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Data pubblicazione: 15 marzo 2011

Delibera 10 marzo 2011

ARG/com 16/11

Avvio di un procedimento per l’eventuale riconoscimento alla società Utilità S.p.A. dei corrispettivi divenuti inesigibili ai sensi dell’articolo 10 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2010, n. 3917

Visti:

  • la legge 14 novembre 1994, n. 481;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
  • l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754, come successivamente modificata e integrata (di seguito: ordinanza n. 3754/09);
  • l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2010, n. 3917 (di seguito: ordinanza n. 3917/10);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 ottobre 2001, n. 229/01, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente modificata e integrata.

Considerato che:

  • l'articolo 9 dell'ordinanza n. 3754/09 ha sospeso, per un periodo di 8 (otto) mesi decorrenti dal 5 aprile 2009, i termini di pagamento delle fatture per le forniture di gas naturale ed energia elettrica erogate nei Comuni della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, individuati nella medesima ordinanza;
  • ai sensi dell'articolo 10 dell'ordinanza n. 3917/10:
  • ­l'Autorità riconosce, all'impresa di vendita di energia elettrica e/o di gas naturale che ne fa istanza, i corrispettivi da questa fatturati al cliente finale di tipo industriale inadempiente, qualora ricorrano ambedue le seguenti condizioni:
    1. per effetto dell'ordinanza n. 3754/09 sia stato impossibile sospendere la fornitura del predetto cliente;
    2. il medesimo cliente, alla data di pubblicazione dell'ordinanza n. 3917/10, sia stato formalmente sottoposto a una procedura concorsuale;
  • ­il predetto riconoscimento è compiuto dall'Autorità a valere sui fondi disponibili presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico;
  • con nota in data 4 febbraio 2011 (prot. Autorità n. 3556), la società Utilità S.p.A. (di seguito: Utilità) ha presentato all'Autorità istanza ai sensi del citato articolo 10 dell'ordinanza n. 3917/10, con riferimento al credito maturato nei confronti di un cliente finale ammesso a procedura di concordato preventivo, per la fornitura di gas naturale erogata nel periodo 1 aprile - 30 novembre 2009;
  • non risultano ad oggi pervenute analoghe istanze da parte di altri operatori.

Ritenuto che:

  • ricorrano i presupposti per l'avvio di un procedimento volto ad accertare i presupposti per il riconoscimento dei corrispettivi dichiarati da Utilità nella citata istanza;
  • sia opportuno differire, ad esito del procedimento, la definizione delle modalità di copertura degli oneri rinvenienti dall'eventuale loro riconoscimento

 

DELIBERA

  1. di avviare un procedimento per l'eventuale riconoscimento a Utilità dei corrispettivi oggetto dell'istanza richiamata in motivazione;
  2. di prevedere che il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità;
  3. di fissare il termine ordinatorio per la conclusione del procedimento in 180 giorni dalla comunicazione della presente deliberazione;
  4. di prevedere che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimenti presso i locali della Direzione Mercati;
  5. di informare che chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione di cui al punto 6, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione di cui al punto 7 per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
  6. di comunicare la presente deliberazione, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Utilità, via Canova 19, 20145 Milano;
  7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

10 marzo 2011
Il Presidente: Guido Bortoni


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