Delibera 30 aprile 2001
Delibera/Provvedimento 95/01
Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
G.U. serie generale n. 148 del 28 giugno 2001
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 30 aprile 2001;
Premesso che:
- l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica stabilisce che le attività di trasmissione e di dispacciamento sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete), ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del medesimo decreto legislativo;
- l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99, prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) fissa le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione e di dispacciamento, e che, nell'esercizio di tale competenza, l'Autorità deve perseguire l'obiettivo della più efficiente utilizzazione dell'energia elettrica prodotta o comunque immessa nel sistema elettrico nazionale, compatibilmente con i vincoli tecnici delle reti;
- l'articolo 3, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo n. 79/99 prevede che con proprie delibere, il Gestore della rete stabilisce le regole per il dispacciamento, nel rispetto delle condizioni fissate dall'Autorità di cui al precedente alinea e degli indirizzi del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo;
- l'articolo 12 della convenzione tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed lo stesso Gestore, allegata al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 2000, recante concessione alla società "Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa" delle attività di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'1 agosto 2000, Serie generale n. 178, dispone che il Gestore della rete predisponga un Codice di trasmissione e di dispacciamento che disciplina le relative attività, nel rispetto delle soprarichiamate condizioni fissate dall'Autorità;
- l'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo n. 79/99 prevede che, per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale, è dovuto al Gestore della rete un corrispettivo, determinato dall'Autorità e che detto corrispettivo non dipende dalla localizzazione geografica degli impianti di produzione e dei clienti finali;
- l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99 prevede che l'ordine di entrata in funzione delle unità di produzione di energia elettrica, nonché la selezione degli impianti di riserva e di tutti i servizi ausiliari offerti è determinato secondo il dispacciamento di merito economico, fatte salve le previsioni relative all'energia elettrica di cui all'articolo 11 del medesimo decreto legislativo e, dalla data in cui detto dispacciamento di merito economico viene applicato, la società Gestore del mercato elettrico Spa (di seguito: il Gestore del mercato) assume la gestione delle offerte di vendita e di acquisto dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi;
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- il decreto legislativo n. 79/99;
- il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 21 del 27 gennaio 2000, concernente l'assunzione della titolarità e delle funzioni da parte della società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa;
- il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 21 del 27 gennaio 2000, recante direttive per la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 214 del 13 settembre 2000, recante ulteriori direttive per la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa;
- la delibera dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 137/00, recante osservazioni e proposte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al Governo per la disciplina del mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la delibera dell'Autorità 11 aprile 2001, n. 87/01, recante schema di condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e le osservazioni presentate su tale schema di condizioni dal Gestore della rete e dal Gestore del mercato con note rispettivamente in data 23 aprile 2001 (prot. AD/P/20010097) e 20 aprile 2001 (prot. GME/P/2001000174);
- il documento "Regole tecniche di dispacciamento - Versione V.0" pubblicato dal Gestore della rete sul proprio sito internet in data 7 luglio 2000;
- lo schema di disciplina del mercato elettrico, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99, inviato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con nota in data 27 marzo 2001 (prot. n. 208532);
- il documento "Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79", allegato alla presente delibera (Allegato A);
Considerato che:
- ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99 la gestione delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi è affidata in esclusiva al Gestore del mercato;
- il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica consiste nell'impartire disposizioni per il funzionamento coordinato e contestuale di:
- impianti di generazione;
- utenze corrispondenti a clienti finali;
- rete di trasmissione nazionale ed ogni altra rete con obbligo di connessione di terzi funzionale all'attività di dispacciamento;
- circuiti di interconnessione con le reti estere;
- costituiscono parte integrante del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale le seguenti funzioni:
- definizione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nonché la gestione delle congestioni di rete, cioè di quelle situazioni di funzionamento della rete, anche potenziali, caratterizzate da insufficienze del servizio di trasporto dell'energia energia elettrica a causa di vincoli di rete;
- mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi di energia elettrica rispettivamente nel e dal sistema elettrico nazionale;
- gestione delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica reattiva;
- gestione della capacità di riserva di ultima istanza per la copertura della domanda a garanzia della sicurezza del sistema elettrico e degli approvvigionamenti di energia elettrica;
- per lo svolgimento delle funzioni individuate al precedente alinea, il Gestore della rete si avvale dei servizi obbligatoriamente forniti dalle utenze della rete ovvero acquisiti attraverso offerte gestite dal Gestore del mercato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99 e tali servizi, erogati in osservanza delle disposizioni impartite dal Gestore della rete, comprendono:
- l'attuazione di variazioni dei programmi di immissione e di prelievo, risultanti nel mercato elettrico come organizzato e gestito dal Gestore del mercato, e di quelli definiti in esecuzione dei contratti bilaterali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 79/99, finalizzata alla gestione delle congestioni di rete;
- il servizio di riserva, consistente nella disponibilità degli utenti a modificare l'immissione o il prelievo rispettivamente nella o dalla rete di energia elettrica;
- il servizio di riserva reattiva, consistente nella disponibilità a modificare le immissioni o i prelievi rispettivamente nella o dalla rete di energia elettrica reattiva;
Considerato che:
- le finalità generali a cui è indirizzata l'attività di dispacciamento dell'energia elettrica sono la garanzia della sicurezza del sistema elettrico nazionale e dell'affidabilità dei relativi servizi nei confronti degli utenti, nonché il perseguimento dell'efficienza e del minor costo del servizio e degli approvvigionamenti e quindi il minor costo della fornitura dell'energia elettrica ai clienti finali;
- il Gestore della rete ad oggi svolge l'attività di dispacciamento dell'energia elettrica in applicazione di regole, contenute nel soprarichiamato documento "Regole tecniche di dispacciamento - Versione V.0", definite sulla base del criterio del dispacciamento passante, in attesa dell'entrata in operatività del sistema delle offerte di cui all'articolo 5, del decreto legislativo n. 79/99, e del conseguente avvio del dispacciamento basato sul criterio del merito economico;
- la rete di trasmissione nazionale e la generalità delle reti di distribuzione in alta tensione direttamente connesse alla medesima sono caratterizzate da una morfologia complessa con elevato grado di interdipendenza funzionale delle reti componenti;
Considerato che:
- il sistema elettrico nazionale è caratterizzato da:
- costi elevati per una frazione significativa degli impianti di generazione esistenti tali da indurne, in assenza di altri interventi, la dismissione;
- vincoli di rete sull'interconnessione con l'estero difficilmente superabili che impongono limiti all'importazione di energia elettrica;
- i prezzi attesi sul mercato giornaliero dell'energia elettrica, di prossima attuazione, potrebbero non essere tali da indurre il tempestivo allestimento di nuova capacità di produzione o la trasformazione della capacità di produzione esistente in misura e secondo modalità adeguate al soddisfacimento della domanda, e tale situazione è aggravata dalle incertezze circa i tempi occorrenti per ottenere le autorizzazioni necessarie ai fini della realizzazione e dell'esercizio di nuove unità di generazione e linee elettriche;
- al presente non è possibile formulare valutazioni conclusive circa:
- l'opportunità di prevedere meccanismi finalizzati ad assicurare l'adeguatezza della capacità di generazione nel lungo periodo, che forniscano stimoli ulteriori rispetto a quelli forniti dall'evoluzione dei prezzi nei mercati dell'energia elettrica di breve periodo;
- vantaggi e svantaggi di soluzioni che possono essere adottate per assicurare l'adeguatezza della capacità di generazione nel lungo periodo;
- un'adeguata capacità di generazione può essere assicurata per un periodo sufficiente ad accertare l'opportunità di adottare soluzioni di natura permanente e a definirne le caratteristiche specifiche, ponendo a carico dei clienti finali un onere relativamente contenuto, pari ai soli risparmi di costo che la chiusura degli impianti al presente ridondanti consentirebbe ai proprietari, rispetto al loro mantenimento in operatività a fini della riserva;
Ritenuto che sia opportuno prevedere, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99, che le condizioni fissate dall'Autorità comprendano anche condizioni tecniche ed economiche, per definire sia i requisiti minimi a cui devono rispondere le funzioni che compongono l'attività di dispacciamento, sia i diritti e gli obblighi del Gestore della rete e degli utenti che accedono al servizio di dispacciamento;
Ritenuto che sia necessario assicurare parità di trattamento per gli operatori responsabili di immissioni o di prelievi di energia elettrica, indipendentemente dal fatto che essi siano parte di transazioni operate attraverso il sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99 o attraverso contratti bilaterali, di cui all'articolo 6 dello stesso decreto legislativo n. 79/99, o attraverso contratti di fornitura stipulati dall'acquirente unico ai sensi dell'articolo 4 dello stesso decreto legislativo;
Ritenuto che sia opportuno, al fine di assicurare l'efficienza delle attività di dispacciamento:
- considerare le reti in altissima e alta tensione, ivi incluse le reti di distribuzione in alta tensione direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale;
- definire modalità di approvvigionamento dei servizi necessari al dispacciamento, tali da garantire condizioni di trasparenza, non discriminazione ed efficienza;
- con riferimento alla gestione delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi di cui all'articolo 5, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 79/99, i rapporti tra il Gestore della rete ed il Gestore del mercato debbano essere inquadrati in apposite convenzioni il cui schema sia sottoposto preventivamente all'Autorità al fine di garantire la non discriminazione tra i soggetti partecipanti al mercato organizzato e gestito dal Gestore del mercato e i soggetti che si avvalgono di contratti bilaterali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 79/99, nonché di assicurare un'adeguata copertura degli oneri connessi a detta gestione;
- prevedere un meccanismo su base zonale di definizione e di assegnazione dei diritti per l'utilizzo della capacità di trasporto a tutti i soggetti che immettono e prelevano energia elettrica, come miglior compromesso tra l'esigenza di inviare agli operatori segnali economici tali da indurre la localizzazione efficiente della produzione e del consumo di energia elettrica, e le esigenze di semplicità e certezza dell'assegnazione dei diritti per l'utilizzo della capacità di trasporto;
- prevedere che l'assegnazione dei diritti di cui al precedente alinea avvenga nell'ambito della procedura di determinazione dei programmi di immissione e di prelievo nel sistema delle offerte di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, ferma restando la responsabilità dell'esercente l'attività di dispacciamento relativa alla definizione e assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto dell'energia elettrica;
- prevedere, attraverso acquisti di variazioni dei programmi di immissioni (o counter-trading) effettuati del Gestore della rete al termine del mercato giornaliero dell'energia elettrica, il dispacciamento efficiente della capacità di generazione in presenza di congestioni di rete;
- prevedere un meccanismo semplificato per la gestione delle congestioni di rete che si manifestano in relazione ai programmi di immissione e di prelievo risultanti dai mercati che terminano nel medesimo giorno a cui gli impegni su di essi negoziati si riferiscono, riconoscendo nel contempo al Gestore della rete la facoltà di proporre meccanismi che presentino maggiori benefici in termini di efficienza;
- definire modalità per l'elaborazione, l'aggiornamento e l'adozione delle regole per il dispacciamento da parte del Gestore della rete, prevedendo che l'Autorità formuli osservazioni alle regole predisposte dal Gestore della rete prima della loro entrata in vigore, in modo tale da garantire la massima stabilità dell'assetto organizzativo del sistema elettrico nazionale, nonché la coerenza generale della regolamentazione delle attività svolte a mezzo di reti con obbligo di connessione di terzi;
- disporre che nel processo di elaborazione ed aggiornamento delle regole per il dispacciamento sia prevista la consultazione dei soggetti interessati al fine di garantire la trasparenza, nel rispetto delle responsabilità e degli interessi dei singoli soggetti coinvolti;
- prevedere condizioni basate sull'adozione di procedure concorsuali, per l'approvvigionamento di capacità in funzione di riserva di ultima istanza, nonché per l'utilizzo di tale capacità limitatamente ai casi in cui non risulti possibile determinare un prezzo sul sistema delle offerte di acquisto e di vendita;
DELIBERA
Di approvare il documento "Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" riportato come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A);
Di trasmettere il presente provvedimento alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, alla società Gestore del mercato elettrico Spa ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione;
Di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire.