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Delibera 11 aprile 2001

Delibera/Provvedimento 87/01

SCHEMA DI CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA SUL TERRITORIO NAZIONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N. 79

Nella riunione dell'11 aprile 2001,

Premesso che:

  • l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica stabilisce che le attività di trasmissione e di dispacciamento siano riservate allo Stato ed attribuite in concessione alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete), ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del medesimo decreto legislativo;
  • l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99, prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) fissa le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione e di dispacciamento, e che, nell'esercizio di tale competenza, l'Autorità debba perseguire l'obiettivo della più efficiente utilizzazione dell'energia elettrica prodotta o comunque immessa nel sistema elettrico nazionale, compatibilmente con i vincoli tecnici delle reti;
  • l'articolo 3, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo n. 79/99 prevede che con proprie delibere, il Gestore della rete stabilisce le regole per il dispacciamento, nel rispetto delle condizioni fissate dall'Autorità di cui al precedente alinea e degli indirizzi del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo;
  • l'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo n. 79/99 prevede che, per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale, è dovuto al Gestore della rete un corrispettivo, determinato dall'Autorità e che detto corrispettivo non sia dipendente dalla localizzazione geografica degli impianti di produzione e dei clienti finali;
  • il Gestore della rete è soggetto esercente i pubblici servizi di trasmissione e di dispacciamento sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della convenzione tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il medesimo Gestore, allegata al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 2000, recante concessione alla società "Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa" delle attività di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'1 agosto 2000, Serie generale n. 178 (di seguito: concessione di trasmissione e di dispacciamento);
  • l'articolo 12 della citata convenzione allegata alla concessione di trasmissione e di dispacciamento dispone che il Gestore della rete predisponga un Codice di trasmissione e di dispacciamento che disciplina le relative attività, nel rispetto delle condizioni fissate dall'Autorità ai sensi delle richiamate disposizioni dell'articolo 3, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 79/99;
  • l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99 prevede che entro l'1 gennaio 2001 l'ordine di entrata in funzione delle unità di produzione di energia elettrica, nonché la selezione degli impianti di riserva e di tutti i servizi ausiliari offerti è determinato secondo il dispacciamento di merito economico, fatte salve le previsioni relative all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, e che, dalla data in cui detto dispacciamento di merito economico viene applicato, la società Gestore del mercato elettrico Spa (di seguito: il Gestore del mercato) assuma la gestione delle offerte di vendita e di acquisto dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi;
  • ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99 la gestione delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi è affidata in esclusiva al Gestore del mercato;

Visti:

  • la legge n. 481/95;
  • la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
  • il decreto legislativo n. 79/99;
  • la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 137, recante osservazioni e proposte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al Governo per la disciplina del mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il documento "Regole tecniche di dispacciamento - Versione V.0" pubblicato dal Gestore della rete sul proprio sito internet in data 7 luglio 2000;
  • il documento "Schema di condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79";
  • la relazione tecnica "Presupposti per l'adozione di uno schema di provvedimento per la fissazione di condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" predisposta dal dott. Piergiorgio Berra nella sua posizione di direttore dell'Area elettricità, allegata alla richiamata proposta di delibera ;
  • la bozza di schema di Regolamento del mercato elettrico e della contrattazione dei certificati verdi inviato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e ricevuto dall'Autorità in data 29 novembre 2000 (prot. 016041)
  • lo schema di Disciplina del mercato elettrico, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo, inviato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e ricevuto dall'Autorità in data 28 marzo 2001 (prot. 005767)

Visto il documento "Proposta di delibera per l'adozione di uno schema di provvedimento per la fissazione di condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" (PROT.AU/01/118);

Considerato che:

  • l'attività di dispacciamento dell'energia elettrica consiste nell'impartire disposizioni per il funzionamento coordinato e contestuale degli impianti costituenti utenze delle reti, provvisto che dette utenze siano stabilite sul territorio nazionale, quali:
    1. gli impianti di generazione;
    2. le utenze corrispondenti a clienti finali;
    3. la rete di trasmissione nazionale ed ogni altra rete con obbligo di connessione di terzi funzionale all'attività di dispacciamento medesima;
    4. i circuiti di interconnessione con le reti estere;
  • le finalità cui è preordinata l'attività di dispacciamento dell'energia elettrica sono la garanzia della sicurezza del sistema elettrico nazionale e dell'affidabilità del servizio nei confronti dell'utenza, nonché il perseguimento dell'efficienza e del minor costo del servizio elettrico e degli approvvigionamenti;
  • lo svolgimento delle seguenti funzioni costituisce parte integrante dell'attività di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale, attribuita in concessione al Gestore della rete:
    1. la definizione dei diritti di utilizzo della rete rilevante nonché la gestione delle congestioni di rete, cioè di quelle situazioni di funzionamento della rete, anche potenziali, caratterizzate da deficienza del servizio di trasporto dell'energia energia elettrica a causa di vincoli di rete;
    2. il mantenimento continuo dell'equilibrio tra immissioni e prelievi di energia elettrica nel/dal sistema elettrico nazionale;
    3. la gestione delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica reattiva;
    4. la gestione della capacità di riserva di ultima istanza per la copertura della domanda a garanzia della sicurezza del sistema elettrico e degli approvvigionamenti;
  • per lo svolgimento delle funzioni individuate ai precedenti alinea, il Gestore della rete si avvale dei servizi forniti dalle utenze della rete e che tali servizi sono individuabili nell'erogazione delle seguenti prestazioni di natura elettrica in osservanza delle disposizioni impartite dal Gestore della rete:
    1. l'attuazione di variazioni dei programmi di immissione e di prelievo risultanti nei mercati dell'energia elettrica gestiti dal Gestore del mercato, ovvero definiti in esecuzioni di contratti bilaterali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 79/99, e finalizzata alla gestione delle congestioni di rete;
    2. il servizio di riserva, consistente nella disponibilità dei soggetti responsabili delle utenze a modificare l'immissione o il prelievo nella/dalla rete di energia elettrica;
    3. il servizio di riserva reattiva, consistente nella disponibilità a modificare le immissioni o i prelievi nella/dalla rete di energia elettrica reattiva;
  • il Gestore della rete, ad oggi, svolge l'attività di dispacciamento dell'energia elettrica sulla base delle regole per il dispacciamento, di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n.79/99, e che tali regole sono contenute nel sopra richiamato documento "Regole tecniche di dispacciamento – Versione V.0";
  • che l'attività di dispacciamento attualmente esercita dal Gestore della rete è svolta sulla base dei criteri del cosiddetto dispacciamento passante, in attesa dell'entrata in operatività del sistema delle offerte di cui all'articolo 5, del decreto legislativo n. 79/99, dalla cui operatività dipende, altresì, l'avvio del dispacciamento di merito economico;
  • le caratteristiche morfologiche della rete di trasmissione nazionale e della generalità delle reti di distribuzione in alta tensione direttamente connesse alla medesima sono tali per cui, ai fini dell'attività di dispacciamento, detto complesso di reti presenta un elevato grado di interdipendenza funzionale delle reti componenti;

Considerato che:

  • i segnali di prezzo che si determinano sui mercati giornalieri dell'energia elettrica potrebbero non essere sufficienti ad indurre la costruzione di nuova capacità di generazione o anche la trasformazione della capacità di generazione esistente in misura e secondo modalità adeguate al soddisfacimento della domanda. Nel caso della California la mancata evoluzione del parco di generazione secondo modalità coerenti con l'evoluzione della domanda è stata considerata, da alcuni osservatori come una delle cause dei recenti casi di razionamento del mercato. con ciò intendendo la mancata alimentazione di utenze corrispondenti a clienti finali che sarebbero disposti a pagare per l'energia elettrica il prezzo che si determina sul mercato;
  • al presente non è possibile formulare valutazioni conclusive circa:
    1. la necessità dell'introduzione di apposite previsioni finalizzate ad assicurare l'adeguatezza della capacità di generazione nel lungo periodo, al di là degli stimoli forniti dall'evoluzione dei prezzi nei mercati dell'energia elettrica di breve periodo;
    2. vantaggi e svantaggi delle diverse soluzioni per assicurare l'adeguatezza della capacità di generazione nel lungo periodo;
  • la situazione di incertezza di cui al precedente alinea è aggravata dalla limitata esperienza internazionale disponibile e dal limitato sviluppo del dibattito, anche teorico, in materia di soluzioni organizzative per assicurare l'adeguatezza della capacità di generazione;
  • il settore elettrico italiano è caratterizzato, attualmente:
    1. da un eccesso di capacità di generazione;
    2. una significativa parte del parco di generazione che esibisce costi variabili tanto elevati da prefigurarne, in assenza di interventi, la dismissione;
  • per le considerazioni esposte al precedente alinea è possibile garantire l'adeguatezza della capacità di generazione ponendo a carico dei clienti finali un onere relativamente contenuto, pari in principio ai soli risparmi di costo che la chiusura degli impianti ridondanti consentirebbe ai proprietari, rispetto al loro mantenimento in operatività esclusivamente a fini di riserva, per un periodo sufficiente ad accertare la necessità di interventi di natura strutturale e permanente per assicurare l'adeguatezza della capacità di generazione nel lungo periodo e a definirne il contenuto nella maniera più appropriata;
  • l'introduzione di una soluzione decentralizzata per la garanzia della disponibilità di capacità di generazione richiede che siano soddisfatte condizioni minime di concorrenzialità e di certezza delle condizioni per l'entrata nell'attività di generazione dell'energia elettrica che non possono ritenersi soddisfatte al presente nel settore elettrico italiano;

Ritenuto che:

  • sia necessario fissare condizioni per l'erogazione del servizio pubblico di dispacciamento che concorrano a garantire agli utenti della rete libertà di accesso a parità di condizioni, imparzialità e neutralità del servizio di trasmissione e dispacciamento;
  • sia opportuno prevedere, per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente alinea, che le condizioni fissate dall'Autorità si articolino in condizioni:
    1. generali, atte a stabilire i princìpi generali e la cornice regolatoria alla base dell'erogazione del servizio di dispacciamento;
    2. tecniche ed economiche, per la definizione dei requisiti minimi delle funzioni che compongono l'attività di dispacciamento, nonché dei diritti e degli obblighi del Gestore della rete e degli utenti che accedono al servizio di dispacciamento;
    3. procedurali, atte a definire un processo di elaborazione, adozione ed aggiornamento delle regole per il dispacciamento da parte del Gestore della rete che consenta di verificare la rispondenza delle regole medesime alle condizioni stabilite dall'Autorità prima della loro entrata in vigore, al fine di garantire la massima stabilità dell'assetto organizzativo del sistema elettrico nazionale, nonché la coerenza generale della regolamentazione delle attività svolte a mezzo di reti con obbligo di connessione di terzi;
  • sia opportuno disporre che nel processo di elaborazione ed aggiornamento delle regole per il dispacciamento sia previsto il coinvolgimento dei soggetti interessati al fine di garantire la massima trasparenza pur nel rispetto delle diverse responsabilità e degli interessi dei singoli soggetti coinvolti;

Ritenuto che sia necessario disporre che tutti gli operatori responsabili di immissioni o di prelievi di energia elettrica siano assoggettati ai medesimi diritti ed obblighi in materia di dispacciamento e di copertura dei corrispondenti costi, indipendentemente dal fatto che essi siano parte di transazioni operate attraverso il sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99 o attraverso contratti bilaterali, di cui all'articolo 6 dello stesso decreto legislativo n. 79/99;

Ritenuto che:

  • sia necessario, al fine dello svolgimento efficiente delle attività di dispacciamento, considerare unitariamente le reti in altissima e alta tensione, ivi comprese le reti di distribuzione in alta tensione direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale;
  • sia necessario definire contestualmente alla disciplina del mercato, modalità di approvvigionamento dei servizi necessari al dispacciamento, tali da garantire che l'approvvigionamento avvenga in condizioni di trasparenza, non discriminazione ed efficienza;
  • un meccanismo di definizione e assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto dell'energia elettrica su base zonale costituisca il miglior compromesso tra l'esigenza di inviare agli operatori segnali economici tali da indurne la corretta localizzazione e le esigenze di semplicità e certezza;
  • sia opportuno prevedere che l'assegnazione di tali diritti avvenga contestualmente alla assegnazione dei diritti ad immettere o prelevare l'energia elettrica nel sistema delle offerte di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, ferma restando la responsabilità dell'esercente l'attività di dispacciamento relative alla definizione e assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto dell'energia elettrica;
  • sia necessario prevedere un meccanismo che conduca, attraverso interventi di acquisto di variazioni dei programmi di immissioni (o counter-trading) effettuati del Gestore della rete al termine del mercato giornaliero dell'energia elettrica, al dispacciamento efficiente della capacità di generazione in presenza di congestioni di rete;
  • sia opportuno prevedere un meccanismo semplificato per la gestione delle congestioni di rete che si manifestano in relazione ai programmi di immissione e di prelievo risultanti dai mercati che terminano nel medesimo giorno a cui gli impegni su di essi negoziati si riferiscono, ferma restando la facoltà per il Gestore della rete di proporre meccanismi che presentino vantaggi in termini efficienza;
  • in prospettiva sia necessario prevedere un meccanismo per la definizione e l'assegnazione di diritti finanziari a copertura dei rischi collegati alla variabilità del costo di trasporto dell'energia elettrica tra le zone connesso con la gestione delle congestioni interzonali;
  • sia necessario che le modalità di ripartizione tra gli utilizzatori del sistema di trasmissione dei proventi e degli oneri derivanti da azioni di counter-trading del Gestore della rete siano coerenti con la riformulazione della disciplina che definirà diritti ed oneri relativi all'accesso alle infrastrutture di rete da parte delle utenze;
  • sia opportuno prevedere condizioni per l'approvvigionamento, attraverso procedure concorsuali, di capacità in funzione di riserva di ultima istanza, nonché per l'utilizzo di tale capacità esclusivamente nei casi in cui non risulti possibile determinare sul mercato un prezzo che equilibri domanda e offerta di energia elettrica;

DELIBERA

Di approvare il documento "Schema di condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" riportato come parte integrante e sostanziale della presente delibera (Allegato A);

Di trasmettere lo schema di condizioni contenuto nell'Allegato A della presente delibera alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, dando termine sino al giorno 24 aprile 2001 per la presentazione di osservazioni in merito;

Di pubblicare nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas www.autorita.energia.it lo schema di condizioni contenuto nell'Allegato A della presente delibera, dando termine sino al giorno 24 aprile 2001 per la formulazione di eventuali osservazioni da parte dei soggetti interessati;

Di trasmettere lo schema di condizioni contenuto nell'Allegato A della presente delibera al Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato ed alla società Gestore del mercato elettrico Spa;

Di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire.


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