Comunicato operatori
Chiarimenti applicativi della scheda 25a
1 agosto 2011
Le condizioni di applicabilità della scheda tecnica n. 25a inerenti la percentuale di sconto o il prezzo minimo da applicare alla vendita dei dispositivi possono ritenersi soddisfatte anche laddove questa avvenga con modalità diverse dal pagamento di un esplicito corrispettivo in denaro, purchè tali modalità alternative possano garantire con altrettanta certezza che il cliente partecipante sia consapevole dell'esatto valore economico dell'oggetto.
Nei limiti di quanto appena descritto, si può ritenere in generale accettabile anche l'utilizzo di una modalità di "pagamento virtuale" attraverso lo storno di punti accumulati nell'ambito di un programma di fidelizzazione purchè sia chiaro al cliente che i punti stornati potrebbero essere alternativamente utilizzati anche per ottenere altri beni o sconti con un oggettivo controvalore monetario di entità pari o superiore al prezzo minimo unitario di 5 euro indicato nella scheda tecnica.
In tali situazioni, non essendo disponibili gli scontrini fiscali richiesti dalla scheda tecnica, tra la documentazione da conservare devono rientrare:
- un documento dal quale emerga, per ciascun cliente, l'espressa richiesta di utilizzare i propri punti fedeltà per acquistare il dispositivo "anti stand-by";
- un archivio anche informatizzato attestante, per ciascun cliente, i punti detratti a seguito della richiesta dello stand-by e contenente nome, cognome e indirizzo completo dei partecipanti all'iniziativa;
- il regolamento delle operazioni a premio, che il venditore deve redigere ai sensi del DPR 430 del 2001, da cui in particolare risulterebbe il valore monetario attribuito ai punti.
Sempre in merito alle modalità applicative della scheda 25a si ricorda quanto già comunicato nell'ambito del chiarimento agli operatori pubblicato in data 6 agosto 2010.