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Data pubblicazione: 02 dicembre 2011

Delibera 01 dicembre 2011

ARG/com 171/11

Chiusura del procedimento, avviato con deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 10 marzo 2011, n. 16/11, nei confronti della società Utilità S.p.A.

Visti:

  • la legge 14 novembre 1994, n. 481;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754, come successivamente modificata e integrata (di seguito: ordinanza n. 3754/09);
  • l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2010, n. 3917 (di seguito: ordinanza n. 3917/10);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 ottobre 2001, n. 229/01, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas n. 64/09, recante approvazione del Testo Integrato Vendita Gas (di seguito: TIVG);
  • la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/com n. 185/09 (di seguito: deliberazione ARG/com 185/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 10 marzo 2011, ARG/com n. 16/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 16/11);
  • la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2011, ARG/gas n. 23/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 23/11).

Considerato che:

  • l'articolo 9, dell'ordinanza n. 3754/09 ha sospeso, per un periodo di 8 (otto) mesi decorrenti dal 5 aprile 2009, i termini di pagamento delle fatture per le forniture di gas naturale ed energia elettrica erogate nei Comuni della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009;
  • l'articolo 10, dell'ordinanza n. 3917/10 prevede che l'Autorità, avvalendosi dei fondi disponibili presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa), sia autorizzata a riconoscere all'impresa di vendita di energia elettrica e/o gas naturale che ne faccia istanza, i corrispettivi fatturati al cliente finale divenuti inesigibili, qualora per effetto della ordinanza 3754/09 sia stato impossibile sospendere la fornitura al predetto cliente e il medesimo, al 30 dicembre 2010, risulti formalmente sottoposto a una procedura concorsuale;
  • con nota in data 4 febbraio 2011 (prot. Autorità n. 3556), la società Utilità S.p.A. (di seguito: Utilità) ha presentato, all'Autorità, istanza ai sensi del citato articolo 10 dell'ordinanza n. 3917/10, con riferimento al credito maturato nei confronti di un cliente industriale (di seguito: Cliente), per un ammontare di 902.712,69 euro;
  • con deliberazione ARG/com 16/11, del 10 marzo 2011, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'eventuale riconoscimento, a Utilità, dei corrispettivi di cui alla predetta istanza;
  • con nota in data 18 marzo 2011, prot. 7778, la Direzione Mercati ha richiesto, ad Utilità, informazioni e documenti inerenti alla fornitura al Cliente, ricevendo riscontro da Utilità con la comunicazione dell'8 aprile 2011, prot. Autorità 10025/A;
  • poiché la documentazione, prodotta da Utilità l'8 aprile 2011, non consentiva una ricognizione esaustiva delle vicende inerenti al rapporto intercorso tra la medesima società e il Cliente, con nota in data 26 maggio 2011, prot. 14576, la Direzione Mercati ha richiesto, a Utilità, integrazioni alle informazioni prodotte in precedenza, ricevendo riscontro da Utilità, con la comunicazione del 22 giugno 2011, prot. Autorità 16912/A;
  • con nota in data 21 ottobre 2011, prot. 27205, il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie a Utilità.

Considerato che:

  • l'esame della documentazione, complessivamente prodotta da Utilità, evidenzia quanto segue:
    • la fornitura di gas naturale al Cliente, da parte di Utilità, inizia ad aprile del 2009, in sostanziale concomitanza con il dispiegarsi degli eventi sismici;
    • seguendo la deliberazione ARG/com 185/09, il 15 febbraio 2010 Utilità e il Cliente convengono che il credito relativo alla fornitura del gas del periodo aprile-novembre 2009, ammontante a euro 1.274.418, venga ripartito in ventiquattro rate mensili di 53.100,75 euro da pagarsi il giorno 25 di ogni mese a partire da gennaio 2010;
    • tra il 2 marzo e l'1 giugno 2010  il Cliente paga ad Utilità le prime sette rate, anticipandone due (in seguito ad accordo del 27 maggio 2010), per un importo complessivo di 371.705 euro;
    • con decreto 7 luglio 2010, il Tribunale di L'Aquila ammette il Cliente alla procedura di concordato preventivo, a seguito dell'istanza presentata il 29 giugno 2010;
    • in data 10 settembre 2010, Utilità trasmette al commissario giudiziale nota di precisazione del credito nei confronti del Cliente, dichiarandolo pari a 1.396.094 euro;
    • dall'analisi delle informazioni a disposizione, la somma suddetta (1.396.094 euro) risulta costituita dalle seguenti componenti:
      1. per euro 902.713 dalle diciassette rate non pagate, relative ai consumi del periodo aprile-novembre 2009;
      2. per 15.944 euro dai corrispettivi di distribuzione per lo stesso periodo;
      3. per i restanti 477.437 euro dai corrispettivi di distribuzione e dai consumi non pagati del periodo successivo alla rateizzazione (dicembre 2009-giugno 2010);
    • in data 23 dicembre 2010, il Tribunale di L'Aquila omologa il concordato preventivo  del Cliente; il concordato prevede, tra l'altro, una percentuale di rimborso dei "fornitori diversi" (categoria in cui rientra Utilità) pari al 32% del credito ammesso alla procedura;
  • in relazione agli elementi suddetti e alla istanza di Utilità, emerge quanto segue:
    • l'importo oggetto dell'istanza, pari a 902.712,69 euro (di seguito: importo), corrisponde alle diciassette rate non pagate del periodo oggetto della sospensione dei termini di pagamento prevista dall'ordinanza n. 3754/09  (aprile-novembre 2009);
    • l'importo fa parte dei crediti riconosciuti nell'ambito del concordato preventivo (1.396.094 euro), per i quali è previsto il rimborso del 32%;
    • il rapporto contrattuale tra Utilità e il Cliente è proseguito anche dopo il decreto di omologa della procedura concorsuale (23 dicembre 2010);
    • nessuno dei pagamenti effettuati dal Cliente, dopo il decreto di omologa e documentati da Utilità, riguarda le forniture di gas del periodo aprile-novembre 2009, oggetto dell'istanza;
    • con i pagamenti dell'1 e 6 aprile 2011, il Cliente ha versato, a Utilità, la somma di 150.001,81 euro a titolo di deposito cauzionale, a pagamento della fattura n. 210141 del 14 ottobre 2010;
    • non risultano essere stati versati depositi cauzionali o altre garanzie in precedenza;
  • gli elementi sopra richiamati evidenziano che l'importo, richiesto da Utilità, pertiene al periodo oggetto delle ordinanze n. 3754/09 e 3917/10 e che il relativo ammontare non è mai stato incassato dalla società;
  • peraltro, la quota dell'importo riconosciuta a Utilità, nell'ambito del concordato preventivo, pari al 32% (288.868,06 euro), costituisce una somma ancora esigibile da parte della società (essendo ancora recuperabile), pertanto non può essere riconosciuta ai sensi dell'articolo 10 della predetta ordinanza;
  • inoltre, con riferimento alla mancata richiesta di garanzie da parte di Utilità, si rileva che:
    • risulta pratica corrente, anche tra le imprese di vendita che operano nel c.d. mercato libero, la richiesta al cliente finale, in occasione della conclusione di un contratto di fornitura, di una garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di pagamento dei corrispettivi, solitamente nella forma di deposito cauzionale;
    • la possibilità di chiedere un deposito cauzionale in sede di conclusione del contratto è riconosciuta anche dai provvedimenti dell'Autorità, che prevedono valori del deposito commisurati al consumo annuo del cliente; in particolare l'articolo 5 comma 2 del TIVG prevede, per i clienti con consumo annuo superiore a 5.000 Smc, ambito dimensionale in cui rientra  il Cliente di Utilità, un deposito cauzionale pari al valore di una mensilità di consumo;
  • quanto considerato ai precedenti punti evidenzia che la mancata richiesta di garanzie, da parte di Utilità, all'inizio del rapporto contrattuale con Cliente, costituisce una scelta commerciale della società, i cui eventuali oneri non possono essere posti a carico del sistema; ciò è confermato anche dal comportamento tenuto dalla società, successivamente al perfezionamento del concordato preventivo, nella misura in cui essa ha richiesto al Cliente (con fattura del 14 ottobre 2010) un deposito cauzionale a titolo di garanzia (pari a 150.001,81 euro);
  • al riguardo, l'ammontare del predetto deposito cauzionale è prossimo al valore medio mensile degli importi addebitati da Utilità al Cliente per i primi dodici mesi del rapporto di fornitura (pari a euro 151.913), in coerenza con il criterio di cui all'articolo 5, comma 2, del TIV.

Ritenuto che:

  • sia necessario accogliere, parzialmente, l'istanza di Utilità deducendo dall'importo:
    • la quota riconosciuta alla società nell'ambito del concordato preventivo;
    • una somma corrispondente alle garanzie che la società avrebbe potuto richiedere a titolo di deposito cauzionale;
  • ai fini di cui al precedente punto, sia opportuno quantificare l'effetto della mancata richiesta di garanzie in misura pari al deposito cauzionale versato dal Cliente successivamente all'avvio del concordato (150.001,81 euro);
  • la copertura degli oneri, rivenienti dal riconoscimento, a Utilità, del credito verso il Cliente, nei termini di cui ai punti precedenti, sia effettuata a valere sulle somme disponibili sul fondo Riconoscimento fornitori di ultima istanza, istituito presso la Cassa

 

DELIBERA

  1. di accogliere parzialmente l'istanza di Utilità, ai sensi dell'ordinanza n. 3917/10, per il riconoscimento dei crediti sospesi verso il Cliente, divenuti inesigibili;
  2. di determinare, in euro 463.842,82, il riconoscimento spettante a Utilità;
  3. di prevedere che la Cassa eroghi a Utilità l'importo, riconosciuto ai sensi del punto 2, utilizzando le somme disponibili sul Fondo Riconoscimento fornitori di ultima istanza, di cui all'articolo 2, della deliberazione ARG/gas 23/11, entro il 31 dicembre 2011;
  4. di comunicare la presente deliberazione, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Utilità e alla Cassa, per i seguiti di competenza;
  5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.


1 dicembre 2011

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni


Ufficio responsabile:

DMEG


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