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Data pubblicazione: 13 December 2010

Delibera 03 December 2010

VIS 176/10

Ordine di cessazione di condotta lesiva del diritto degli utenti del servizio di scambio sul posto, nei confronti delle società di vendita dell’energia elettrica, imprese distributrici di energia elettrica e del Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (provvedimento ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 3 dicembre 2010

Visti i seguenti provvedimenti e le successive modifiche e integrazioni:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244/01 (di seguito: d.P.R. n. 244/01);
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239/04;
  • la legge 24 dicembre 2007, n. 244/07;
  • la legge 23 luglio 2009, n. 99/09;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
  • il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03;
  • il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20/07;
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 18 dicembre 2008, recante l'aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 79/99;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione n. 111/06);
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, allegato alla deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 (di seguito: Testo Integrato Vendita - TIV);
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, allegato alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: Testo Integrato Trasporto - TIT);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 3 giugno 2008, ARG/elt 74/08 (di seguito: Testo Integrato dello Scambio sul Posto - TISP);
  • la deliberazione dell'Autorità 10 dicembre 2008, ARG/elt 178/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 16 dicembre 2008, ARG/elt 184/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2010, VIS 46/10 (di seguito: deliberazione VIS 46/10);
  • la deliberazione dell'Autorità 3 dicembre 2010, VIS 175/10 (di seguito: deliberazione VIS 175/10).

Considerato che:

  • il Testo Integrato dello Scambio sul Posto ha previsto che:
    • il servizio di scambio sul posto sia erogato dal GSE agli utenti dello scambio;
    • entro il 31 marzo di ogni anno, le imprese di vendita che, nel corso dell'anno solare precedente hanno fornito utenti dello scambio trasmettano al GSE, tramite il portale informatico appositamente predisposto e secondo modalità definite dal medesimo GSE, i seguenti dati e informazioni, su base annuale solare e relativi a ciascun utente dello scambio:
      1. la tipologia di utenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2.2, del Testo Integrato Trasporto;
      2. le informazioni necessarie alla regolazione dei servizi di trasporto, ai sensi del Testo Integrato Trasporto, e di dispacciamento, ai sensi della deliberazione n. 111/06;
      3. l'onere sostenuto dall'utente dello scambio, espresso in euro, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica prelevata, inclusivo degli oneri relativi ai servizi di trasporto e di dispacciamento (OPR), relativo all'anno precedente. Tale onere, su base annuale solare, deve risultare evidente dalle fatture che l'impresa di vendita trasmette al proprio cliente oltre che al GSE, qualora esplicitamente richiesto;
    • i soggetti responsabili della raccolta, validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica prelevata e dell'energia elettrica immessa, trasmettano al GSE i valori dell'energia elettrica immessa e dell'energia elettrica prelevata tramite ciascun punto di scambio con le stesse tempistiche previste dall'articolo 18 del Testo Integrato Vendita, secondo modalità e formati definiti dal GSE;
    • la regolazione economica del servizio di scambio sul posto venga effettuata dal GSE a conguaglio su base annuale solare a seguito dell'espletamento degli adempimenti posti in capo all'utente dello scambio e all'impresa di vendita, nonché degli obblighi informativi in capo ai soggetti responsabili della raccolta, validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica;
  • l'articolo 4 dello schema di convenzione, definito dal GSE ai sensi dell'articolo 3, comma 3.3, del Testo Integrato dello Scambio sul Posto e approvato dall'Autorità, tra l'altro prevede che il GSE, con riferimento a ciascun anno di competenza:
    • entro il giorno 15 del mese di maggio dell'anno successivo all'anno di competenza, pubblichi il contributo in conto scambio di conguaglio;
    • entro il 15° giorno lavorativo del mese di giugno dell'anno successivo all'anno di competenza, accrediti gli importi a conguaglio sul conto corrente bancario indicato dall'operatore nella propria "scheda dati anagrafici";
  • il paragrafo 4.8 delle Regole tecniche per la Determinazione del contributo in conto scambio definite dal GSE ai sensi dell'articolo 10 del Testo Integrato dello Scambio sul Posto e approvate dall'Autorità prevede che il GSE:
    • segnali all'Autorità ogni anomalia riscontrata nell'applicazione dello scambio sul posto; e che, tali anomalie includano eventuali problematiche relative alla trasmissione dei dati di misura e delle informazioni di cui ai precedenti alinea;
    • intraprenda sistematiche azioni di sollecito verso il soggetto inadempiente per acquisire, per ogni impianto, il dato necessario per il corretto calcolo del contributo in acconto o conguaglio;
    • comunichi annualmente all'Autorità, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza del contributo, l'elenco dei soggetti che, consecutivamente o per più periodi, siano risultati inadempienti;
  • sono pervenute all'Autorità numerose segnalazioni da parte di utenti dello scambio in cui i medesimi utenti lamentano ritardi e presunte disfunzioni nell'erogazione del servizio di scambio sul posto;
  • con la deliberazione VIS 46/10, l'Autorità ha avviato un'istruttoria conoscitiva sulle modalità e sui tempi di erogazione del servizio di scambio sul posto (di seguito: l'Istruttoria);
  • nell'ambito dell'Istruttoria sono state acquisite informazioni relative al servizio di scambio sul posto erogato dal GSE, sia in via diretta dallo stesso GSE che da altri soggetti interessati; e che gli esiti delle attività sono riportati nel documento "Relazione in esito all'istruttoria conoscitiva in merito alle modalità di erogazione del servizio di scambio sul posto", allegato alla deliberazione VIS 175/10 (di seguito: Relazione);
  • dalla Relazione:
    • appare un sostanziale ritardo, per gran parte delle imprese distributrici e, soprattutto, per gran parte delle società di vendita, nella trasmissione dei dati di misura e delle informazioni necessarie per l'erogazione del servizio di scambio sul posto;
    • traspare un sostanziale ritardo nell'implementazione, da parte del GSE, di adeguati portali informatici per la raccolta e la gestione delle misure e dei dati necessari per l'erogazione dello scambio sul posto;
    • emerge una disfunzionale applicazione del Testo Integrato dello Scambio sul Posto particolarmente diffusa;
    • emerge che, in seguito dell'avvio dell'istruttoria conoscitiva da parte dell'Autorità, si è assistito ad una progressiva implementazione del Testo Integrato dello Scambio sul Posto:
      1. sia da parte del GSE, che ha migliorato la gestione e l'utilizzo dei propri portali informatici;
      2. sia da parte delle imprese distributrici e delle società di vendita, che hanno iniziato a trasferire al GSE i dati di misura e le informazioni anagrafiche;
    • emerge che permangono tuttavia, con riferimento all'anno 2009, dati di misura e informazioni non ancora disponibili;
  • quanto sopra evidenzia il protrarsi di condotte, da parte dell'insieme degli operatori sopra richiamati, idonee a ledere il diritto degli utenti del servizio di scambio sul posto alla corretta erogazione del servizio stesso;
  • pertanto, nei confronti dei predetti operatori, sussistono i presupposti per prescrivere, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, la cessazione delle condotte, relativamente alle disfunzioni occorse per l'anno 2009, ancora non rimediate;
  • sussistono ragioni di urgenza che impongono l'immediata adozione di provvedimenti prescrittivi diretti a far cessare le suddette perduranti condotte lesive al fine di evitare il verificarsi di pregiudizi non riparabili in danno degli utenti dello scambio.

Ritenuto che:

  • sia necessario e urgente ordinare, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95,
    • alle imprese distributrici e alle società di vendita di trasmettere al GSE i dati di misura e le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione a conguaglio dello scambio sul posto per l'anno 2009;
    • al GSE di pubblicare i valori dei contributi in conto scambio relativi all'anno 2009, e corrispondere il relativo contributo per lo scambio sul posto;
  • sia, a tal fine, opportuno fissare termini per l'adempimento alle predette prescrizioni, coerenti anche con l'esigenza di regolare la misura dei possibili ritardi, oltre i quali possono ritenersi integrati i presupposti per l'adozione di provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
  • in considerazione del rilevante numero di destinatari, sulla base di quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, del d.P.R. n. 244/01, sia opportuno dare comunicazione del presente provvedimento ai soggetti interessati a mezzo di pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale e dell'avviso in almeno due quotidiani a diffusione nazionale, trasmettendolo altresì ad almeno due soggetti direttamente individuabili

DELIBERA

  1. di ordinare, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95:
    1. alle imprese distributrici, di:
      a1)    trasmettere al GSE, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, i dati di misura necessari ai fini dell'applicazione a conguaglio dello scambio sul posto per l'anno 2009, in numero almeno pari al 99% di quelle complessivamente necessarie;
      a2)    completare la trasmissione delle misure mancanti entro i successivi tre mesi;
    2. alle società di vendita, di:
      b1)    trasmettere al GSE, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione a conguaglio dello scambio sul posto per l'anno 2009, in numero almeno pari al 99% di quelle complessivamente necessarie;
      b2)    completare la trasmissione delle informazioni mancanti entro i successivi tre mesi;
    3. al GSE, di:
      c1)    pubblicare, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, i valori del contributo in conto scambio relativi all'anno 2009, per almeno il 96% degli utenti dello scambio sul posto;
      c2)    completare la pubblicazione entro i successivi tre mesi;
    4. al GSE, di:
      d1)    erogare il contributo in conto scambio relativo all'anno 2009, entro 75 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per almeno il 96% degli utenti dello scambio sul posto;
      d2)    completare l'erogazione del contributo entro i successivi tre mesi.
  2. di prevedere, per la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al punto 1, lettere a1), b1), c1) e d1), e quindi ai fini dell'eventuale avvio di procedimenti sanzionatori in caso di inadempimento, che il GSE trasmetta all'Autorità:
    1. entro 45 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, un rapporto, relativo all'anno 2009, che evidenzi, per ogni impresa distributrice, il numero di misure complessivamente necessarie ai fini del rispetto del Testo Integrato dello Scambio sul Posto e il numero di misure trasmesse al medesimo GSE entro il termine previsto alla lettera a1) del precedente punto 1;
    2. entro 45 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, un rapporto, relativo all'anno 2009, che evidenzi, per ogni società di vendita, il numero delle informazioni complessivamente necessarie ai fini del rispetto del Testo Integrato dello Scambio sul Posto e il numero di informazioni trasmesse al GSE, entro i termini previsti alla lettera b1) del precedente punto 1;
    3. entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con riferimento all'anno 2009:
      • convenzioni di scambio sul posto attive;
      • il numero dei contributi in conto scambio di conguaglio pubblicati entro il termine previsto alla lettera c1) del precedente punto 1;
      • il numero dei pagamenti effettuati entro il termine previsto alla lettera d1) del precedente punto 1.
  3. di prevedere che il rispetto delle prescrizioni di cui al punto 1, lettere a2), b2), c2) e d2), sarà verificato nell'ambito del normale esercizio dei poteri di controllo e vigilanza dell'Autorità.
  4. di pubblicare l'avviso del presente provvedimento nel Corriere della Sera e nel Sole 24 Ore.
  5. di trasmettere il presente provvedimento ad Enel S.p.A. e al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
  6. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.


3 dicembre 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis


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