Data pubblicazione: 09 March 2007
Delibera 07 March 2007
Delibera/Provvedimento 53/07
Approvazione di proposte e di rettifiche tariffarie e determinazione di tariffe relative alle attività di distribuzione del gas naturale e di fornitura di gas diversi dal gas naturale per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, nonché avvio di procedimento per la determinazione delle tariffe per la località Ginestra.
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 7 marzo 2007
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 237/00);
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 170/04);
- la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 173/04);
- la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2005, n. 206/05;
- la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2006, n. 172/06 (di seguito: deliberazione n. 172/06);
- la deliberazione dell'Autorità 7 novembre 2006, n. 240/06 (di seguito: deliberazione n. 240/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 novembre 2006, n. 258/06 (di seguito: deliberazione n. 258/06);
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 295/06 (di seguito: deliberazione n. 295/06);
- la deliberazione dell'Autorità 16 gennaio 2007, n. 07/07.
Considerato che:
- in data 31 gennaio 2007 sono state pubblicate sul sito internet dell'Autorità le proposte tariffarie per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007 rispettivamente di 89 (ottantanove) e di 62 (sessantadue) tra imprese di distribuzione di gas naturale ed imprese di fornitura di gas diversi da gas naturale, determinate sulla base dei dati tariffari, inviati dalle imprese medesime, ai sensi delle deliberazioni n. 170/04 e n. 173/04;
- con nota del 31 gennaio 2007, prot. EF/M07/474/cc, veniva comunicata l'avvenuta pubblicazione alle imprese di cui al precedente alinea, invitando le imprese stesse a confermare le proposte tariffarie ai sensi dell'articolo 12, comma 1.1 della deliberazione n. 170/04 e/o dell'articolo 13, comma 1.1 della deliberazione n. 173/04; e che in mancanza di tale conferma le proposte tariffarie sarebbero state considerate accettate dalle imprese per silenzio assenso;
- a seguito della comunicazione di cui al precedente alinea:
- 53 (cinquantatre) imprese hanno confermato le proposte tariffarie per l'anno termico 2005/2006 e 31 (trentuno) imprese hanno confermato le proposte tariffarie per l'anno termico 2006/2007 nei termini previsti;
- 29 (ventinove) imprese e 26 (ventisei) imprese, con riferimento rispettivamente agli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, non hanno confermato le proposte tariffarie né hanno segnalato difformità riscontrate nelle stesse;
- le società Enel Rete Gas S.p.A., Smedigas, Acea Pinerolese Industriale S.p.A., ASM Brescia S.p.A., Cige S.p.A., Coingas S.p.A. e Trentino Servizi S.p.A. hanno comunicato di voler presentare la dichiarazione di rinuncia alla libertà tariffaria per le proprie località in avviamento, prevista dall'articolo 5, comma 5.3.1, lettera c), secondo e terzo alinea della deliberazione n. 170/04, e dall'articolo 12, comma 12.4.1, lettera c), della deliberazione n. 173/04;
- dall'esame della documentazione è emerso che, in alcune località, il valore della quota ammortamento risulta negativo per effetto dell'elevato valore delle dismissioni dichiarate e, in altre località, il valore del capitale investito risulta negativo anche per effetto dello sfasamento temporale tra la ricezione dei contributi ed il loro effettivo utilizzo nella realizzazione degli investimenti;
- per le società ACSM S.p.A., Valle Umbra Servizi S.p.A., Trentino Servizi S.p.A., Acegas-Aps S.p.A., Astea S.p.A., CMV Servizi S.r.l., CEA S.r.l. Distribuzione Gas, Uniservizi S.p.A., Publireti S.r.l. e Ascopiave S.p.A., con deliberazione n. 258/06, era stata rimandata l'approvazione delle proposte tariffarie per gli anni temici 2005/2006 e 2006/2007 a seguito della presentazione dell'istanza per il riconoscimento della riduzione del tasso di recupero di produttività prevista dall'articolo 5, comma 5.3.1, lettera c), primo alinea, della deliberazione n. 170/04; e che tali istanze sono risultate formalmente conformi al disposto dell'articolo 7, comma 1.5, della medesima deliberazione n. 170/04;
- la società Gas Plus Reti S.r.l., per la quale con deliberazione n. 258/06 era stata rimandata l'approvazione delle proposte tariffarie per gli anni temici 2005/2006 e 2006/2007, Arcalgas Progetti S.p.A. e Enel Rete Gas S.p.A. hanno presentato istanza per il riconoscimento della riduzione del tasso di recupero di produttività prevista dall'articolo 5, comma 5.3.1, lettera c), primo alinea, della deliberazione n. 170/04; e che tali istanze sono risultate conformi al disposto dell'articolo 7, comma 1.5, della medesima deliberazione n. 170/04 limitatamente all'anno termico 2006/2007;
- per la società Angizia Multiservices S.r.l. con deliberazione n. 258/06 era stata rimandata l'approvazione delle proposte tariffarie per gli anni temici 2005/2006 e 2006/2007 in quanto in alcuni ambiti tariffari, dove la medesima società risulta titolare, sono presenti località per le quali il concessionario ha presentato istanza per il riconoscimento della riduzione del tasso di recupero di produttività previstadall'articolo 5, comma 5.3.1, lettera c), primo alinea, della deliberazione n. 170/04; e che tale istanza è risultata conforme al disposto dell'articolo 7, comma 1.5, della medesima deliberazione n. 170/04 limitatamente all'anno termico 2007/2008;
- per le società Egea S.p.A., Azienda Industriali Municipali Vicenza S.p.A., Co.I.Me.Pa S.r.l. e Gastecnica Galliera S.r.l., con deliberazione n. 295/06 era stata rimandata l'approvazione delle proposte tariffarie per gli anni temici 2005/2006 e 2006/2007 in quanto in alcuni ambiti tariffari, dove le medesime società risultano titolari, sono presenti località per le quali il concessionario ha presentato istanza per il riconoscimento della riduzione del tasso di recupero di produttività prevista dall'articolo 5, comma 5.3.1, lettera c), primo alinea, della deliberazione n. 170/04; e che tali istanze sono risultate conformi al disposto dell'articolo 7, comma 1.5, della medesima deliberazione n. 170/04;
- la società Smedigas S.p.A. ha presentato istanza per il riconoscimento della riduzione del tasso di recupero di produttività prevista dall'articolo 5, comma 5.3.1, lettera c), primo alinea, della deliberazione n. 170/04, e che tale istanza risulta inammissibile in quanto non conforme al disposto dell'articolo 7, comma 1.5, della medesima deliberazione n. 170/04;
- le società Unigas Distribuzione S.r.l., Sagas S.r.l. e Selgas S.p.A. hanno presentato istanza per il riconoscimento della riduzione del tasso di recupero di produttività prevista dall'articolo 5, comma 5.3.1, lettera c), primo alinea, della deliberazione n. 170/04, e che tali istanze sono risultate conformi al disposto dell'articolo 7, comma 1.5, della medesima deliberazione n. 170/04 limitatamente all'anno termico 2007/2008;
- per le società Sime S.p.A., Adda Gestione Energie S.p.A., Aimag S.p.A., Coop. Pomilia Gas S.c.r.l., Salso Servizi S.p.A., AES S.p.A., AEM Gestioni S.r.l. e Comune di Alanno con deliberazione n. 258/06 erano state approvate le proposte tariffarie per gli anni temici 2005/2006 e 2006/2007 in seguito all'assenso delle medesime società; ma che, da un riscontro incrociato delle diverse istanze, è risultato che in alcune località, facenti parte di ambiti tariffari dei quali le suddette società sono titolari, i rispettivi concessionari hanno presentato istanze per il riconoscimento della riduzione del tasso di recupero di produttività prevista dall'articolo 5, comma 5.3.1, lettera c), primo alinea, della deliberazione n. 170/04, e che tali istanze sono risultate conformi al disposto dell'articolo 7, comma 1.5, della medesima deliberazione n. 170/04;
- le società Thuga Mediterranea S.r.l. e Egea S.p.A. non hanno confermato le proposte tariffarie, per l'anno termico 2005/2006 e 2006/2007, relative ad alcuni ambiti tariffari con località in avviamento per le quali il concessionario ha comunicato di voler presentare la dichiarazione di rinuncia alla libertà tariffaria prevista dall'articolo 5, comma 5.3.1, lettera c), secondo e terzo alinea della deliberazione n. 170/04;
- per le società Piceno Gas Distribuzione S.r.l. e IS Gas S.c.r.l., per la quali, rispettivamente con deliberazione n. 258/06 e con deliberazione n. 295/06, era stata rimandata l'approvazione delle proposte tariffarie per gli anni temici 2005/2006 e 2006/2007 a seguito delle modifiche segnalate dalle medesime società, gli uffici dell'Autorità hanno recepito tali modifiche;
Considerato che:
- con riferimento all'anno termico 2006/2007 con lettere in data 15 dicembre 2006 (prot EF/M06/5809, prot EF/M06/5810, prot EF/M06/5811, prot EF/M06/5815) gli uffici dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 12, comma 6 della deliberazione n. 173/04, hanno sollecitato l'invio dei dati necessari alla determinazione tariffaria alle società Gp Gas S.r.l., Piccini Paolo S.p.A., Comune di Molini di Triora e Costruzioni Impianti Metano S.r.l., e che le suddette società non hanno assolto a tale adempimento;
- con riferimento all'anno termico 2005/2006 con lettere in data 10 gennaio 2007 (prot EF/M07/125, prot EF/M07/126, prot EF/M07/127), gli uffici dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 12, comma 6 della deliberazione n. 173/04, hanno sollecitato l'invio dei dati necessari alla determinazione tariffaria alle società Gp Gas S.r.l., Piccini Paolo S.p.A. e Comune di Molini di Triora e che le suddette società non hanno assolto a tale adempimento;
- con nota in data 17 ottobre 2006 prot. EF/M06/4868/em, gli Uffici dell'Autorità hanno richiesto alle società Liguria gas S.r.l. e Carbotrade gas S.p.A. di presentare, in conformità alla modulistica pubblicata sul sito internet dell'Autorità e inderogabilmente entro e non oltre il 23 ottobre 2006, la dichiarazione di riconciliazione relativa agli incrementi patrimoniali 2005 e che le suddette società hanno trasmesso la suddetta dichiarazione rispettivamente in data 15 gennaio 2007 (prot. Autorità 001575) e 26 gennaio 2007 (prot Autorità 002291) quindi oltre i termini sopra indicati;
- tra gli esercenti di cui ai precedenti tre alinea, le società Costruzioni Impianti Metano S.r.l. e Piccini Paolo S.p.A. non hanno fornito gli elementi necessari alla determinazione del vincolo sui ricavi di distribuzione, rispettivamente, per le località Fara in Sabina (RI) e Caprese Michelangelo (AR).
Considerato che:
- con deliberazione n. 240/06, l'Autorità ha avviato procedimenti volti alla determinazione delle tariffe di distribuzione del gas naturale per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, nei confronti degli esercenti elencati negli Allegati A, B, C e D alla medesima deliberazione e per le località ivi riportate;
- la società SEI S.p.A.:
- con nota in data 14 novembre 2006 (prot. Autorità 029172), ha affermato di aver inviato la dichiarazione di riconciliazione degli incrementi patrimoniali 2005 in data 23 ottobre 2006, per posta prioritaria, ma non risultano elementi comprovanti tale invio;
- ha inviato la dichiarazione di riconciliazione a mezzo fax in data 26 ottobre 2006;
- con nota in data 29 gennaio 2007 (prot. Autorità 002542), ha chiesto di poter essere ascoltata in audizione finale; e che tale richiesta non è stata accolta in quanto pervenuta oltre i termini previsti dall'articolo 16, comma 3, del dPR n. 244/01;
- la società Melfi S.r.l., con nota trasmessa a mezzo e-mail in data 15 novembre 2006 (prot. Autorità 028551), ha:
- dichiarato di non aver effettuato l'invio dei dati per l'anno termico 2006/2007, entro il 31 agosto 2006, per problemi connessi all'invio telematico;
- precisato di aver comunque provveduto alla suddetta trasmissione in data 1 settembre 2006;
- la società Asec S.p.A., con nota in data 16 novembre 2006 (prot. Autorità 028747), ha provveduto all'invio della dichiarazione di riconciliazione degli incrementi patrimoniali dell'esercizio 2005 senza fornire motivazioni atte a giustificare la trasmissione della predetta dichiarazione oltre i termini stabiliti dall'Autorità;
- la società Aset S.p.A., con nota trasmessa a mezzo fax in data 30 novembre 2006 (prot. Autorità 029800), ha inviato copia di una sezione del questionario excel già acquisito dalla Direzione Tariffe dell'Autorità, senza allegare la prevista dichiarazione di riconciliazione degli incrementi patrimoniali dell'esercizio 2005;
- la società Italcogim S.p.A., con nota trasmessa a mezzo fax in data 13 febbraio 2007 (prot. Autorità 3695), ha dichiarato di gestire, con contratto provvisorio e temporaneo, il servizio di distribuzione nel comune di Altavilla Irpina e che la dichiarazione di riconciliazione degli incrementi patrimoniali dell'esercizio 2005 inviata dalla medesima Italcogim S.p.A. in data 31 luglio 2006 (prot. Autorità 019120), era riferita anche agli investimenti effettuati nel suddetto comune;
- la società Acea Pinerolese Industriale S.p.A. (di seguito: Acea Pinerolese S.p.A.):
- con nota trasmessa in data 22 novembre 2006 (prot. Autorità 029399) ha inviato la dichiarazione di riconciliazione degli incrementi patrimoniali 2005;
- la società DGN S.r.l., subentrata a seguito conferimento ramo aziendale in data 14 dicembre 2006 alla medesima società Acea Pinerolese S.p.A., con nota in data 23 gennaio 2007 (prot. Autorità 001749), ha presentato una "memoria di costituzione e difensiva" contenente elementi comprovanti il mancato ricevimento del sollecito inviato dall'Autorità il 17 ottobre 2006, prot. EF/M06/4868/em;
- con nota in data 7 febbraio 2007 prot EF/M07/571/cc la Direzione Tariffe dell'Autorità ha comunicato alla società DGN S.r.l. che gli elementi rappresentati nella "memoria di costituzione e difensiva" di cui al precedente alinea sono tali da escludere la sussistenza dei presupposti per l'adozione del procedimento per la determinazione delle tariffe ai sensi del comma 5.5 della deliberazione n. 170/04;
- con nota in data 15 febbraio 2007 (prot. Autorità 003671) la società DGN S.r.l., per conto della società Acea Pinerolese S.p.A., ha rinunciato alla facoltà di poter essere ascoltata in audizione finale;
- la società AIM Vicenza S.p.A., per conto del Comune di Nanto, con nota in data trasmessa 31 ottobre 2006 (prot. Autorità 027665) ha inviato la dichiarazione di riconciliazione degli incrementi patrimoniali 2005 e che successivamente il Comune di Nanto ha:
- chiesto che i propri rappresentanti vengano sentiti in audizione finale con nota trasmessa in data 1 dicembre 2006 (prot. Autorità 030466)
- rinunciato a tale facoltà con nota in data 13 febbraio 2007 (prot. Autorità 003661) ;
- la società Az. Multiservizi S.p.A. (di seguito: AMGA S.p.A.) anche in occasione dell'audizione finale svoltasi in data 22 febbraio 2007 ha sostenuto che il mancato invio della dichiarazione di riconciliazione degli investimenti 2005 discende da un non corretto recepimento dell'importanza del sollecito ricevuto a causa della modalità di trasmissione dello stesso, avvenuta via e-mail;
- quanto al procedimento avviato nei confronti della società Metanprogetti S.r.l. sono state acquisite le dichiarazioni rese ed i documenti prodotti dalla medesima società durante l'audizione finale svoltasi in data 22 febbraio 2007 senza che questi contengano elementi comprovanti che le informazioni richieste siano state inviate entro i termini previsti;
- i restanti esercenti elencati negli Allegati A, B, C e D alla deliberazione n. 240/06, non riportati sopra, nel corso dei rispettivi procedimenti non hanno presentato alcuna memoria né prodotto alcun documento, e pertanto non hanno fornito elementi idonei ad escludere la fondatezza del presupposto per la determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 5.5 e 5.5.1 della deliberazione n. 170/04;
- tra gli esercenti di cui al precedente alinea, le società Cosvim Soc. Coop. A r.l. e Metagas S.r.l. non hanno fornito gli elementi necessari alla determinazione del vincolo sui ricavi di distribuzione, rispettivamente, per le località Ginestra (PZ) e Castelnuovo di Conza (SA); e che, in particolare, la società Cosvim Soc. Coop. A.r.l. non ha provveduto alla trasmissione di quanto richiesto neppure a fronte del sollecito inviato dall'Autorità in data 8 novembre 2006, prot. EF/M06/5137/cc.
Considerato inoltre che:
- l'invio, oltre il termine di scadenza previsto, della dichiarazione di riconciliazione degli investimenti effettuati rappresenta, in caso di invio valido dei dati necessari alla determinazione tariffaria, una difformità di minor gravità rispetto al mancato o ritardato invio dei dati tariffari stessi anche in considerazione del diverso impatto sul processo di controllo delle proposte tariffarie;
- la procedura prevista all'articolo 5, comma 5.1, della deliberazione n. 170/04 e all'articolo 12, comma 7.1, della deliberazione n. 173/04 consente di calibrare l'entità della valutazione alternativa, in considerazione della maggior o minore entità dell'inadempienza, procedendo, in sede di presentazione della proposta tariffaria dell'anno successivo, nell'un caso all'aggiornamento di un vincolo sui ricavi dell'anno precedente comprensivo degli investimenti non già considerati, nell'altro a sommare questi ultimi ai nuovi investimenti realizzati nell'anno di riferimento per la nuova proposta tariffaria.
Ritenuto che sia necessario:
- approvare, per l'anno termico 2005/2006, le proposte tariffarie dei 78 (settantotto) esercenti elencati in Tabella 1, ad esclusione delle località indicate nell'Allegato B della deliberazione n. 240/06;
- approvare, per l'anno termico 2006/2007, le proposte tariffarie dei 47 (quarantasette) esercenti elencati in Tabella 2, ad esclusione delle località indicate nell'Allegato D della deliberazione n. 240/06;
- approvare le rettifiche delle proposte tariffarie per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, già approvate con deliberazione n. 258/06, delle società Aimag S.p.A., limitatamente agli ambiti Anzola dell'Emilia e Mirandola e Coop. Pomilia Gas S.c.r.l.;
- approvare le rettifiche delle proposte tariffarie per l'anno termico 2006/2007, già approvate con deliberazione n. 258/06, delle società Salso Servizi S.p.A., limitatamente all'ambito Salsomaggiore Terme, SIME S.p.A., limitatamente all'ambito Pontecurone, Adda Gestione Energie S.p.A., AES S.p.A., Comune di Alanno e AEM Gestioni S.r.l., limitatamente all'ambito Olmeneta-Casalsigone;
- rimandare alla conclusione dell'iter procedimentale previsto per la determinazione tariffaria nelle località in avviamento, per le quali le imprese hanno rinunciato alla libertà tariffaria, l'approvazione delle proposte tariffarie delle società:
- Acea Pinerolese Industriale S.p.A. e ASM Brescia S.p.A., per l'anno termico 2005/2006;
- Enel Rete Gas S.p.A., Smedigas, Cige S.p.A., Coingas S.p.A., Trentino Servizi S.p.A., Thuga Mediterranea S.r.l. e Egea S.p.A., per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007;
- nei casi in cui i valori della quota ammortamento e del capitale investito risultino negativi per effetto delle dismissioni effettuate e dei contributi percepiti, approvare le proposte tariffarie ponendo pari a zero tali valori e portare in detrazione, nel calcolo del vincolo sui ricavi di distribuzione degli anni termici successivi, fino a completo esaurimento, il solo valore dei contributi eccedente il valore, al netto di dismissioni e quota ammortamento, degli investimenti realizzati, quest'ultimo eventualmente posto pari a zero in caso di valore negativo.
- determinare, per le società GP Gas S.r.l., Piccini Paolo S.p.A., Comune di Molini di Triora le tariffe relative all'attività di fornitura di gas diversi dal gas naturale per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, secondo i criteri definiti dal comma 12.7.1 della deliberazione n. 173/04;
- determinare per l'anno termico 2006/2007 per le società Liguria Gas S.r.l., Carbotrade Gas S.p.A. e Costruzioni Impianti Metano S.r.l. le tariffe relative all'attività di fornitura di gas diversi dal gas naturale, secondo i criteri definiti dal comma 12.7.1 della deliberazione n. 173/04;
- applicare nei comuni di Caprese Michelangelo (AR), per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, e Fara in Sabina (RI), per l'anno termico 2006/2007, le tariffe di fornitura comunicate nell'ultimo anno di avviamento per le predette località rispettivamente dalle società Piccini Paolo S.p.A. e Costruzioni Impianti Metano S.r.l., salvo successiva verifica, aggiornate secondo i criteri previsti dall'articolo 5, comma 5.4 e dall'articolo 11, comma 3 della deliberazione n. 173/04;
- applicare, per l'anno termico 2005/2006, salvo successiva verifica, nel comune di Ginestra (PZ) della società Cosvim Soc. Coop. A r.l. le proposte tariffarie definite per l'ambito di Rionero In Vulture (PZ) della società Enel Rete Gas S.p.A., al quale il comune medesimo risulta interconnesso;
- applicare nel comune di Castelnuovo di Conza (SA), per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, salvo successiva verifica, tariffe di distribuzione derivanti dall'applicazione di un valore del coefficiente epsilon pari a quello minimo riscontrato nella regione in cui è situato il comune medesimo, utilizzando per la conversione delle tariffe da unità energetiche in unità volumetriche il valore del potere calorifico superiore pari a 38,52 MJ/mc.
Ritenuto inoltre che:
- con riferimento al procedimento avviato con deliberazione n. 240/06, gli elementi addotti dalle società SEI S.p.A., Melfi S.r.l., ASEC S.p.A., ASET S.p.A., Comune di Nanto, AMGA S.p.A. e Metanprogetti S.r.l. non sono idonei ad escludere la sussistenza del presupposto per l'adozione, nei loro confronti, del provvedimento di determinazione delle tariffe ai sensi del comma 5.5 della deliberazione n. 170/04, in quanto attengono esclusivamente alla sfera organizzativa degli esercenti medesimi;
- le società che risultano inadempienti esclusivamente per l'invio oltre il termine di scadenza della dichiarazione di riconciliazione degli investimenti dell'esercizio 2005, possono esporre tali investimenti ad incremento di quelli realizzati nell'esercizio 2006 in sede di presentazione della proposta tariffaria dell'anno termico 2007/2008;
- rimandare, tenendo comunque conto degli investimenti effettuati nell'esercizio 2005, la determinazione delle tariffe dell'anno termico 2006/2007 per le società Acea Pinerolese S.p.A. e per il comune di Altavilla Irpina, località in cui il servizio di distribuzione è svolto dalla società Italcogim S.p.A., alla conclusione dell'iter procedimentale previsto per la determinazione tariffaria nelle località in avviamento;
- salvo quanto previsto ai quattro precedenti alinea, determinare, per gli esercenti indicati negli Allegati Ae C e negli Allegati B e D, limitatamente alle località ivi riportate, della deliberazione n. 240/06, le tariffe relative all'attività di distribuzione di gas naturale per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, secondo i criteri definiti dal comma 5.5.1 della deliberazione n. 170/04;
- sia opportuno considerare, in sede di presentazione della proposta tariffaria relativa all'anno termico 2007/2008, i dati relativi ai nuovi investimenti dichiarati dagli esercenti di cui al precedente alinea nel corso del procedimento e non considerati ai fini del calcolo delle tariffe di distribuzione 2005/2006 e 2006/2007;
- ritenuto inoltre che sia necessario avviare, nei confronti della società Cosvim Soc. Coop. A.r.l, limitatamente alla località Ginestra (PZ), un procedimento volto a determinare, ai sensi dell'articolo 5, commi 5.5 e 5.5.1, della deliberazione n. 170/04, le tariffe di distribuzione del gas naturale per l'anno termico 2006/2007 e applicare in tale località, fino alla chiusura del procedimento e salvo successivo conguaglio, le proposte tariffarie definite per l'ambito di Rionero In Vulture (PZ) della società Enel Rete Gas S.p.A.
DELIBERA
-
di approvare, per l'anno termico 2005/2006, le proposte tariffarie dei 78 (settantotto) esercenti elencati in Tabella 1, ad esclusione delle località indicate nell'Allegato B della deliberazione n. 240/06;
- di approvare, per l'anno termico 2006/2007, le proposte tariffarie dei 47 (quarantasette) esercenti elencati in Tabella 2, ad esclusione delle località indicate nell'Allegato D della deliberazione n. 240/06;
- di approvare le rettifiche delle proposte tariffarie per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, già approvate con deliberazione n. 258/06, delle società Aimag S.p.A., limitatamente agli ambiti Anzola dell'Emilia e Mirandola e Coop. Pomilia Gas S.c.r.l.;
- di approvare le rettifiche delle proposte tariffarie per l'anno termico 2006/2007, già approvate con deliberazione n. 258/06, delle società Salso Servizi S.p.A., limitatamente all'ambito Salsomaggiore Terme, SIME S.p.A., limitatamente all'ambito Pontecurone, Adda Gestione Energie S.p.A., AES S.p.A., Comune Di Alanno e AEM Gestioni S.r.l., limitatamente all'ambito Olmeneta-Casalsigone;
- di approvare, per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, le proposte tariffarie degli esercenti che gestiscono le località per le quali risultano negativi i valori della quota ammortamento e del capitale investito per effetto delle dismissioni effettuate e dei contributi percepiti, ponendo pari a zero tali valori e di portare in detrazione, nel calcolo del vincolo sui ricavi di distribuzione degli anni termici successivi, fino a completo esaurimento, il solo valore dei contributi eccedente il valore, al netto di dismissioni e quota ammortamento, degli investimenti realizzati, quest'ultimo eventualmente posto pari a zero in caso di valore negativo;
- di determinare le tariffe relative all'attività di fornitura di gas diversi dal gas naturale per l'anno termico 2005/2006 secondo quanto indicato nella Tabella 3, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di determinare le tariffe relative all'attività di fornitura di gas diversi dal gas naturale per l'anno termico 2006/2007 secondo quanto indicato nella Tabella 4, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di determinare le tariffe di distribuzione del gas naturale per l'anno termico 2005/2006 secondo quanto indicato nella Tabella 5, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di determinare le tariffe di distribuzione del gas naturale per l'anno termico 2006/2007 secondo quanto indicato nella Tabella 6, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di prevedere che l'applicazione delle tariffe di cui ai precedenti punti decorra a partire dall'1 ottobre 2005, per l'anno termico 2005/2006, e dall'1 ottobre 2006, per l'anno termico 2006/2007;
- di avviare, nei confronti della società Cosvim Soc. Coop. A.r.l., limitatamente alla località Ginestra (PZ), un procedimento volto a determinare, ai sensi dell'articolo 5, commi 5.5 e 5.5.1, della deliberazione n. 170/04, le tariffe di distribuzione del gas naturale per l'anno termico 2006/2007;
- di applicare nel comune di Ginestra (PZ) per l'anno termico 2006/2007, temporaneamente e salvo conguaglio, le proposte tariffarie definite per l'ambito di Rionero In Vulture (PZ) della società Enel Rete Gas S.p.A.;
- di comunicare che il responsabile del procedimento è, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera h), della deliberazione n. 182/04 e del punto 22 della deliberazione n. 183/04, il Direttore della Direzione Tariffe;
- di fissare in 60 (sessanta) giorni la durata del procedimento, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del presente provvedimento;
- di stabilire che i soggetti che possono partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del dPR n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Tariffe dell'Autorità;
- di rendere noto che i soggetti che partecipano al procedimento possono essere sentiti in audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, qualora ne facciano domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di comunicazione del presente provvedimento per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dello stesso decreto, e di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo decreto;
- di comunicare il presente provvedimento ai soggetti indicati negli Allegati A, B, C e D della deliberazione n. 240/06, ad esclusione del Comune di Altavilla Irpina, alle società Liguria Gas S.r.l., Carbotrade Gas S.p.A., Costruzioni Impianti Metano S.r.l., Italcogim S.p.A. e al Comune di Molini Triora mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;
- di trasmettere copia del presente provvedimento ai comuni di cui all'Allegato E della deliberazione n. 240/06 e ai Comuni di seguito riportati in persona dei Sindaci pro tempore, ai fini dell'adozione degli atti e dei provvedimenti di competenza;
COMUNE DI SCALDASOLE (PV)
COMUNE MOLINI DI TRIORA (IM)
COMUNE DI MONTEFIORINO (MO)
COMUNE DI RIOLUNATO (MO)
COMUNE DI PONZONE (AL)
COMUNE DI VILLA MINOZZO (RE)
COMUNE DI TOANO (RE)
COMUNE DI RAMISETO (RE)
COMUNE DI PALAGANO (MO)
COMUNE DI PERINALDO (IM)
COMUNE DI SOLDANO (IM)
COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE)
COMUNE DI DOLCEACQUA (IM)
COMUNE DI MARSAGLIA (CN)
COMUNE DI PAROLDO (CN)
COMUNE DI ROCCA CIGLIE' (CN)
COMUNE DI MOMBALDONE (AT)
COMUNE DI PEZZOLO VALLE UZZONE (CN)
COMUNE DI FRASSINORO (MO)
COMUNE DI CASTELLETTO UZZONE (CN)
COMUNE DI MONTECHIARO D'ACQUI (AL)
COMUNE DI PIEVEPELAGO (MO)
COMUNE DI DEGO (SV)
COMUNE DI PIANA CRIXIA (SV)
COMUNE DI MERANA (AL)
COMUNE DI SEROLE (AT)
COMUNE DI MOMBARCARO (CN)
COMUNE DI BORMIDA (SV)
COMUNE DI SPIGNO MONFERRATO (AL)
COMUNE DI SCOPELLO (VC)
COMUNE DI TORNOLO (PR)
COMUNE DI COSSANO BELBO (CN)
COMUNE DI PIETRABRUNA (IM)
COMUNE DI CELLIO (VC)
COMUNE DI PILA (VC)
COMUNE DI PIODE (VC)
COMUNE DI ROVEGNO (GE)
COMUNE DI RASSA (VC)
COMUNE DI REZZO (IM)
COMUNE DI SANTO STEFANO D'AVETO (GE)
COMUNE DI CERIANA (IM)
COMUNE DI GORZEGNO (CN)
COMUNE DI BERGOLO (CN)
COMUNE DI ALAGNA VALSESIA (VC)
COMUNE DI PIGNONE (SP)
COMUNE DI FARA IN SABINA (RI)
- di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità(www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.