Data pubblicazione: 22 March 2007
Delibera 20 March 2007
Delibera/Provvedimento 62/07
Integrazioni e modifiche della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 12 dicembre 2003, n. 152/03 in tema di assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e di reti di trasporto
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 20 marzo 2007
Visti:
- la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 29 settembre 2005 (di seguito: decreto 29 settembre 2005);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 12 dicembre 2003, n. 152/03 (di seguito: deliberazione n. 152/03);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2005, n. 277/05 (di seguito: deliberazione n. 277/05);
- la deliberazione dell'Autorità 15 gennaio 2007, n. 5/07 (di seguito: deliberazione n. 5/07);
- il documento per la consultazione 15 gennaio 2007, atto n. 1/07,"Rinnovo delle disposizioni in materia di assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e reti di trasporto" (di seguito: documento per la consultazione).
Considerato che:
- l'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità garantisca la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità del settore del gas, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo;
- l'articolo 2, comma 12, lettera c), della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità controlli che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, garantendo il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;
- l'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità stabilisca e aggiorni le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale;
- l'Autorità con la deliberazione n. 152/03 ha stabilito disposizioni in tema di assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali;
- l'Autorità con la deliberazione n. 277/05, anche al fine di dare attuazione a quanto disposto dal decreto 29 settembre 2005, ha esteso alle imprese di trasporto quanto già previsto per i distributori in tema di assicurazione dei clienti finali civili del gas ed ha nel contempo integrato gli obblighi di informazione previsti dalla deliberazione n. 152/03 al fine di garantire a tutti i clienti finali civili del gas informazioni complete, comprensibili ed uniformi in tema di assicurazione;
- come previsto dalla deliberazione n. 152/03 il contratto nazionale di assicurazione a favore dei clienti finali civili del gas stipulato dal Comitato Italiano Gas (di seguito: Cig) scadrà il 30 settembre 2007 e che pertanto prima di tale data si rende necessario procedere alla conferma delle disposizioni dell'Autorità in tema di assicurazione;
- l'Autorità, con la deliberazione n. 5/07 ha avviato un procedimento ai fini della formazione di provvedimenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere c) ed e), della legge n. 481/95, con i quali, previa consultazione dei soggetti interessati, integrare e modificare la disciplina vigente in materia di assicurazione a favore dei clienti finali civili del gas;
- l'Autorità ha emanato il documento per la consultazione nel quale ha proposto il rinnovo delle disposizioni in materia di assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e reti di trasporto ed ha formulato proposte di integrazione delle disposizioni stesse con elementi migliorativi scaturiti dal primo periodo di applicazione;
- le osservazioni inviate in merito al documento per la consultazione hanno evidenziato un ampio consenso sulle proposte di:
- affidare al Cig il mandato per procedere, tramite gara pubblica, al rinnovo del contratto di assicurazione e confermare che i rinnovi della copertura assicurativa avvengano ogni tre anni;
- di affidare al Cig il mandato di individuare, fermo restando il costo massimo per cliente finale civile di 40 centesimi di euro all'anno, eventuali condizioni aggiuntive o diverse rispetto a quelle attualmente vigenti purché migliorative delle stesse;
- confermare le disposizioni vigenti relative alla comunicazione da parte degli utenti delle reti ai distributori ed ai trasportatori di gas del numero dei clienti finali esclusi dall'ambito di applicazione della copertura assicurativa;
- integrare i compiti previsti a carico del Cig con un mandato esplicito ad effettuare periodiche campagne di divulgazione nei confronti dei clienti finali civili mirate in particolare al miglioramento dei canali di contatto dei clienti finali coinvolti in incidenti da gas ed alla diffusione della conoscenza delle coperture previste dal contratto di assicurazione.
Ritenuto che sia opportuno:
- emanare un provvedimento in materia di assicurazione a favore dei clienti finali del gas ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere c) ed e), della legge n. 481/95 con il quale consentire il rinnovo del contratto di assicurazione a favore dei clienti finali civili del gas e pervenire all'integrazione ed al miglioramento della regolazione introdotta con la deliberazione n. 152/03;
- confermare che i rinnovi della copertura assicurativa avvengano ogni tre anni;
- affidare al Cig il mandato per procedere, tramite gara pubblica, al rinnovo del contratto di assicurazione e per individuare, fermo restando il costo massimo per cliente finale civile di 40 centesimi di euro all'anno, eventuali condizioni aggiuntive o diverse rispetto a quelle attualmente vigenti purché migliorative delle stesse;
- confermare le disposizioni vigenti relative alla comunicazione da parte degli utenti delle reti ai distributori ed ai trasportatori di gas del numero dei clienti finali esclusi dall'ambito di applicazione della copertura assicurativa;
- integrare i compiti previsti a carico del Cig con un mandato esplicito ad effettuare periodiche campagne di divulgazione nei confronti dei clienti finali civili mirate in particolare al miglioramento dei canali di contatto dei clienti finali coinvolti in incidenti da gas ed alla diffusione della conoscenza delle coperture previste dal contratto di assicurazione.
DELIBERA
- di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 152/03:
- all'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2.2 Ai fini di cui al comma precedente, il Comitato Italiano Gas (di seguito: il Cig) stipula, con decorrenza dall'anno termico 2004 - 2005 per gli anni termici compresi nel periodo tra l'1 ottobre 2004 e il 30 settembre 2010, per conto dei clienti finali civili, un contratto di assicurazione con un soggetto individuato ai sensi del comma 3.1. Il contratto di assicurazione riproduce condizioni pari o migliorative rispetto a quelle del contratto di assicurazione stipulato ai sensi della deliberazione n. 21/03 riportato in allegato (Allegato A), ferma restando la sua estensione a tutti i clienti finali civili di gas diversi dal gas naturale e la sua efficacia dal punto di consegna del gas."; - all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"3.1 Il Cig individua mediante procedura ad evidenza pubblica il soggetto con cui stipulare il contratto di assicurazione nei limiti di un importo massimo complessivo annuo dei premi pari a 0,362 euro, imposte incluse, per cliente finale civile riferito ad una stima di 18.800.000 clienti finali civili alla data del 30 settembre 2006."; - all'articolo 3, comma 2, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:
f. "effettua, almeno con cadenza annuale, campagne di divulgazione nei confronti dei clienti finali civili mirate in particolare al miglioramento dei canali di contatto dei clienti finali coinvolti in incidenti da gas ed alla diffusione della conoscenza delle coperture previste dal contratto di assicurazione."; - all'articolo 3, comma 4, le parole "anni termici 2004-2007" sono sostituite dalle parole "anni termici compresi nel periodo tra l'1 ottobre 2004 e il 30 settembre 2010";
- all'articolo 7, comma 1, le parole "per il periodo compreso tra l'1 ottobre 2004 e il 30 settembre 2007 Cu è pari a 0,40 euro per cliente finale civile di gas riferito ad una stima di 17.300.000 clienti finali civili di gas alla data del 30 settembre 2004" sono sostituite dalle parole "per il periodo compreso tra l'1 ottobre 2004 e il 30 settembre 2010 Cu è pari a 0,40 euro per cliente finale civile di gas.";
- all'articolo 7, comma 4 ed all'articolo 8, comma 6, le parole "per ognuno degli anni termici 2004-2007 " sono sostituite dalle parole "per ognuno degli anni termici compresi nel periodo tra l'1 ottobre 2004 e il 30 settembre 2010";
- all'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:
- di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;
- di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo della deliberazione n. 152/03 come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.
Altri documenti: