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Data pubblicazione: 21 July 2010

Delibera 19 July 2010

ARG/gas 108/10

Approvazione della proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relative all’anno termico 2010-2011 per la società Gnl Italia S.p.A. e determinazione della tariffa di rigassificazione per la società Terminale Gnl Adriatico S.r.l., in attuazione della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 7 luglio 2008, ARG/gas 92/08

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 luglio 2010

Visti:

  • la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
  • il Regolamento n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 7 luglio 2008, ARG/gas 92/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 92/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 184/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 9 marzo 2009, ARG/gas 28/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 28/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2009, ARG/gas 102/09;
  • la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2010, ARG/gas 24/10.

Considerato che:

  • l'articolo 22 della deliberazione ARG/gas 92/08 prevede che le imprese di rigassificazione presentino all'Autorità i ricavi e le proposte tariffarie relative all'anno termico 2010-2011 entro il 31 maggio 2010;
  • l'Autorità, con deliberazione ARG/gas 92/08, ha previsto per i nuovi terminali di rigassificazione l'applicazione di un recupero di produttività nullo per il terzo periodo di regolazione;
  • con la deliberazione ARG/gas 28/09, l'Autorità, al fine di tenere conto della complessità della fase di avviamento del terminale, ha approvato in via definitiva la proposta tariffaria relativa all'anno termico 2008-2009 presentata dalla società Terminale Gnl Adriatico S.r.l. ai sensi dell'articolo 21 della deliberazione ARG/gas 92/08, prevedendo il riconoscimento dei costi operativi relativi al personale di avviamento ed al personale di supporto temporaneo;
  • con il punto 2 della medesima deliberazione ARG/gas 28/09, l'Autorità ha tuttavia previsto che, ai fini della determinazione dei costi operativi riconosciuti per l'anno termico 2010-2011, siano esclusi dai costi riconosciuti i costi del personale di avviamento ed i maggiori oneri riconducibili all'utilizzo di personale di supporto temporaneo.

Considerato che:

  • con la deliberazione ARG/gas 184/09, l'Autorità ha previsto che i costi di capitale e operativi relativi al servizio di misura siano riconosciuti con specifiche componenti tariffarie nell'ambito della regolazione del servizio di misura del trasporto gas a partire dall'anno 2011 e che l'articolo 18 dell'Allegato B della medesima deliberazione ARG/gas 184/09 ha previsto, tra l'altro, l'esclusione dei costi di misura del trasporto del gas dalle tariffe del servizio di rigassificazione del Gnl;
  • l'articolo 18 dell'Allegato B della medesima deliberazione ARG/gas 184/09 prevede che, a partire dall'anno 2011, le tariffe dei servizi regolati di stoccaggio, rigassificazione di Gnl e distribuzione gas siano determinate ricalcolando, per ciascun servizio regolato, le componenti di ricavo riconducibili al capitale investito netto, agli ammortamenti e ai costi operativi, con esclusione delle corrispondenti voci di ricavo attribuite al servizio di misura;
  • il periodo di riferimento per l'applicazione della tariffa per il servizio di rigassificazione è l'anno termico, vale a dire il periodo compreso tra il 1 ottobre e il 30 settembre, e che ciò comporta un disallineamento con il periodo di applicazione delle tariffe del servizio di misura del trasporto.

Considerato che:

  • la società Terminale Gnl Adriatico S.r.l., con lettera in data 31 maggio 2010 (prot. generale n. A/21069 del 3 giugno 2010), ha presentato, ai sensi dell'articolo 22, comma 22.1, della deliberazione ARG/gas 92/08, i ricavi e le proposte tariffarie relative all'anno termico 2010-2011;
  • la società Terminale Gnl Adriatico S.r.l., in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 10.4 della deliberazione ARG/gas 92/08, ha proposto di determinare la quota di ricavo relativa ai costi operativi sulla base di una previsione dei costi attesi per l'anno termico 2010-2011 in quanto, a seguito della complessità e dei conseguenti ritardi nella fase di avviamento del terminale, i dati di bilancio relativi all'anno 2009 non sono indicativi dei costi ricorrenti associati all'operatività del terminale;
  • in data 28 giugno 2010, gli uffici dell'Autorità hanno inviato alla società Terminale Gnl Adriatico S.r.l. (prot. generale n. P/23852 del 28 giugno 2010) una richiesta di approfondimenti e di modifiche della proposta tariffaria con riferimento alla determinazione dei ricavi di riferimento, chiedendo di fornire in particolare evidenza dell'esclusione, dai costi operativi proposti dalla società, dei costi relativi al personale di avviamento e dei maggiori oneri riconducibili al personale di supporto temporaneo; con la medesima comunicazione, è stato inoltre richiesto alla società, al fine di consentire una corretta transizione verso la disciplina tariffaria del servizio di misura del trasporto gas, di enucleare i costi (di capitale ed operativi) relativi al servizio di misura e di ricalcolare i corrispettivi tariffari per il servizio di rigassificazione al netto di tali costi;
  • con lettera del 9 luglio 2010 (prot. generale n. A/25094 del 9 luglio 2010), la società Terminale Gnl Adriatico S.r.l. ha presentato una nuova proposta tariffaria che non è risultata conforme ai criteri tariffari di cui alla deliberazione ARG/gas 92/08 ed alle disposizioni di cui al punto 2 della deliberazione ARG/gas 28/09.

Considerato che:

  • la società Gnl Italia S.p.A., con lettera in data 31 maggio 2010 (prot. generale n. A/21101 del 3 giugno 2010), ha presentato, ai sensi dell'articolo 22, comma 22.1, della deliberazione ARG/gas 92/08, i ricavi e le proposte tariffarie relative all'anno termico 2010-2011;
  • in data 6 luglio 2010, gli uffici dell'Autorità, al fine di consentire una corretta transizione verso la disciplina tariffaria del servizio di misura del trasporto gas, hanno richiesto alla società Gnl Italia S.p.A. (prot. generale n. P/24736 del 6 luglio 2010) di enucleare i costi (di capitale ed operativi) relativi al servizio di misura e di ricalcolare i corrispettivi tariffari per il servizio di rigassificazione al netto di tali costi;
  • con lettera del 15 luglio 2010 (prot. generale n. A/25704 del 15 luglio 2010), la società Gnl Italia S.p.A. ha presentato una nuova proposta tariffaria in linea con le previsioni dell'articolo 18 dell'Allegato B della deliberazione ARG/gas 184/09; e che tale proposta tariffaria è risultata conforme ai criteri di cui alla deliberazione ARG/gas 92/08.

Ritenuto che:

  • sia necessario approvare la proposta tariffaria della società Gnl Italia S.p.A.;
  • sia necessario determinare d'ufficio i ricavi di riferimento ed i corrispettivi tariffari della società Terminale Gnl Adriatico S.r.l. al fine di tener conto delle disposizioni di cui al punto 2 della deliberazione ARG/gas 28/09; in particolare, sia necessario determinare, anche in considerazione di un confronto con il costo del personale dirigenziale delle imprese di rigassificazione, il costo del personale di supporto temporaneo, prevedendo che non possa essere riconosciuto in tariffa un costo unitario superiore al costo del personale dirigenziale di ruolo della medesima società Terminale Gnl Adriatico S.r.l.;
  • sia inoltre necessario determinare la quota di ricavo relativa ai costi operativi per la società Terminale Gnl Adriatico S.r.l. sulla base di una previsione dei costi attesi, anche per l'anno termico 2010-2011, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 10.4 della deliberazione ARG/gas 92/08, in quanto, a seguito della complessità e dei conseguenti ritardi nella fase di avviamento del terminale, i dati di bilancio relativi all'anno 2009 non sono indicativi dei costi ricorrenti associati all'operatività del terminale.

Ritenuto opportuno:

  • al fine di consentire una corretta transizione verso la disciplina tariffaria del servizio di misura del trasporto gas, assicurare la remunerazione del servizio di misura del trasporto del gas effettuato dalle imprese di rigassificazione nel periodo transitorio antecedente la definizione della tariffa per il servizio di misura del trasporto gas, prevedendo l'introduzione di un corrispettivo transitorio CMG, espresso in euro/metro cubo di Gnl liquido/anno, a copertura dei ricavi di riferimento relativi al servizio di misura, determinati applicando i medesimi criteri tariffari di cui alla deliberazione ARG/gas 92/08

DELIBERA

  1. di approvare la proposta tariffaria di cui all'articolo 22 della deliberazione ARG/gas 92/08, presentata dalla società Gnl Italia S.p.A. per l'anno termico 2010-2011, come riportata nelle Tabelle 1 e 2allegate al presente provvedimento;
  2. di determinare d'ufficio, sulla base dei dati disponibili, i ricavi di riferimento ed i corrispettivi tariffari di cui agli articoli 6 e 7 della deliberazione ARG/gas 92/08 della società Terminale Gnl Adriatico S.r.l. per l'anno termico 2010-2011, come riportati nelle Tabelle 3 e 4 allegate al presente provvedimento;
  3. di introdurre il corrispettivo transitorio CMper l'anno 2010-2011, espresso in euro/metro cubo di Gnl liquido/anno, per la remunerazione del servizio di misura del trasporto gas svolto dalle imprese di rigassificazione, calcolato secondo i medesimi criteri di cui alla deliberazione ARG/gas 92/08;
  4. di fissare il corrispettivo di cui al precedente punto 3 in misura pari a 0,350235 euro/mc liquido/anno per la società Terminale Gnl Adriatico S.r.l. ed in misura pari a 0,058692 euro/mc liquido/anno per la società Gnl Italia S.p.A.;
  5. di modificare il comma 22.1 della deliberazione ARG/gas 92/08, prevedendo che dopo le parole "le imprese di rigassificazione presentano all'Autorità" siano aggiunte le seguenti parole ", utilizzando la modulistica predisposta dalla Direzione Tariffe dell'Autorità";
  6. di notificare alla società Gnl Italia S.p.A., con sede legale in piazza Santa Barbara n. 7, 20097, San Donato Milanese (Milano), e alla società Terminale Gnl Adriatico Srl, con sede legale in piazza della Repubblica, n. 14/16, 20124, Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;
  7. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) la deliberazione ARG/gas 92/08 come risultante dalla modifica apportata dal presente provvedimento;
  8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

19 luglio 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis


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