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Data pubblicazione: 09 November 2006

Delibera 07 November 2006

Delibera/Provvedimento 240/06

Avvio di procedimenti per la determinazione delle tariffe relative alle attività di distribuzione del gas naturale per gli anni termici 2005-2006 e 2006-2007

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 7 novembre 2006

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481, in particolare l'articolo 2, comma 20, lettera d);
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 170/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2006, n. 172/06 (di seguito: deliberazione n. 172/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2006, n. 218/06 (di seguito: deliberazione n. 218/06).

Considerato che:

  • l'articolo 5, comma 5.5, della deliberazione n. 170/04 prevede che, qualora la proposta tariffaria relativa al servizio di distribuzione del gas non sia conforme ai criteri enunciati nella medesima deliberazione ovvero qualora non sia stata presentata alcuna proposta, le tariffe sono determinate dall'Autorità con proprio provvedimento; e che a tal fine, il successivo comma 5.5.1 prevede che:
    1. le tariffe sono definite sulla base di un vincolo sui ricavi calcolato secondo la metodologia di cui all'articolo 7 della deliberazione n. 170/04, ponendo pari a zero il valore di NIbil e sulla base di un coefficiente εrif,t,i calcolato applicando ai valori dei clienti attivi e dei consumi complessivi comunicati nel precedente anno termico, una variazione pari a quella media risultante a livello nazionale sulla base dei dati validi ricevuti;
    2. i nuovi investimenti effettivamente realizzati sono presi in considerazione solo in sede di presentazione della proposta tariffaria dell'anno successivo;
  • con deliberazione n. 172/06 l'Autorità ha disposto la riapertura dei termini di ricezione dei dati tariffari per l'attività di distribuzione relativa agli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, fissando la scadenza alla data del 31 agosto 2006 secondo i criteri previsti dalla medesima deliberazione n. 172/06;
  • con nota in data 2 agosto 2006 prot. EF/M06/3773/gr, gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato a 140 esercenti di aver riscontrato alcune criticità nella documentazione da questi già avviata, invitandoli a provvedere alle conseguenti modifiche ed integrazioni entro e non oltre il 31 agosto 2006;
  • relativamente all'anno termico 2005-2006, alla data del 31 agosto 2006, non sono pervenuti i dati necessari alla determinazione delle proposte tariffarie (di seguito: dati tariffari) di 18 (diciotto) imprese di distribuzione, nonché i dati tariffari, limitatamente a 3 (tre) località, di 3 (tre) imprese di distribuzione;
  • per l'anno termico 2006-2007, alla data del 31 agosto 2006, non sono pervenuti i dati tariffari di 15 (quindici) imprese di distribuzione, nonché i dati tariffari, limitatamente a 13 (tredici) località, di 1 (una) impresa di distribuzione;
  • con nota in data 17 ottobre 2006prot. EF/M06/4868/em, gli Uffici dell'Autorità hanno richiesto a 163 (centosessantatre) esercenti di presentare, in conformità alla modulistica pubblicata sul sito internet dell'Autorità e inderogabilmente entro e non oltre il 23 ottobre 2006, la dichiarazione di riconciliazione relativa agli incrementi patrimoniali 2005; e che 11 (undici) esercenti il servizio di distribuzione di gas naturale non hanno ad oggi assolto tale adempimento.

Ritenuto che:

  • sia necessario avviare, nei confronti delle imprese elencate nell'Allegato A e nell'Allegato B, limitatamente alle località ivi riportate, procedimenti volti a determinare, ai sensi dell'articolo 5, commi 5.5 e 5.5.1, della deliberazione n. 170/04, le tariffe di distribuzione del gas naturale per l'anno termico 2005-2006;
  • sia necessario avviare, nei confronti delle imprese elencate nell'Allegato C e nell'Allegato D, limitatamente alle località ivi riportate, procedimenti volti a determinare, ai sensi dell'articolo 5, commi 5.5 e 5.5.1, della deliberazione n. 170/04, le tariffe di distribuzione del gas naturale per l'anno termico 2006-2007

DELIBERA

  1. di avviare, nei confronti delle società elencate nell'Allegato A e nell'Allegato B, limitatamente alle località riportate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, procedimenti volti alla determinazione delle tariffe per l'anno termico 2005-2006, relative alle attività di distribuzione del gas naturale;
  2. di avviare, nei confronti delle società elencate nell'Allegato C e nell'Allegato D, limitatamente alle località riportate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, procedimenti volti alla determinazione delle tariffe per l'anno termico 2006-2007, relative alle attività di distribuzione del gas naturale;
  3. di comunicare che il responsabile del procedimento è, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera h), della deliberazione n. 182/04 e del punto 22 della deliberazione n. 183/04, il Direttore della Direzione Tariffe;
  4. di fissare in 120 (centoventi) giorni la durata del procedimento, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del presente provvedimento;
  5. di stabilire che i soggetti che possono partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del dPR n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Tariffe dell'Autorità;
  6. di rendere noto che i soggetti che partecipano al procedimento possono essere sentiti in audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, qualora ne facciano domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di comunicazione del presente provvedimento per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dello stesso decreto, e di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo decreto;
  7. di trasmettere copia del presente provvedimento ai comuni elencati nell'Allegato E in persona dei Sindaci pro tempore, ai fini dell'adozione degli atti e dei provvedimenti di competenza;
  8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
  9. di comunicare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alle società di cui all'Allegato A, all'Allegato B, all'Allegato C e all'Allegato D.

Allegati: