in Viale Miramare,18 - 71043 Manfredonia (FG) (di seguito: Con Energia), ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481, di effettuare, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente provvedimento, i necessari conguagli in conformità alle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) applicabili in relazione alle forniture di gas naturale per l'anno termico 2002- 2003 nell'ambito territoriale del Comune Castiglione Messer Marino, e di corrispondere, con la prima fatturazione utile successiva al ricevimento del presente provvedimento, all'utenza lesa dal comportamento illegittimo delle medesime società l'ammontare risultante da detti conguagli.

DELIBERA

  1. Di ordinare alle società Consorzio tra Cooperative di produzione e lavoro (di seguito Cons. Coop) e Con Energia Spa (di seguito: Con Energia) di comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) una relazione circa le misure adottate per adempiere all'ordine di cui sopra;
  2. Di avviare un'istruttoria formale nei confronti della alle società Cons. Coop e Con Energia per l'adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) per inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2001, n. 136/01, delle disposizioni in materia tariffaria di cui all'articolo 1 della deliberazioni dell'Autorità 23 dicembre 2002, n. 229/02, all'articolo 1 della deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2003, n. 24/03  e all'articolo 1 della deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2003, n. 83/03;
  3. Di ordinare alle società Cons. Coop e della Con Energia di produrre, entro 7 (sette) giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento, la documentazione attestante i conguagli già effettuati a favore dell'utenza, precisando per ciascun cliente i volumi conguagliati, l'ammontare del conguaglio medesimo e le modalità di corresponsione dello stesso, nonché la documentazione idonea a verificare la corretta attribuzione dei consumi ai relativi scaglioni di consumo;
  4. Di designare, quali responsabili del procedimento il dott. ing. Claudio di Macco e il dott. Antonio Molteni, nelle rispettive posizioni di direttore dell'Area gas e di direttore del Servizio legislativo e legale dell'Autorità;
  5. Di fissare in 30 (trenta) giorni la durata dell'istruttoria, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del presente provvedimento;
  6. Di stabilire che i soggetti che possono partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01), possono accedere agli atti del procedimento presso i locali dell'Area gas dell'Autorità;
  7. Di convocare la Cons.Coop e la Con Energia, presso i locali dell'Autorità, siti in piazza Cavour 5, 20121 - Milano, per un'audizione congiunta che sarà tenuta nel giorno e nell'ora fissata dai responsabili del procedimento;
  8. Di rendere noto che i soggetti che partecipano al procedimento possono essere sentiti in audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, qualora ne facciano domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di comunicazione del presente provvedimento per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del dPR. n. 244, e di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo decreto;
  9. Di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it);
  10. Di comunicare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento a:
    1. Cons.Coop - Consorzio fra Cooperative di produzione e lavoro, con sede legale via Galvani 17/B - 47100 Forlì;
    2. Con Energia Spa, con sede legale in viale Miramare, 18 - 71043 Manfredonia (FG);
  11. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Castiglione Messer Marino (CH), piazza della Repubblica, 1 - 66033 Castiglione Messer Marino (CH), in persona del Sindaco pro tempore, ai fini dell'adozione degli atti e dei provvedimenti di competenza;

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.