Seguici su:






Delibera 27 dicembre 2001

Delibera/Provvedimento 317/01

Condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica e direttiva per il recesso dai contratti di fornitura ai clienti del mercato vincolato

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 dicembre 2001,

Premesso che:

  • con deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 228/01), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha adottato il Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica (di seguito: Testo integrato);
  • secondo il comma 2.1, lettera a), del Testo integrato, i corrispettivi per l'attività di trasporto dell'energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi, remunerano le attività di trasmissione, distribuzione e dispacciamento dell'energia elettrica, quest'ultima con l'esclusione dei costi sostenuti per l'approvvigionamento delle risorse necessarie allo svolgimento della medesima attività nei termini previsti dall'articolo 5, della deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2001, n. 95/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 138 del 16 giugno 2001, e successive modificazioni e integrazioni, recante condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79 (di seguito: deliberazione n. 95/01);
  • l'articolo 5, della deliberazione n. 95/01 riguarda le attività per l'approvvigionamento delle risorse necessarie al mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi nel sistema elettrico nazionale, la cui remunerazione, sino al 31 dicembre 2001, è disciplinata dalla deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 43 del 22 febbraio 1999, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 13/99);
  • secondo il comma 2.1, lettera a), della deliberazione n. 228/01, la deliberazione n. 13/99 è abrogata con decorrenza dall'1 gennaio 2002;
  • secondo il comma 2.1, lettera b), del Testo integrato, i corrispettivi per le attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica al mercato vincolato, remunerano le attività di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ed alle imprese distributrici per la vendita ai clienti del mercato vincolato, nonché di dispacciamento dell'energia elettrica limitatamente ai costi sostenuti per l'approvvigionamento delle risorse necessarie per lo svolgimento della medesima attività anteriormente all'avvio del dispacciamento di merito economico di cui alla deliberazione n. 95/01;
  • l'attività di dispacciamento è riservata, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, (di seguito: decreto legislativo n. 79/99) allo Stato e attribuita alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) che la svolge sulla base della concessione disciplinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro per le attività produttive) 17 luglio 2000;
  • nel mese di dicembre 2001 l'Autorità ha adottato alcuni provvedimenti incidenti sulla disciplina delle condizioni economiche per l'anno 2002 dell'acquisto dell'energia elettrica nel mercato libero e nel mercato vincolato e quindi sulla ponderazione circa l'opportunità del posizionamento sull'uno o sull'altro mercato, riguardanti segnatamente le modalità e condizioni per le importazioni di energia elettrica e la definizione di procedure concorsuali per la cessione dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99 per l'anno 2002;
  • in base alle disposizioni della deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 1999, n. 158/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 263 del 9 novembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 158/99), la facoltà di recesso dai contratti annuali di vendita dell'energia elettrica a clienti del mercato vincolato può essere validamente esercitata con onere di preavviso non superiore ad un mese;

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo n. 79/99;

Viste:

  • la deliberazione n. 13/99;
  • la deliberazione n. 158/99;
  • la deliberazione n. 95/01;
  • la deliberazione n. 228/01;

Visti gli esiti della consultazione avviata con la pubblicazione del documento per la consultazione "Riforma dei corrispettivi di uso delle reti da parte dei clienti del mercato libero e definizione di una disciplina transitoria del dispacciamento" diffuso dall'Autorità in data 7 agosto 2001;

Considerato che:

  • la disciplina delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di dispacciamento ai clienti del mercato vincolato è stata compiutamente definita in virtù delle disposizioni del Testo Integrato dal momento che tale servizio è parte del servizio di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato;
  • quanto ai clienti del mercato libero, l'assetto giuridico di erogazione del servizio di dispacciamento, comprendente le attività di gestione delle congestioni, mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi di energia elettrica e gestione delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica reattiva, in considerazione del fatto che ciascuno di detti clienti dovrà autonomamente approvvigionarsi presso il Gestore della rete del predetto servizio, deve essere completato, a fronte della abrogazione della deliberazione n. 13/99 con decorrenza dall'1 gennaio 2002;
  • secondo le disposizioni della deliberazione n. 95/01, l'approvvigionamento da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale delle risorse necessarie per il bilanciamento del sistema elettrico nazionale deve avvenire con meccanismi di mercato e che tale regime entrerà concretamente in operatività solo contestualmente all'avvio del sistema delle offerte di cui all'articolo 5, del decreto legislativo n. 79/99, il cui termine di decorrenza non è ancora stato determinato essendo pendenti le procedure per la definizione dei necessari strumenti regolamentari ai sensi del medesimo articolo 5, comma 1; e che, nel momento in cui entrerà in operatività il regime previsto dalla deliberazione n. 95/01 il servizio di dispacciamento, in questo senso dovendo essere innovato l'assetto posto a base del Testo integrato, avrà autonoma rilevanza sul piano della regolazione tariffaria e dell'inquadramento contrattuale;

Ritenuto che:

  • sia necessario, sino alla entrata in operatività del sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99 e, conseguentemente, sino alla piena attuazione delle disposizioni in materia poste con la deliberazione n. 95/01, definire un regime transitorio delle condizioni economiche del servizio di dispacciamento reso ai clienti del mercato libero che risulti economicamente coerente con il medesimo servizio erogato ai clienti del mercato vincolato, nonché di alcune condizioni per la contrattualizzazione di detto servizio;
  • sia opportuno che il regime transitorio di cui al precedente alinea contempli almeno la definizione delle modalità e condizioni di erogazione del servizio di bilanciamento dell'energia elettrica, comprendenti i corrispettivi per la remunerazione del medesimo servizio, ivi inclusa la copertura dei costi della riserva, nonché la definizione delle modalità e condizioni per lo scambio dell'energia elettrica, comprendenti la regolazione delle partite economiche relative allo scambio medesimo;
  • sia opportuno, in mancanza di segnali di mercato in grado di mettere in evidenza la correlazione tra i comportamenti degli operatori, in termini entità e variabilità delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica, e i costi che i medesimi comportamenti provocano sul sistema, che il servizio di bilanciamento sia remunerato, in via transitoria, in prevalenza attraverso un corrispettivo proporzionale all'energia elettrica complessivamente prelevata;
  • sia opportuno consentire agli operatori, prima che il Gestore della rete proceda con riferimento a ciascun bimestre alla regolazione delle relative partite economiche, l'aggiustamento delle posizioni determinatesi nell'ambito di ciascun contratto per lo scambio mediante la cessione, a mezzo di libera negoziazione tra i medesimi, di eventuali saldi di energia elettrica in ciascuna fascia oraria relativi al medesimo bimestre, configurando la predetta cessione alla stregua di acquisti e vendita di energia elettrica negoziata sul mercato libero tra i medesimi operatori;
  • sia opportuno adottare, al fine di rendere possibile la fornitura di energia elettrica sul mercato libero a partire dall'1 gennaio 2002, ulteriori misure volte a ridurre i tempi per gli adempimenti necessari per l'attivazione di forniture di energia elettrica modificando, per il periodo ricompreso tra la data di entrata in vigore della presente deliberazione e il 31 gennaio 2002, il termine di preavviso per l'esercizio della facoltà di recesso da contratti di fornitura annuale, ad esecuzione continuata, di servizi elettrici stipulati con clienti del mercato vincolato, come definito dalla deliberazione n. 158/99;
  • sia opportuno emanare alcune condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica per l'anno 2002, fermo restando l'intendimento dell'Autorità a completare il quadro regolamentare relativo al predetto servizio, pur nel suo assetto transitorio, per quanto attiene agli aspetti relativi alla contrattualizzazione di detto servizio, nonché per l'attivazione da parte del Gestore della rete degli adeguati meccanismi di contrattualizzazione e selezione delle risorse poste alla base per l'erogazione del servizio di dispacciamento;

DELIBERA

Di approvare le condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica e la direttiva in materia di facoltà di recesso dai contratti di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato, come definite nell'allegato alla presente delibera di cui forma parte integrante e sostanziale ( Allegato A);

Di stabilire la data di entrata in vigore del presente provvedimento nel 28 dicembre 2001;

Di stabilire che gli articoli da 3 a 8 dell'Allegato A alla presente deliberazione abbiano effetto dall'1 gennaio 2002;

Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).


Allegati: