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Delibera 15 January 2007

Delibera/Provvedimento 5/07

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di assicurazione a favore dei clienti finali civili del gas ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere c. ed e. della legge 14 novembre 1995, n. 481

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 15 gennaio 2007

Visti:

  • la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto del Ministero delle Attività Produttive 29 settembre 2005 (di seguito: decreto 29 settembre 2005);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 12 dicembre 2003, n. 152/03 (di seguito: deliberazione n. 152/03);
  • la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2005, n. 277/05 (di seguito: deliberazione n. 277/05).

Considerato che:

  • l'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità garantisca la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità del settore del gas, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo;
  • l'articolo 2, comma 12, lettera c., della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità controlli che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, garantendo il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;
  • l'articolo 2, comma 12, lettera e., della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità stabilisca e aggiorni le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale;
  • l'Autorità con la deliberazione n. 152/03 ha stabilito disposizioni in tema di assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali;
  • l'Autorità con la deliberazione n. 277/05, anche al fine di dare attuazione a quanto disposto dal decreto 29 settembre 2005, ha esteso alle imprese di trasporto quanto già previsto per i distributori in tema di assicurazione dei clienti finali civili del gas ed ha nel contempo integrato gli obblighi di informazione previsti dalla deliberazione n. 152/03 al fine di garantire a tutti i clienti finali civili del gas informazioni complete, comprensibili ed uniformi in tema di assicurazione;
  • come previsto dalla deliberazione n. 152/03 il contratto nazionale di assicurazione a favore dei clienti finali civili del gas stipulato dal Comitato Italiano Gas (di seguito: Cig) scadrà il 30 settembre 2007 e che pertanto prima di tale data si rende necessario procedere alla conferma delle disposizioni dell'Autorità in tema di assicurazione ed alla eventuale integrazione delle stesse con elementi migliorativi scaturiti dal primo periodo di applicazione.

Ritenuto che sia opportuno:

  • verificare attraverso la consultazione di tutti i soggetti interessati e fermo restando l'obbligo di assicurazione introdotto dalla deliberazione n. 152/03 quali siano gli aspetti della disciplina in tema di assicurazione dei clienti finali civili del gas che possono essere ulteriormente migliorati;
  • avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di assicurazione a favore dei clienti finali del gas ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere c ed e, della legge n. 481/95 con i quali consentire il rinnovo del contratto di assicurazione a favore dei clienti finali civili del gas e pervenire all'integrazione ed al miglioramento della regolazione introdotta con la deliberazione n. 152/03

DELIBERA

  1. di avviare un procedimento ai fini della formazione di provvedimenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere c. ed e. della legge n. 481/95, con i quali, previa consultazione dei soggetti interessati, integrare e modificare la disciplina vigente in materia di assicurazione a favore dei clienti finali civili del gas;
  2. di attribuire al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità la responsabilità del procedimento;
  3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.