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Data pubblicazione: 29 June 2010

Delibera 25 June 2010

VIS 46/10

Avvio di istruttoria conoscitiva sull’erogazione del servizio di scambio sul posto

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 giugno 2010

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239/04;
  • la legge 24 dicembre 2007, n. 244/07;
  • la legge 23 luglio 2009, n. 99/09;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
  • il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03;
  • il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20/07;
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 18 dicembre 2008, recante l'aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 79/99;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 111/06);
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, allegato alla deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, e sue successive modifiche e integrazioni (Testo Integrato Vendita - TIV);
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, allegato alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (Testo Integrato Trasporto - TIT);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 3 giugno 2008, ARG/elt 74/08 (di seguito: Testo Integrato dello Scambio sul Posto - TISP);
  • la deliberazione dell'Autorità 10 dicembre 2008, ARG/elt 178/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 16 dicembre 2008, ARG/elt 184/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 184/08).

Considerato che:

  • il Testo Integrato dello Scambio sul Posto ha previsto che:
    • il servizio di scambio sul posto sia erogato dal GSE agli utenti dello scambio;
    • entro il 31 marzo di ogni anno, le imprese di vendita che, nel corso dell'anno solare precedente hanno fornito utenti dello scambio trasmettano al GSE, tramite il portale informatico appositamente predisposto e secondo modalità definite dal medesimo GSE, i seguenti dati e informazioni, su base annuale solare e relativi a ciascun utente dello scambio:
      1. la tipologia di utenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2.2, del Testo Integrato Trasporto;
      2. le informazioni necessarie alla regolazione dei servizi di trasporto, ai sensi del Testo Integrato Trasporto, e di dispacciamento, ai sensi della deliberazione n. 111/06;
      3. l'onere sostenuto dall'utente dello scambio, espresso in euro, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica prelevata, inclusivo degli oneri relativi ai servizi di trasporto e di dispacciamento (OPR), relativo all'anno precedente. Tale onere, su base annuale solare, deve risultare evidente dalle fatture che l'impresa di vendita trasmette al proprio cliente oltre che al GSE, qualora esplicitamente richiesto;
    • i soggetti responsabili della raccolta, validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica prelevata e dell'energia elettrica immessa, trasmettano al GSE i valori dell'energia elettrica immessa e dell'energia elettrica prelevata tramite ciascun punto di scambio con le stesse tempistiche previste dall'articolo 18 del Testo Integrato Vendita, secondo modalità e formati definiti dal GSE;
    • la regolazione economica del servizio di scambio sul posto venga effettuata dal GSE a conguaglio su base annuale solare a seguito dell'espletamento degli adempimenti posti in capo all'utente dello scambio e all'impresa di vendita, nonché degli obblighi informativi in capo ai soggetti responsabili della raccolta, validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica;
  • l'articolo 4 dello schema di convenzione, definito dal GSE ai sensi dell'articolo 3, comma 3.3, del Testo Integrato dello Scambio sul Posto e approvato dall'Autorità, tra l'altro prevede che il GSE, con riferimento a ciascun anno di competenza:
    • entro il giorno 15 del mese di maggio dell'anno successivo all'anno di competenza, pubblichi il contributo in conto scambio di conguaglio;
    • entro il 15° giorno lavorativo del mese di giugno dell'anno successivo all'anno di competenza, accrediti gli importi a conguaglio sul conto corrente bancario indicato dall'operatore nella propria "scheda dati anagrafici";
  • il paragrafo 4.8 delle Regole tecniche per la Determinazione del contributo in conto scambio definite dal GSE ai sensi dell'articolo 10 del Testo Integrato dello Scambio sul Posto e approvate dall'Autorità prevede che il GSE:
    • segnali all'Autorità ogni anomalia riscontrata nell'applicazione dello scambio sul posto; e che, tali anomalie includano eventuali problematiche relative alla trasmissione dei dati di misura e delle informazioni di cui ai precedenti alinea;
    • intraprenda sistematiche azioni di sollecito verso il soggetto inadempiente per acquisire, per ogni impianto, il dato necessario per il corretto calcolo del contributo in acconto o conguaglio;
    • comunichi annualmente all'Autorità, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza del contributo, l'elenco dei soggetti che, consecutivamente o per più periodi, siano risultati inadempienti;
  • sono pervenute all'Autorità numerose segnalazioni da parte di utenti dello scambio in cui i medesimi utenti lamentano ritardi e presunte disfunzioni nell'erogazione del servizio di scambio sul posto;
  • le disfunzioni di cui al precedente alinea potrebbero anche derivare dall'indisponibilità dei dati di misura e delle informazioni necessarie ai fini del calcolo del contributo che il GSE è tenuto ad erogare.

Ritenuto opportuno:

  • avviare un'istruttoria conoscitiva in ambito nazionale in relazione alle modalità di erogazione del servizio di scambio sul posto di cui alla deliberazione ARG/elt 74/08;
  • approfondire, nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva di cui al precedente alinea, anche le modalità e le tempistiche di trasmissione dei dati e delle informazioni necessarie al GSE per lo svolgimento delle attività di propria competenza;
  • prevedere che, nei casi in cui al 30 giugno 2010 non siano ancora disponibili i dati necessari per la quantificazione a conguaglio del corrispettivo in conto scambio, il GSE, entro il 15 luglio 2010, eroghi un ulteriore acconto per l'anno 2009, salvo conguaglio, di importo pari a quello già riconosciuto ai sensi del punto 2 della deliberazione ARG/elt 184/08

 

DELIBERA

  1. di avviare un'istruttoria conoscitiva in relazione alle modalità di erogazione del servizio di scambio sul posto di cui alla deliberazione ARG/elt 74/08;
  2. di prevedere che, nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva di cui al precedente alinea, siano oggetto di analisi anche le modalità e le tempistiche della trasmissione dei dati e delle informazioni necessarie al GSE per lo svolgimento delle attività di propria competenza;
  3. di prevedere che gli accertamenti di cui ai punti precedenti siano compiuti al fine di acquisire informazioni e dati utili per valutare un eventuale avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti nei confronti dei soggetti che non abbiano correttamente applicato le disposizioni dell'Autorità relative al servizio di scambio sul posto;
  4. di conferire mandato al Direttore responsabile della Direzione Mercati di condurre le attività istruttorie conoscitive di cui al punto 1.;
  5. di prevedere che la presente istruttoria conoscitiva venga conclusa entro 90 giorni dal suo avvio, salvo tempi più lunghi che si rendano necessari per le analisi e valutazioni tecniche;
  6. di prevedere che, nei casi in cui al 30 giugno 2010 non siano ancora disponibili i dati necessari per la quantificazione a conguaglio del corrispettivo in conto scambio, il GSE, entro il 15 luglio 2010, eroghi un ulteriore acconto per l'anno 2009, salvo conguaglio, di importo pari a quello già riconosciuto ai sensi del punto 2 della deliberazione ARG/elt 184/08;
  7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

25 giugno 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis


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