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Data pubblicazione: 02 August 2011

Delibera 28 July 2011

ARG/gas 107/11

Approvazione delle proposte tariffarie per il servizio di rigassificazione, relative all’anno termico 2011-2012, per le società Gnl Italia S.p.A. e Terminale Gnl Adriatico S.r.l., in attuazione della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 7 luglio 2008, ARG/gas 92/08

Visti:

  • la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) luglio 2008, ARG/gas 92/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 92/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 184/09) ed il suo Allegato B (di seguito: RMTG);
  • la deliberazione dell'Autorità 9 marzo 2009, ARG/gas 28/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 28/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 18 luglio 2009, ARG/gas 102/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 102/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2010, ARG/gas 24/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 24/10);
  • la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2010, ARG/gas 108/10 (di seguito deliberazione ARG/gas 108/10);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2010, ARG/gas 218/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 218/10);
  • il Piano di adeguamento tecnologico e di manutenzione degli impianti di misura, trasmesso dalla società Snam Rete Gas S.p.A. in data 30 giugno 2010 (prot. generale A/24218 del 30 giugno 2010) (di seguito: Piano di adeguamento).

Considerato che:

  • l'articolo 22 della deliberazione ARG/gas 92/08 prevede che le imprese di rigassificazione presentino all'Autorità i ricavi e le proposte tariffarie per il servizio di rigassificazione relative all'anno termico 2011-2012 entro il 31 maggio 2011;
  • con la deliberazione ARG/gas 28/09 l'Autorità, approvando in via definitiva la proposta tariffaria relativa all'anno termico 2008-2009 presentata dalla società Terminale Gnl Adriatico S.r.l., ha previsto che ai fini della determinazione dei costi operativi riconosciuti, a partire dal completamento del periodo di avviamento del terminale, siano esclusi i costi del personale di avviamento ed i maggiori oneri riconducibili all'utilizzo di personale di supporto temporaneo;
  • con la deliberazione ARG/gas 184/09, l'Autorità ha previsto che i costi di capitale e operativi relativi al servizio di misura siano riconosciuti con specifiche componenti tariffarie nell'ambito della regolazione del servizio di misura del trasporto gas a partire dall'anno 2011; e che con la deliberazione ARG/gas 108/10 l'Autorità, al fine di consentire una corretta transizione verso la disciplina tariffaria del servizio di misura del trasporto gas, ha previsto l'introduzione di un corrispettivo transitorio CMG, applicato dalle imprese di rigassificazione alle quantità contrattuali di Gnl consegnabili nell'anno e calcolato secondo i medesimi criteri di cui alla deliberazione ARG/gas 92/08;
  • il Piano di adeguamento dei misuratori di cui al comma 8.1 della RMTG predisposto dall'impresa maggiore di trasporto è attualmente in fase di esame presso il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Autorità per gli aspetti di propria competenza;
  • l'articolo 9 della deliberazione ARG/Gas 92/08 prevede che le condizioni economiche relative ad eventuali ulteriori servizi offerti dall'impresa di rigassificazione siano definite sulla base dei costi sottostanti la loro erogazione, opportunamente enucleati dai costi riconosciuti nella tariffa di rigassificazione, e sottoposte ad approvazione da parte dell'Autorità, anche al fine di garantire condizioni di accesso trasparenti e non discriminatorie agli utenti del terminale di rigassificazione;
  • con la deliberazione ARG/gas 24/10, l'Autorità ha determinato il corrispettivo per i servizi marittimi di rimorchio ed ormeggio offerti dalla società Terminale GNL Adriatico S.r.l. per consentire l'approdo e l'effettiva immissione di Gnl presso il proprio terminale di rigassificazione, relativamente all'anno termico 2009-2010; e che, con la medesima deliberazione, l'Autorità ha previsto che ai fini dell'aggiornamento di tale corrispettivo si tenga conto di eventuali scostamenti tra i ricavi effettivamente conseguiti a copertura dei costi fissi ed i costi fissi di riferimento, nonché del tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat;
  • l'articolo 14 della deliberazione ARG/gas 92/08 prevede che le imprese di rigassificazione, al fine di compensare gli scostamenti tra la quota di gas a copertura di consumi e perdite della catena di rigassificazione, corrisposta dagli utenti del terminale sulla base della percentuale approvata dall'Autorità, ed il quantitativo di gas effettivamente utilizzato dall'impresa nel medesimo anno, determini, per l'anno t con riferimento all'anno t-2, la componente di ricavo RLU, che può assumere valori positivi o negativi;
  • nel caso di nuovi terminali, la determinazione della quota di gas a copertura di consumi e perdite della catena di rigassificazione, in mancanza di dati relativi all'effettivo esercizio dell'impianto, avviene sulla base di stime previsionali.

Considerato che:

  • la società Terminale Gnl Adriatico S.r.l., con comunicazione in data 31 maggio 2011 (prot. generale A/15094 del 31 maggio 2011), ha presentato, ai sensi dell'articolo 22, comma 22.1, della deliberazione ARG/gas 92/08, i ricavi e la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativi all'anno termico 2011-2012, nonché la proposta di aggiornamento della tariffa per i servizi marittimi di rimorchio e di ormeggio, nella quale ha richiesto il riconoscimento dello scostamento tra i ricavi effettivamente conseguiti a copertura dei costi fissi e i costi fissi di riferimento in misura pari a circa il 7%;
  • in data 16 giugno 2011, gli uffici dell'Autorità hanno inviato alla società Terminale Gnl Adriatico S.r.l. (prot. generale P/16487 del 16 giugno 2011) una richiesta di approfondimenti e di modifiche della proposta tariffaria, chiedendo alla società, tra l'altro, di fornire evidenza dell'esclusione, dai costi operativi proposti dalla società, dei costi relativi al personale di avviamento e dei maggiori oneri riconducibili al personale di supporto temporaneo;
  • con comunicazioni in data 11 luglio 2011 (prot. generale A/18597 del 12 luglio 2011) e 14 luglio 2011 (prot. generale A/18861 del 14 luglio 2011), la società Terminale Gnl Adriatico S.r.l. ha fornito gli approfondimenti richiesti dagli uffici dell'Autorità ed ha presentato una nuova proposta tariffaria nell'ambito della quale, ai fini della determinazione dei costi operativi riconosciuti, sono stati esclusi i maggiori oneri riconducibili al personale di supporto temporaneo; e che tale proposta tariffaria risulta essere conforme ai criteri di cui alla deliberazione ARG/gas 92/08, fatto salvo quanto evidenziato nel successivo alinea;
  • nelle suddette proposte tariffarie, la società Terminale Gnl Adriatico S.r.l. ha manifestato l'esigenza di derogare ai criteri generali di cui all'articolo 14 della deliberazione ARG/gas 92/08, ed ha provveduto a calcolare la componente di ricavo RLU2011-2012 sulla base della quota percentuale di gas a copertura di consumi e perdite della catena di rigassificazione effettivamente applicata dalla società agli utenti nel corso dell'anno termico 2009-2010, in luogo della percentuale approvata dall'Autorità con deliberazione ARG/gas 102/09; la quota applicata, inferiore al valore approvato dall'Autorità, tiene conto del livello effettivo di consumi e perdite del terminale relativo ai primi mesi di effettivo esercizio dell'impianto.

Considerato che:

  • la società Gnl Italia S.p.A., con comunicazione in data 31 maggio 2011 (prot. generale A/15087 del 31 maggio 2011), come modificata ed integrata dalla comunicazione del 21 giugno 2011 (prot. generale A/17183 del 24 giugno 2011), ha presentato, ai sensi dell'articolo 22, comma 22.1, della deliberazione ARG/gas 92/08, i ricavi e la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativi all'anno termico 2011-2012; e che tale proposta tariffaria risulta essere conforme ai criteri di cui alla deliberazione ARG/gas 92/08.

Considerato infine che:

  • con comunicazione in data 8 luglio 2011 (prot. generale A/18482 del 11 luglio 2011), la società Snam Rete Gas S.p.A. ha comunicato la presenza di un errore materiale, consistente nella presenza di un punto di immissione da produzione nazionale non più attivo, nelle informazioni trasmesse relative alle quote percentuali a copertura del gas di autoconsumo della rete di trasporto per l'anno 2011, riportate nella Tabella 3 allegata alla deliberazione ARG/gas 218/10.

Ritenuto opportuno:

  • approvare le proposte tariffarie per il servizio di rigassificazione relative all'anno termico 2011-2012 presentate dalle società Gnl Italia S.p.A. e Terminale Gnl Adriatico S.r.l.;
  • in particolare, con riferimento alla proposta tariffaria della società Terminale Gnl Adriatico S.r.l., prevedere che la componente di ricavo RLU2011-2012 di cui al comma 14 della deliberazione ARG/gas 92/08, sia calcolata sulla base della quota percentuale di gas a copertura di consumi e perdite della catena di rigassificazione effettivamente applicata dalla società, in ragione delle incertezze connesse alla valutazione ex ante dei consumi e delle perdite di un nuovo terminale di Gnl;
  • prorogare per l'anno termico 2011-2012, nelle more di una completa transizione verso la disciplina tariffaria del servizio di misura del trasporto gas di cui alla RMTG, l'applicazione del corrispettivo transitorio CMG a copertura dei costi relativi all'attività di misura del trasporto gas svolta dalle imprese di rigassificazione di cui al punto 3 della deliberazione ARG/gas 108/10, aggiornando i valori del corrispettivo CMG di cui al punto 4 della deliberazione ARG/gas 108/10, conformemente ai criteri di cui alla deliberazione ARG/gas 92/08;
  • approvare la proposta di aggiornamento della tariffa per i servizi marittimi di rimorchio e di ormeggio presentata dalla società Terminale Gnl Adriatico S.r.l. relativa all'anno termico 2011-2012.

Ritenuto infine necessario:

  • procedere alla correzione dell'errore materiale di cui alla Tabella 3 della deliberazione ARG/gas 218/10, pubblicando la medesima tabella con le quote percentuali a copertura del gas di autoconsumo della rete di trasporto valide per l'anno 2011

DELIBERA

  1. di approvare le proposte tariffarie per il servizio di rigassificazione di cui all'articolo 22 della deliberazione ARG/gas 92/08, relative all'anno termico 2011-2012, presentate dalle società Gnl Italia S.p.A. e Terminale Gnl Adriatico S.r.l., come riportate nelle Tabelle 1, 2, 3 e 4 allegate al presente provvedimento;
  2. di approvare il corrispettivo per i servizi marittimi di rimorchio e di ormeggio offerti dalla società Terminale Gnl Adriatico S.r.l. per l'anno termico 2011-2012, pari a 163.836,87 euro/approdo;
  3. di prorogare per l'anno termico 2011-2012 il corrispettivo transitorio CMG, espresso in euro/metro cubo di Gnl liquido/anno, introdotto con la deliberazione ARG/gas 108/10, aggiornato sulla base dei criteri di cui alla deliberazione ARG/gas 92/08;
  4. di fissare il corrispettivo CMG di cui al precedente punto 3, per l'anno termico 2011-2012, in misura pari a 0,451631 euro/mc liquido/anno per la società Terminale Gnl Adriatico S.r.l. ed in misura pari a € 0,057490 euro/mc liquido/anno per la società Gnl Italia S.p.A.;
  5. di notificare il presente provvedimento alla società Gnl Italia S.p.A., con sede legale in Piazza Santa Barbara 7, 20097, San Donato Milanese (Milano), ed alla società Terminale Gnl Adriatico S.r.l., con sede legale in Piazza della Repubblica 14/16, 20124, Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;
  6. di pubblicare la Tabella 3 allegata alla deliberazione ARG/gas 218/10 con le quote percentuali a copertura del gas di autoconsumo della rete di trasporto valide per l'anno 2011, come risultanti dalla Tabella 5 allegata;
  7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

28 luglio 2011
IL PRESIDENTE
Guido Bortoni


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