Seguici su:






Delibera 17 dicembre 2004

Delibera/Provvedimento 222/04

Irrogazione di una sanzione ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nei confronti della società Con Energia Spa

Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 21 dicembre 2004

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 17 dicembre 2004

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • l'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 237/00);
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244/01 (di seguito: dPR n. 244/01);
  • la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2001, n. 136/01 (di seguito: deliberazione n. 136/01);
  • deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02 (di seguito: deliberazione n. 207/02);
  • la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2002, n. 229/02 (di seguito: deliberazione n. 229/02);
  • la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2003, n. 24/03 (di seguito: deliberazione n. 24/03);
  • la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2003, n. 83/03 (di seguito: deliberazione n. 83/03);
  • la deliberazione in data 15 giugno 2004, n. 87/04 (di seguito: deliberazione n. 87/04).

Considerati gli accertamenti che hanno costituito il presupposto per l'ordine di cessazione del comportamento lesivo, adottato dall'Autorità con la deliberazione n. 87/04 nei confronti della società Con Energia Spa (di seguito: Con Energia), le memorie ed i documenti successivamente acquisiti dagli uffici dell'Autorità.

Il fatto

  1. Con la deliberazione n. 87/04, a fronte della segnalazione con cui la società Con Energia ha dichiarato di aver praticato (nell'ambito territoriale del Comune di Castiglione Messer Marino) condizioni economiche difformi da quelle determinate ai sensi della disciplina tariffaria in vigore, nonché di aver emesso fatture in violazione dei criteri definiti dalla deliberazione dell'Autorità n. 136/01, l'Autorità ha ordinato a tale società di effettuare i necessari conguagli a favore dei clienti finali che sono stati pregiudicati da tale condotta.
  2. Con la medesima deliberazione, l'Autorità ha altresì avviato un'istruttoria formale nei confronti della predetta società, ai fini dell'adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria per inosservanza delle disposizioni contenute, in particolare:
    1. nell'articolo 2, comma 2, della deliberazione n. 136/01;
    2. nell'articolo 1 della deliberazione n. 229/02;
    3. nell'articolo 1, della deliberazione n. 24/03;
    4. nell'articolo 1, della deliberazione n. 83/03;
  3. Nel corso del procedimento che si conclude con il presente provvedimento, gli uffici dell'Autorità hanno avuto modo di acquisire documentazione ulteriore rispetto a quella già richiamata nella deliberazione n. 87/04, in particolare:
    1. copia della documentazione acquisita nel corso dell'ispezione effettuata presso la sede amministrativa della società Con Energia;
    2. note in data 14 luglio 2004 (prot. Autorità n. 16378) e 19 luglio 2004 (prot. Autorità n. 16455), mediante le quali la società Con Energia, al fine di dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per dare attuazione all'ordine di cessazione della condotta lesiva adottato con la deliberazione n. 87/04, ha prodotto rispettivamente:
      • un elenco nominativo dei propri clienti finali (corredato da note esplicative dal quale si evince per ciascun cliente i volumi conguagliati e l'ammontare del conguaglio), le modalità di corresponsione dello stesso, la documentazione idonea a verificare la corretta attribuzione dei consumi fatturati a ciascun cliente ai relativi scaglioni di consumo;
      • copia delle bollette emesse dalla medesima società a far data dall'1 gennaio 2003 nei confronti di un cliente finale, per ogni scaglione di consumo della distribuzione, per l'ambito di Castiglione Messer Marino, unitamente ai prospetti delle tariffe applicate nell'anno 2003 e 2004 nei predetti ambiti;
    3. memoria del 29 luglio 2004 (prot. Autorità n. 017076) in cui la società Con Energia sostiene di non esser tenuta al rispetto delle norme che si assumono violate in quanto la medesima società, essendo un soggetto giuridico di nuova costituzione, "ha iniziato ad operare sul mercato solo ed esclusivamente dal primo gennaio 2003, in virtù di contratti stipulati ex novo con i propri clienti e, dunque, negoziati tutti in regime di libero mercato";

Valutazione giuridica

  1. La valutazione giuridica della fattispecie in esame muove dal quadro normativo definito dall'Autorità per tutelare i clienti finali che, alla data del 31 dicembre 2002, si trovavano nella condizione di cliente non idoneo (o comunque che, pur trovandosi nella condizione di cliente idoneo, non avevano esercitata la capacità di stipulare nuovi contratti connessa con tale condizione), per i quali si è ritenuto necessario assicurare che la scelta del fornitore e delle relative condizioni economiche avvenisse in un congruo periodo di tempo e senza discontinuità rispetto alle garanzie offerte dal previgente regime tariffario. I principi fondamentali della materia sono contenuti, in particolare, nella deliberazione n. 207/02, mediante la quale l'Autorità ha previsto che gli esercenti l'attività di vendita continuassero ad applicare ai predetti clienti finali le condizioni di fornitura praticate alla data del 31 dicembre 2003 ai sensi della deliberazione n. 237/00.
  2. Nel caso di specie, in conseguenza di quanto sopra, la società Con Energia, società di vendita costituita dal Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro (di seguito: Cons.Coop) in ottemperanza all'obbligo di separazione societaria di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 164/00, essendo subentrata nei rapporti di fornitura originariamente intestati al consorzio, avrebbe dovuto praticare i medesimi corrispettivi unitari applicati dal predetto consorzio ai sensi della deliberazione n. 237/00, in particolare, i corrispettivi approvati dall'Autorità con deliberazione n. 83/03 ed aggiornati ai sensi delle deliberazioni n. 229/02 e n. 24/03.
  3. Peraltro, come risulta dall'accertamento posto alla base della deliberazione n. 87/04, e come risulta confermato dall'istruttoria che si chiude con il presente provvedimento, la società Con Energia ha praticato corrispettivi difformi da quelli di cui sopra.
  4. A tal proposito, con riferimento a quanto sostenuto dalla predetta società nella sopra citata memoria del 29 luglio 2004 (ossia di non essere soggetta alle disposizioni richiamate ai precedenti paragrafi 1 e 2 avendo essa iniziato ad operare nel mercato a far data dall'1 gennaio 2004 sulla base di contratti stipulati ex novo), occorre osservare che dall'istruttoria non è emerso alcun elemento o dato, né tantomeno la società Con Energia ha fornito documentazione a supporto, comprovante l'avvenuta negoziazione dei presunti nuovi contratti stipulati tra la medesima e la totalità dei propri clienti finali originariamente forniti dal consorzio Cons.Coop.
  5. L'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 prevede, per le ipotesi di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, una sanzione da determinarsi tra un minimo di euro 25.822,84 ed un massimo di euro 1.549.370,70. La determinazione del quantum della misura sanzionatoria deve essere effettuata in applicazione di quattro criteri dettati dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e più precisamente:
    1. la gravità della violazione;
    2. l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
    3. la personalità dell'agente;
    4. le condizioni economiche dell'agente.
  6. Con riferimento al criterio della gravità della violazione, la condotta tenuta dalla società Con Energia contrasta con l'assetto definito dall'Autorità a tutela dei consumatori finali, descritto al precedente paragrafo 1. Inoltre, l'accertata violazione delle disposizioni relative agli aggiornamenti delle condizioni economiche (contenute nelle deliberazioni n. 229/02 e n. 24/03), sebbene sia stata limitata ad un piccolo bacino di clienti (circa 500) ed entro un arco temporale circoscritto (dall'1 gennaio al 30 giugno 2003), ha determinato in capo a ciascun cliente finale un danno economico significativo: si tratta, in particolare, di una maggiorazione di centesimi di euro 1,1354 per metro cubo di gas fornito nel periodo gennaio-marzo 2003, e di centesimi di euro 1,2454 per metro cubo di gas fornito nel periodo aprile-giugno 2003.
  7. Con riferimento al criterio dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, la documentazione trasmessa con nota in data 14 luglio 2004 ha evidenziato l'intenzione della società Con Energia di dare attuazione all'ordine di cessazione della condotta lesiva.
  8. Con riferimento al criterio della personalità dell'agente, la predetta società non è stata oggetto di precedenti provvedimenti sanzionatori adottati dall'Autorità.
  9. Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, infine, si tratta di un soggetto di piccole dimensioni con fatturato rilevante pari a Euro 15.700.000 (quindicimilionisettecentomila).

Ritenuto che sussistano i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 nei confronti della società Con Energia per la violazione delle disposizioni sopra richiamate

DELIBERA

  1. di irrogare alla società Con Energia Spa (di seguito: Con Energia) una sanzione pecuniaria di euro 25.822,84 ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, per aver violato l'articolo 2, comma 2, della deliberazione 21 giugno 2001, n. 136/01, l'articolo 1 della deliberazione 23 dicembre 2002, n. 229/02, l'articolo 1, della deliberazione 24 marzo 2003, n. 24/03, nonché l'articolo 1, della deliberazione 17 luglio 2003, n. 83/03;
  2. di ordinare alla società Con Energia il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura sopra determinata, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane Spa, presentando il modello allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
  3. di precisare che, decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento; e che, in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
  4. di ordinare alla società Con Energia di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
  5. di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
  6. di notificare alla società Con Energia, con sede legale in viale Miramare, 18, 71043 Manfredonia (FG), in persona del legale rappresentante pro tempore, il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;
  7. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero delle attività produttive, ai fini dell'adozione degli atti e dei provvedimenti di competenza.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

 


Allegati:


Documenti collegati