Delibera 17 dicembre 2004
Delibera/Provvedimento 221/04
Chiusura dell'istruttoria avviata nei confronti del Consorzio fra Cooperative di produzione e lavoro con deliberazione 15 giugno 2004, n. 87/04
Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 21 dicembre 2004
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 17 dicembre 2004
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- l'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 237/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244/01 (di seguito: dPR n. 244/01);
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2001, n. 136/01 (di seguito: deliberazione n. 136/01);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2002, n. 229/02 (di seguito: deliberazione n. 229/02);
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2003, n. 24/03 (di seguito: deliberazione n. 24/03);
- la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2003, n. 83/03 (di seguito: deliberazione n. 83/03);
- la deliberazione dell'Autorità 15 giugno 2004, n. 87/04 (di seguito: deliberazione n. 87/04).
Considerati gli accertamenti che hanno costituito il presupposto per l'ordine di cessazione del comportamento lesivo, adottato dall'Autorità con la deliberazione n. 87/04 nei confronti del Consorzio fra Cooperative di produzione e lavoro (di seguito: Cons.Coop), le memorie ed i documenti successivamente acquisiti dagli uffici dell'Autorità.
Il fatto
- Con la deliberazione n. 87/04, a fronte della segnalazione con cui il consorzio Cons.Coop ha dichiarato di aver praticato (nell'ambito territoriale del Comune di Castiglione Messer Marino) condizioni economiche difformi da quelle determinate ai sensi della disciplina tariffaria in vigore, nonché di aver emesso fatture in violazione dei criteri definiti dalla deliberazione n. 136/01, l'Autorità ha ordinato a tale consorzio di effettuare i necessari conguagli a favore dei clienti finali che sono stati pregiudicati da tale condotta.
- Con la medesima deliberazione, l'Autorità ha altresì avviato un'istruttoria formale nei confronti del predetto consorzio, ai fini dell'adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria per inosservanza delle disposizioni contenute, in particolare:
- nell'articolo 2, comma 2, della deliberazione n. 136/01;
- nell'articolo 1 della deliberazione n. 229/02;
- nell'articolo 1, della deliberazione n. 24/03;
- nell'articolo 1, della deliberazione n. 83/03;
- Nel corso dell'istruttoria che si conclude con il presente provvedimento, gli uffici dell'Autorità hanno avuto modo di acquisire documentazione ulteriore rispetto a quella già richiamata nella deliberazione n. 87/04, in particolare:
- copia della documentazione relativa al consorzio Cons.Coop, acquisita nel corso dell'ispezione effettuata ai sensi della delibera dell'Autorità 16 marzo 2004, n. 36/04, dai funzionari dell'Autorità e della Guardia di Finanza nei giorni 1 e 2 luglio 2004 presso la sede amministrativa della società Con Energia Spa;
- le note in data 19 luglio 2004 (prot. Autorità n. 16378) e 29 luglio 2004 (prot. Autorità n. 017076), mediante le quali il consorzio Cons.Coop ha comunicato all'Autorità, fornendo la relativa documentazione a supporto, di aver adottato tutte le misure necessarie per dare attuazione all'ordine di cessazione della condotta lesiva.
Valutazione giuridica
- La valutazione giuridica della fattispecie in esame ruota attorno alle disposizioni definite dall'Autorità al fine tutelare il cliente finale attraverso metodologie di fatturazione che assicurano trasparenza e certezza.
- Infatti, dalla documentazione acquisita durante l'istruttoria emerge che i corrispettivi unitari utilizzati dal consorzio Cons.Coop nella fatturazione agli utenti finali, per il periodo compreso tra l'1 luglio 2002 ed il 31 dicembre 2002:
- da un lato, risultano coerenti con le previsioni contenute nelle sopra citate deliberazioni n. 229/02, n. 24/03 e n. 83/03,
- dall'altro lato, tuttavia, sono stati arrotondati alla quarta cifra decimale anziché alla sesta, in violazione delle previsioni contenute nell'articolo 2, comma 2, della deliberazione n. 136/01.
- Da quanto sopra consegue che solo la violazione della predetta deliberazione n. 136/01, rispetto all'insieme di quelle prospettate nella deliberazione di avvio, può essere ascritta al consorzio Cons.Coop.
- Inoltre, l'istruttoria ha evidenziato che il pregiudizio economico arrecato all'insieme dei clienti finali allacciati alla rete di distribuzione risulta di speciale tenuità e di minima rilevanza, attestandosi complessivamente a circa euro 5 (cinque).
- Conseguentemente, la condotta posta in essere del consorzio Cons.Coop, sebbene astrattamente illecita non è tuttavia idonea a ledere in concreto il bene giuridico tutelato dalla norma violata.
Ritenuto pertanto che non sussistano i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 nei confronti del consorzio Cons.Coop
DELIBERA
- di non irrogare al Consorzio fra Cooperative di produzione e lavoro (di seguito: Cons.Coop) una sanzione amministrativa pecuniaria, a chiusura dell'istruttoria formale avviata nei confronti del medesimo consorzio con deliberazione 15 giugno 2004, n. 87/04;
- di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it);
- di notificare al consorzio Cons.Coop, con sede legale in via Galvani, 17/B, 47100 Forlì, in persona del legale rappresentante pro tempore, il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;
- di trasmettere copia del presente provvedimento all'amministrazione comunale di Castiglione Messer Marino (CH), piazza della Repubblica, 1, 66033 Castiglione Messer Marino (CH), in persona del Sindaco pro tempore, ai fini dell'adozione degli atti e dei provvedimenti di competenza;
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.