Seguici su:






Comunicato operatori

Chiarimenti relativi alle più corrette modalità applicative delle schede tecniche nn. 1-tris, 13b-bis, 13c-tris, 25a

6 agosto 2010

Applicazione delle schede tecniche n. 1-tris, n. 25a
Le suddette schede tecniche standardizzate sono relative all'installazione in ambito domestico di dispositivi di spegnimento automatico di apparecchiature in modalità stand-by e di lampade fluorescenti compatte di alta qualità con alimentatore incorporato come definite nelle schede. In entrambe le schede è previsto che l'intervento venga sviluppato tramite "vendita diretta ai clienti con applicazione di uno sconto compreso tra il 40% e il 60% del prezzo di acquisto altrimenti praticato dal rivenditore oppure, nei casi in cui tale prodotto non fosse precedentemente in vendita presso il punto vendita considerato, tramite adozione di un prezzo minimo" [pari a 5 euro/dispositivo o a 3 euro/lampada]. A tale proposito, in relazione a quesiti posti da taluni operatori, si precisa che si ritiene lecito il ricorso alla prima delle due opzioni citate (applicazione di un prezzo scontato) soltanto laddove:

  1. la vendita del medesimo prodotto "a prezzo pieno" fosse immediatamente precedente e contigua al periodo di vendita promozionale;
  2. la vendita promozionale si protragga per un periodo di tempo non superiore a quello in cui è avvenuta la precedente vendita a prezzo pieno;
  3. l'identicità tra il prodotto venduto a prezzo pieno e quello venduto in promozione venga dimostrata tramite invio all'Autorità delle schede tecniche relative ai codici prodotto indicati dai rivenditori negli scontrini fiscali; a tal fine saranno ritenute irrilevanti diversità relative alle modalità di confezionamento.

Quanto sopra dovrà essere comprovato per mezzo di documentazione fiscale resa disponibile dal rivenditore e/o dovrà essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dal legale rappresentante del rivenditore, ai sensi dell'art. 47 del DPR n.445/2000.

Applicazione delle schede tecniche n. 13b-bis e n. 13c-bis
Con riferimento agli interventi di installazione di erogatori per doccia a basso flusso (EBF) in alberghi, pensioni e centri sportivi, le due schede prevedono che:

  1. "La richiesta di verifica e certificazione dei risparmi dovrà inoltre essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dallo stesso responsabile ai sensi dell'art. 47 del DPR n.445/2000, nel quale si attesti che gli EBF oggetto di rendicontazione sono stati installati su un equivalente numero di punti doccia che erano precedentemente sprovvisti di dispositivi analoghi.";
  2. "Gli EBF oggetto di intervento devono [...] essere resi identificabili, attraverso una opportuna marchiatura delle confezioni o l'inserimento di fogli informativi, come apparecchiature finanziate nell'ambito del meccanismo nazionale dei Titoli di Efficienza Energetica.";
  3. tra la documentazione da conservare rientri anche "Documentazione atta a comprovare l'avvenuta installazione degli EBF da parte di personale incaricato dal soggetto titolare del progetto."

Nei casi in cui l'intervento venga svolto dal soggetto titolare del progetto senza ricorrere ad un confezionamento individuale dei dispositivi o, in ogni caso, nei casi in cui la confezione dei dispositivi non sia resa visibile al cliente partecipante (gestore di albergo, pensione o centro sportivo), la ratio del requisito di cui al precedente punto 2 può essere soddisfatta prevedendo che nella dichiarazione sostitutiva di cui al punto 1 il gestore dichiari anche di essere a conoscenza del fatto che l'installazione di EBF nel proprio albergo/pensione/impianto è stata finanziata nell'ambito del meccanismo nazionale dei Titoli di Efficienza Energetica.

Documenti collegati

Comunicati operatori: