Comunicato operatori
Filiere commerciali non chiuse e attivazione servizi di ultima istanza di cui al Titolo IV del TIVG
25 gennaio 2013
In esito alla riunione del Collegio dell'Autorità in data 24 gennaio 2013, si comunica quanto segue.
Con riferimento agli utenti della distribuzione per i quali le imprese di distribuzione hanno ricevuto la comunicazione inviata dal Responsabile del Bilanciamento (o dalle altre imprese di trasporto) ai sensi del comma 21.4 del TISG, attestante l'assenza di relazioni di corrispondenza valide per un determinato punto di consegna della rete di distribuzione, essendo decaduto uno dei requisiti per l'accesso al servizio di distribuzione, il contratto di distribuzione deve intendersi risolto di diritto.[1]
La risoluzione ha efficacia per tutti i punti di riconsegna nella titolarità dell'utente della distribuzione, allacciati alla rete di distribuzione alimentata da ciascun punto di consegna oggetto della comunicazione di cui sopra, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
Si deve intendere che le parti restano comunque vicendevolmente obbligate fino all'ultimo giorno del mese cui la suddetta comunicazione si riferisce (di seguito: termine del servizio di distribuzione) anche al fine di consentire l'attivazione dei servizi di ultima istanza previsti dalla regolazione vigente. Pertanto, i prelievi dei suddetti punti di riconsegna andranno attribuiti ai relativi utenti della distribuzione per tutto il mese di riferimento.
L'impresa di distribuzione deve provvedere a comunicare la risoluzione del contratto di distribuzione a ciascun utente della distribuzione interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento almeno entro il terz'ultimo giorno lavorativo del mese di riferimento, anticipandola con posta elettronica certificata, in copia all'indirizzo unitaPFI@autorita.energia.it. Tale comunicazione dovrà riportare in allegato l'elenco dei punti di riconsegna nella titolarità del medesimo utente, già inviato dall'impresa di distribuzione ai sensi del comma 22.3 del TISG, distinguendo quelli aventi diritto al FUI.
Per quanto sopra specificato gli utenti della distribuzione interessati non possono in nessun caso attribuire ai clienti finali, relativamente ai punti di riconsegna per i quali il contratto di distribuzione è stato risolto, consumi attinenti a periodi successivi al termine del servizio di distribuzione.
Si comunica, inoltre, che con riferimento ai punti di riconsegna per i quali:
- non sussistono i requisiti per l'attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza, di cui al Titolo IV, Sezione 1 del TIVG (di seguito: FUI);
- pur sussistendo i requisiti per usufruire del FUI, ne sia impossibile l'attivazione;
l'Autorità intende intervenire con prossimo provvedimento al fine di indicare le modalità di trattamento di tali punti, anche in considerazione dell'esito della prima fase del giudizio di appello avverso le sentenze di primo grado che hanno annullato il cosiddetto "servizio di default", che l'Autorità ha richiesto entro gennaio e per il quale si attende una pronuncia tempestiva.
[1] Ai sensi del Capitolo 13 del Codice di rete tipo per la distribuzione (o di analoghe disposizioni contenute nei codici di rete per la distribuzione approvati con modifiche).