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Autorità

OS.17 Rendicontazione delle attività svolte

2019-2020

La rimozione dei regimi di tutela, prevista dalla legge concorrenza, ha comportato la necessità di un adeguamento della regolazione dei servizi di ultima istanza (17a) al fine di garantire la continuità della fornitura ai clienti finali precedentemente serviti nei suddetti regimi di tutela che, alla data della rimozione di tali regimi, non hanno un fornitore nel mercato libero.

Tale esigenza risulta particolarmente rilevante per il settore elettrico in cui, alla data di rimozione (attualmente differenziata per tipologia di clientela) del servizio di maggior tutela un numero rilevante di clienti finali che non siano titolari di un contratto a condizioni di libero mercato si ritroverebbero senza fornitore.

In tale ambito, nel biennio considerato l'Autorità ha operato, in linea con le tempistiche previste dal Quadro Strategico, tenendo altresì conto dell'evoluzione del contesto normativo, con specifico riferimento alle proroghe del termine di superamento del servizio di maggior tutela. Tale termine, inizialmente fissato al 1° luglio 2020 per tutti i clienti del servizio, è stato successivamente prorogato rispettivamente al 1 gennaio 2021 per le piccole imprese e al 1 gennaio 2022 per le microimprese e per i clienti domestici. In relazione a quest'ultima tipologia di clientela, questo è stato ulteriormente differito al 1° gennaio 2023.

L'Autorità è pertanto intervenuta, nel corso del 2019, indicando i propri orientamenti rispetto ad una regolazione del servizio di ultima istanza per tutti i clienti, in coerenza con il termine di legge allora previgente. Successivamente, le attività si sono focalizzate - in coerenza con l'evoluzione normativa - sulla definizione del servizio di ultima istanza (cd servizio a tutele graduali) per le piccole imprese, affinché questo fosse operativo a partire dal 1° gennaio 2021. A fine 2020 è stata pertanto definita la regolazione del servizio a tutele graduali destinato alle piccole imprese rifornite in maggior tutela che, a partire da gennaio 2021, non risultino titolari di un contratto di libero mercato (deliberazione 491/2020/R/eel). Oltre a fissare il livello di potenza contrattualmente impegnata (fino a 15 kW) identificativo delle microimprese, l'intervento dell'Autorità ha definito da un lato, la regolazione delle condizioni economiche e contrattuali di erogazione del servizio e, dall'altro, le modalità di assegnazione dello stesso. Per quest'ultimo si è stabilito che l'identificazione dei soggetti che erogano il servizio avvenga attraverso procedure concorsuali, nel c.d. periodo di assegnazione a regime, a partire dal 1 luglio 2021.

Con un successivo intervento, l'Autorità ha completato la regolazione del servizio definendo alcuni dei corrispettivi che saranno applicati ai clienti ivi riforniti a partire da luglio 2021 e fissando i valori del tetto massimo e del limite minimo entro cui potranno essere accettate le offerte formulate nelle procedure concorsuali, includendo la percentuale di aumento del tetto per le c.d. aste di riparazione (deliberazione 53/2021/R/eel). Stanno, infine, proseguendo le interlocuzioni con Acquirente Unico (in qualità di gestore delle procedure concorsuali) per garantire la corretta implementazione delle regole d'asta definite dall'Autorità.

L'Autorità dovrà effettuare, nel corso del 2021 e per il periodo successivo, specifici interventi per definire le modalità di progressiva transizione dei clienti domestici e delle microimprese da un dal regime di tutela di prezzo a un servizio di ultima istanza che garantisca la continuità della fornitura. A tal fine sarà importante valutare anche l'esperienza che maturerà dalla gestione delle procedure concorsuali per il servizio a tutele graduali.

Relativamente al settore del gas naturale, l'attuale assetto prevede già l'esistenza di specifici servizi di ultima istanza (fornitura di ultima istanza e servizio di default distribuzione) definiti già in linea con il contesto di evoluzione del mercato. In tale ambito, sono state definite le procedure per l'individuazione annuale dei fornitori di ultima istanza e dei fornitori del servizio di default distribuzione, in continuità con la disciplina vigente.

Gli interventi dell'Autorità per lo sviluppo e adeguamento delle forme di tutela non di prezzo esistenti (17b) hanno la finalità di: (i) adeguare l'attuale regolazione alle opportunità di sviluppo derivanti dalla digitalizzazione, comprese quelle che potrà offrire ai consumatori nonché (ii) rafforzare le tutele precontrattuali e contrattuali esistenti anche alla luce del processo di completa liberalizzazione.

Con riferimento alla prima finalità, nel biennio considerato sono stati modificati alcuni aspetti relativi alle procedure di recesso per i clienti di grandi dimensioni clienti non domestici non connessi in bassa tensione o con consumi eccedenti 200.000 Smc/anno (deliberazione 196/2019/R/com) eliminando gli scambi cartacei di informazioni per adeguare tale disciplina e alle tempistiche relative allo switching.

 

Nel corso del 2021 verrà inoltre rivista la bolletta, la cui regolazione risale al 2016, valutando gli opportuni interventi per rispondere maggiormente alle esigenze informative e di trasparenza dei clienti finali tenendo conto degli intervenuti elementi di innovazione tecnologica, sfruttando le opportunità di sviluppo derivanti dalla digitalizzazione (fatturazione elettronica, misuratori 2G, aumentata possibilità di smaterializzazione del documento - bolletta digitale), nonché delle indicazioni contenute nella Direttiva 944/2019 (CEP). Infine, sarà effettuata una prima ricognizione per l'aggiornamento dell'attuale Testo Unico della Qualità del servizio di Vendita - TIQV (anch'esso risalente al 2016), al fine di valorizzare, nella regolazione specifica, l'evoluzione, anche tecnologica, degli strumenti di gestione del rapporto con il cliente finale, conservando comunque attenzione ai soggetti che necessitano di un approccio tradizionale.

Per quanto riguarda invece il rafforzamento delle tutele precontrattuali e contrattuali esistenti, l'Autorità è intervenuta, in linea con quanto previsto dal Quadro Strategico, per rafforzare gli obblighi informativi del Codice di Condotta Commerciale (deliberazione 426/2020/R/com) al fine di migliorare la comprensibilità delle informazioni, incluse quelle relative alle condizioni economiche, fornite dai venditori ai clienti finali all'atto della presentazione delle offerte e nell'ambito sia delle comunicazioni effettuate per le variazione unilaterali sia delle nuove comunicazioni introdotte per le variazioni automatiche, nonché al fine di aumentare la confrontabilità fra diverse offerte, integrando così gli strumenti informativi esistenti come il Portale Offerte. Prendendo atto delle difficoltà e gli oneri operativo-gestionali rappresentate dagli operatori all'implementazione delle nuove disposizioni del Codice di Condotta Commerciale l'Autorità, pur confermando i nuovi obblighi informativi, ha disposto per le sole disposizioni contrattuali, un differimento dell'entrata in vigore, da luglio a ottobre 2021.

Si ricordano qui infine altri interventi dell'Autorità, attuati per recepire nuove norme primarie e in particolare la legge bilancio 2018 finalizzati a rafforzare la tutela non di prezzo dei clienti finali. In primo luogo, l'Autorità ha adeguato la previgente disciplina di fatturazione dei clienti finali domestici e di piccole dimensioni alle modifiche apportate alla legge bilancio 2018, dall'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2019, n 160,  con riferimento agli specifici obblighi informativi, relativamente ai consumi risalenti a più di due anni (deliberazione 184/2020/R/com). In secondo luogo, l'Autorità ha modificato le modalità di comunicazione della costituzione in mora, modificando al contempo la disciplina del Sistema Indennitario al fine di tenere conto dell'allungamento dello scoperto a carico dei venditori ed estendendone l'applicazione, nel settore elettrico, anche ai clienti in media tensione. Ulteriori misure in materia di morosità e tutela del credito potranno infine trovare piena attuazione nel 2021.

L'adeguamento degli aspetti contrattuali e regolatori che tutelino il cliente finale prosumer (17c), dovrà essere valutato, in linea con la programmazione del Quadro Strategico, a partire dall'anno 2021. In tale ambito, verrà esaminata la necessità di interventi sugli aspetti contrattuali e di tutela del cliente finale alla luce dell'introduzione degli strumenti a disposizione del cliente finale per operare nel mercato, non solo in qualità di produttore (prosumer) ma anche quale soggetto in grado di fornire servizi ancillari al sistema (in maniera singola o attraverso i servizi di aggregazione che progressivamente si renderanno disponibili). I suddetti interventi potranno essere valutati successivamente al recepimento della Direttiva 944/2019 atteso nel 2021, con riferimento alle specifiche disposizioni sul contratto di aggregazione e sulla gestione della domanda mediante aggregatori prevista dalla citata direttiva.

In relazione all'avvio/prosecuzione di specifiche campagne di comunicazione/informative volte ad accompagnare il processo di rimozione delle tutele di prezzo nel settore energetico (17d), nel corso del biennio è proseguita l'introduzione, prevista sin dal 2017, nella bolletta degli esercenti i servizi di tutela (maggior tutela e tutela gas) di specifiche comunicazioni rivolte ai clienti finali e volte a fornire un'informativa generalizzata riguardante il funzionamento del mercato, gli elementi relativi al passaggio al mercato libero e gli strumenti di supporto disponibili per valutare il proprio contratto di fornitura e poter scegliere un nuovo contratto e/o fornitore. Inoltre, con l'entrata in vigore del regime del servizio a tutele graduali è stata prevista per le piccole imprese un'informativa in bolletta che dia contezza ai clienti interessati della fine del servizio di maggior tutela indirizzandoli, per maggiori informazioni, ad una pagina dedicata del sito Internet dell'Autorità o al numero verde dello Sportello per il consumatore Energia e Ambiente.

Con la definizione del servizio a tutele graduali è stata avviata, alla fine di dicembre 2020, la prima azione di "comunicazione coordinata" svolta dall'Autorità in collaborazione con le associazioni di categoria e le camere di commercio, realizzando prodotti grafici personalizzati per le associazioni aderenti, al fine di raggiungere i loro associati (circa 200 mila piccole imprese). Tale attività proseguirà nel 2021.

2021

La rimozione dei regimi di tutela, prevista dalla legge concorrenza - Legge 4 agosto 2017, n. 124 - ha comportato la necessità di un adeguamento della regolazione dei servizi di ultima istanza (17a) al fine di garantire la continuità della fornitura ai clienti finali precedentemente serviti nei suddetti regimi di tutela che, alla data della rimozione di tali regimi, non hanno un fornitore nel mercato libero.

Tale esigenza risulta particolarmente rilevante per il settore elettrico in cui, alla data di rimozione (attualmente differenziata per tipologia di clientela) del servizio di maggior tutela un numero rilevante di clienti finali, che non siano titolari di un contratto a condizioni di libero, mercato si ritroverebbero senza fornitore.

In tale ambito, l'intervento dell'Autorità, in linea con le tempistiche previste dal Quadro Strategico, ha dovuto tenere conto dell'evoluzione del contesto normativo, con specifico riferimento alle proroghe del termine di superamento del servizio di maggior tutela. Tale termine, inizialmente fissato al 1° luglio 2020 per tutti i clienti del servizio, è stato successivamente prorogato rispettivamente al 1° gennaio 2021 per le piccole imprese e al 1° gennaio 2022 per le microimprese e per i clienti domestici. In relazione a quest'ultima tipologia di clientela di minore dimensione, questo è stato ulteriormente differito al 1° gennaio 2023. Infine, il più recente decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con legge 29 dicembre 2021, n. 233 ha previsto, unicamente per i clienti domestici dell'energia elettrica che, a partire dalla richiamata scadenza di gennaio 2023, in via transitoria e nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio a tutele graduali, da concludersi entro il 10 gennaio 2024, questi continuino a essere riforniti in maggior tutela secondo gli indirizzi definiti con decreto del Ministero della Transizione Ecologica (cfr. art. 16-ter, commi 1 e 2). Il medesimo decreto-legge (art. 16-ter, comma 3) ha altresì prorogato transitoriamente il regime di tutela anche per i clienti vulnerabili nelle more dell'attuazione degli interventi previsti in loro favore dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n.210.

A novembre 2020, l'Autorità aveva definito la regolazione del servizio a tutele graduali destinato alle piccole imprese rifornite in maggior tutela che, a partire da gennaio 2021, non risultino titolari di un contratto di libero mercato (deliberazione 491/2020/R/eel).

Nel 2021 l'Autorità ha completato la regolazione del servizio a tutele graduali definendo il valore di alcuni dei corrispettivi che sono applicati ai clienti ivi riforniti a partire da luglio 2021 e fissando i valori del tetto massimo e del limite minimo applicato alle offerte formulate nell'ambito delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio a tutele graduali per le piccole imprese, che si sono concluse il 31 maggio 2021, con la pubblicazione degli esercenti individuati per ciascuna area territoriale (deliberazione 53/2021/R/eel).

In data 30 settembre 2021, in ossequio a quanto disposto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 dicembre 20209, è stato pubblicato il Rapporto sull'esito delle procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti il servizio a tutele graduali per le piccole imprese recante una rendicontazione dettagliata delle fasi di svolgimento delle procedure di gara e delle relative risultanze, nonché una descrizione dei primi esiti del trasferimento dei punti di prelievo ai nuovi esercenti il servizio (Rapporto 410/2021/I/eel).

La definizione delle modalità di progressiva transizione dei clienti domestici e delle microimprese dal regime di tutela di prezzo a un servizio di ultima istanza che garantisca la continuità della fornitura, prevista nel Quadro Strategico 2022-2025 (OS.24a) terrà conto anche dell'esperienza maturata dalla gestione delle procedure concorsuali per il servizio a tutele graduali.

Relativamente al settore del gas naturale, l'attuale assetto prevede già l'esistenza di specifici servizi di ultima istanza (fornitura di ultima istanza e servizio di default distribuzione) definiti in linea con il contesto di evoluzione del mercato. In tale ambito, sono state definite le procedure per l'individuazione annuale dei fornitori di ultima istanza e dei fornitori del servizio di default distribuzione, in continuità con la disciplina vigente.

Gli interventi dell'Autorità per lo sviluppo e adeguamento delle forme di tutela non di prezzo esistenti (17b) hanno la finalità di: (i) adeguare l'attuale regolazione alle opportunità di sviluppo derivanti dalla digitalizzazione a favore dei consumatori nonché (ii) rafforzare le tutele precontrattuali e contrattuali esistenti anche alla luce del processo di completa liberalizzazione.

Con riferimento alla prima finalità, nel corso del 2021 è stata avviata, in linea con il Quadro Strategico 2019-2021, la revisione della disciplina della Bolletta 2.0, la cui regolazione è in vigore dal 2016. Tale revisione è volta a rispondere maggiormente alle esigenze informative e di trasparenza dei clienti finali tenendo conto degli intervenuti elementi di innovazione tecnologica, sfruttando le opportunità di sviluppo derivanti dalla digitalizzazione  (misuratori  2G,  aumentata  possibilità  di  recapito  della  bolletta dematerializzata - bolletta digitale), nonché delle indicazioni contenute nella Direttiva (UE) 944/2019 recepita dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210.

Nell'aprile 2021 sono stati messi in consultazione i primi orientamenti dell'Autorità relativamente all'aggiornamento della regolazione della Bolletta 2.0, utili anche agli obiettivi di confrontabilità delle offerte e riscontrabilità del contratto sottoscritto, nonché funzionali a rendere la bolletta sintetica coerente con gli altri interventi già disciplinati in vista del superamento delle tutele di prezzo. Dopo un intervento propedeutico, volto ad aggiornare la regolazione in tema di recapitazione del documento della bolletta sintetica (deliberazione 242/2021/R/com), a dicembre 2021 l'Autorità ha pubblicato il documento per la consultazione 579/2021/R/com, recante i propri orientamenti finali per il primo gruppo di interventi per l'aggiornamento della disciplina della Bolletta 2.0.

Nel dicembre 2021 l'Autorità ha altresì adeguato la previgente disciplina in materia di obblighi informativi a vantaggio dei clienti finali domestici e di piccole dimensioni in caso di fatturazione di importi relativi a consumi risalenti a più di due anni (deliberazione 603/2021/R/com).

Alla luce della crisi dei prezzi che ha caratterizzato il secondo semestre 2021 e dell'impatto che questa ha sui clienti finali, l'Autorità, in attuazione della Legge Bilancio 2022, ha infine disposto misure urgenti in materia di rateizzazione delle bollette per i clienti domestici e il conseguente meccanismo di anticipazione per i venditori (deliberazione 636/2021/R/com).

L'adeguamento degli aspetti contrattuali e regolatori che tutelino il cliente finale prosumer (17c), ha dovuto tenere necessariamente conto, con riferimento alle specifiche disposizioni sul contratto di aggregazione e sulla gestione della domanda mediante aggregatori, del recepimento delle norme europee in materia contenute nella Direttiva (UE) 944/2019. Essendo tali disposizioni state incorporate nel decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, l'attività dell'Autorità in questo contesto è stata riprogrammata e prevista nel Quadro Strategico 2022 -2025 (OS.23a) In tale ambito, verrà esaminata la necessità di interventi sugli aspetti contrattuali e di tutela del cliente finale alla luce dell'introduzione degli strumenti a disposizione del cliente finale per operare nel mercato, non solo in qualità di produttore (prosumer) ma anche quale soggetto in grado di fornire servizi ancillari al sistema (in maniera singola o attraverso i servizi di aggregazione che progressivamente si renderanno disponibili).

In relazione all'avvio/prosecuzione di specifiche campagne di comunicazione/informative volte ad accompagnare il processo di rimozione delle tutele di prezzo nel settore energetico (17d), nel 2021 è proseguita l'introduzione, prevista sin dal 2017, nella bolletta degli esercenti i servizi di tutela (maggior tutela e tutela gas) di specifiche comunicazioni rivolte ai clienti finali e volte a fornire un'informativa generalizzata riguardante il funzionamento del mercato, gli elementi relativi al passaggio al mercato libero e gli strumenti di supporto disponibili per valutare il proprio contratto di fornitura e poter scegliere un nuovo contratto e/o fornitore. Inoltre, con l'entrata in vigore del regime del servizio a tutele graduali è stata prevista per le piccole imprese l'introduzione, nel corso del primo semestre del 2021, di un'informativa in bolletta che dia contezza ai clienti interessati della fine del servizio di maggior tutela indirizzandoli, per maggiori informazioni, ad una pagina dedicata del sito internet dell'Autorità o al numero verde dello Sportello per il consumatore Energia e Ambiente.

Infine, in osservanza al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 dicembre 2020 e con la definizione del servizio a tutele graduali, è proseguita nel 2021 l'attività di comunicazione coordinata svolta dall'Autorità in collaborazione con le Associazioni di categoria e l'Unione delle Camere di Commercio che ha raggiunto ben duecentomila piccole imprese. A tal fine, è stato distribuito alle Associazioni materiale informativo ad hoc e sono state realizzate campagne sia su web social media, specificamente indirizzate ai siti di informazione e ai siti delle stesse Associazioni e Camere di Commercio, sia mediante la pubblicazione di articoli su stampa specializzata a livello nazionale.

È stata infine realizzata nel sito web dell'Autorità una sezione dedicata relativa al superamento della tutela e, specificamente, una sezione relativa al Servizio a Tutele Graduali rivolto alle piccole imprese.

L'obiettivo in oggetto è dunque da ritenersi conseguito pur risultando nel 2021 ancora attività in via di ulteriore sviluppo.

 

Impatto dell'emergenza Covid-19

L'Autorità ha definito specifici interventi a tutela dei clienti finali legati all'emergenza COVID-19. In particolare, è stato previsto che le procedure di sospensione delle forniture di energia elettrica, gas naturale per morosità del cliente, nonché le clausole contrattuali relative alla sospensione interruzione della fornitura dei gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di rete urbana, non trovassero applicazione nel periodo compreso tra il 10 marzo e il 3 aprile 2020 (deliberazione 60/2020/R/com). Tale periodo di sospensione è stato successivamente prorogato, in ragione dell'allungamento del periodo di lockdown, con le delibere 117/2020/R/com124/2020/R/com148/2020/R/com. Inoltre, sono state definite specifiche procedure per la rateizzazione dei pagamenti a tutela dei clienti finali nel periodo relativo all'emergenza COVID-19 (deliberazione 117/2020/R/com).

Al contempo è stato avviato un apposito monitoraggio - su un campione significativo di operatori, per ciascuna tipologia di cliente finale del settore dell'energia elettrica e del gas naturale sia per il mercato libero che per i servizi di tutela - sull'andamento dei tassi di mancato incasso dei pagamenti dei clienti finali. Tale monitoraggio, funzionale in una prima fase a valutare l'impatto per il venditore degli interventi di sospensione delle interruzioni per morosità sopracitati, nonché il relativo impatto sulla filiera, è proseguito per tutto l'anno 2020 (vedi anche interventi in tema emergenza COVID--19 riportati nel OS 19) e proseguirà anche per l'anno 2021.