Data pubblicazione: 28 ottobre 2011
Delibera 27 ottobre 2011
ARG/gas 150/11
Chiusura del procedimento, avviato con deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 10 marzo 2011, VIS 35/11, relativo al Comune di Vallerotonda (FR) e rinnovazione della medesima deliberazione in riferimento al Comune di Leonessa
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012, recante "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012", approvata con la deliberazione ARG/gas 159/08, come successivamente modificata e integrata (RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 64/09);
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, approvato con la deliberazione ARG/gas 64/09, come successivamente modificato e integrato (TIVG);
- la deliberazione 14 dicembre 2010, ARG/gas 235/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 235/10);
- la deliberazione 10 marzo 2011, VIS 35/11 (di seguito: deliberazione VIS 35/11).
Considerato che:
- con deliberazione ARG/gas 235/10, in assenza di elementi certi in relazione al sussistere delle condizioni previste dal comma 80.4 della RTDG per l'applicazione delle disposizioni contenute nella medesima RTDG, l'Autorità, ha sospeso il processo di determinazione delle tariffe per il servizio di distribuzione per la società MAXCOM GAS S.r.l. per l'anno 2011;
- con la deliberazione VIS 35/11 l'Autorità ha avviato un procedimento volto a:
- acquisire gli elementi che consentano di chiarire i rapporti concessori tra il comune di Vallerotonda (FR) e la società MAXCOM GAS S.r.l., al fine di valutare l'effettiva sussistenza delle condizioni previste dal comma 80.4 della RTDG;
- acquisire gli elementi che consentano di chiarire da quando e in quale forma sia svolto o sia stato svolto dalla società MAXCOM GAS S.r.l. o da altro soggetto intervenuto nel tempo, il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal gas naturale nel territorio comunale di Leonessa (RI), al fine di valutare se la medesima società abbia operato o stia operando in assenza delle comunicazioni previste, considerando anche l'esistenza nel medesimo territorio comunale della località "5395 - LEONESSA (RI) ** GPL" gestita dalla società ENI S.p.A.;
- acquisire, qualora sia verificata la sussistenza delle condizioni di cui ai due precedenti punti, gli elementi necessari che consentano di determinare, rispettivamente ai sensi dell'articolo 6, comma 6.1, della deliberazione n. 237/00, dell'articolo 12, comma 12.1, della deliberazione n. 173/04 e dell'articolo 7 di RTDG, il valore delle opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal gas naturale a mezzo di reti canalizzate per gli anni che vanno dall'anno di prima fornitura fino all'anno 2011 compreso, nei Comuni di Vallerotonda (FR) e di Leonessa (RI);
- accertare quali condizioni tariffarie ed economiche siano state effettivamente praticate dalla società MAXCOM GAS S.r.l., nei Comuni di Vallerotonda (FR) e di Leonessa (RI), in relazione allo svolgimento dei servizi di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale a mezzo di reti canalizzate;
- in relazione al punto a) del precedente alinea, dalle comunicazioni del 18 ottobre 2010 (prot. Autorità 35168 del 22 ottobre 2010) e del 29 marzo 2011 (prot. Autorità 9271 del 01 aprile 2011), risulta che il servizio di distribuzione di GPL nel territorio comunale del Comune di Vallerotonda (FR) è svolto in forza di una concessione edilizia n. 020 del 2 novembre 2004 e sulla base di contratti che non contengono vincoli di esclusiva per durata superiore a cinque anni; e che, conseguentemente, non ricorrono simultaneamente le condizioni previste dal secondo punto del comma 80.4 per le reti canalizzate non gestite in concessione;
- in relazione al punto b) e seguenti, sono emersi elementi contrastanti tali da non chiarire puntualmente le richieste dell'Autorità;
- in particolare, con nota del 29 marzo 2011 (prot. Autorità 9271 del 01 aprile 2011), la società MAXCOM GAS S.r.l ha dichiarato che:
- con contratto rep. n. 3205 rilasciato in data 26 febbraio 2003, il comune di Leonessa (RI) ha affidato all'Associazione Temporanea di Imprese costituita dalla società Lino Mascitti & figli s.r.l. e Centro servizi Apigas di Paris Luigi e Tamburri impianti s.n.c. (di seguito ATI), la concessione per la realizzazione e la gestione delle reti canalizzate per lo svolgimento del servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale nelle frazioni di Albanedo, Piedelpoggio, Viesci, Villa Carmine e Villa Colapietro del Comune di Leonessa (RI);
- in data 7 maggio 2004, MAXCOM GAS S.r.l subentrava ad Apigas nell'ATI e stipulava i contratti di fornitura con i clienti allacciati;
- con comunicazione del 16 febbraio 2006, il Comune di Leonessa ha ritenuto nulla e priva di ogni effetto la concessione, in ragione della sopravvenuta modifica nella composizione dell'ATI e ha apportato integrazioni e modifiche al contratto di concessione originario tali da causare la fuoriuscita di MAXCOM GAS S.r.l dall'ATI;
- con nota del 28 luglio 2011 (prot. Autorità 20237 del 28 luglio 2011), la Direzione Tariffe dell'Autorità ha richiesto informazioni al Comune di Leonessa (RI) circa la gestione del servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal gas naturale nel medesimo territorio comunale, considerando anche l'esistenza della località "5395 - LEONESSA (RI) ** GPL" gestita dalla società ENI S.p.A;
- con nota del 22 agosto 2011 (prot. Autorità 22633 del 2 settembre 2011) il comune di Leonessa (RI) ha:
- dichiarato di aver affidato all'ATI la concessione per la realizzazione e la gestione della rete canalizzata di distribuzione di gas GPL nelle frazioni di Terzone, Viesci, Piedelpoggio, Villa Massi, Villa Bigioni, Villa Alesse, Villa Lucci, Vindoli, Ocre, Villa Gizzi, Villa Pulcini e Villa Carmine del Comune di Leonessa;
- evidenziato che, in seguito a contenzioso, in data 1 ottobre 2008 i legali della società Lino Mascitti & figli s.r.l. hanno trasmesso alla società MAXCOM GAS S.r.l lettera di diffida all'esecuzione del servizio, invitando a trasmettere all'ATI tutta la documentazione relativa alle prestazioni svolte;
- non ha fornito indicazioni in relazione alle attività di ENI S.p.A. nel territorio comunale;
- con nota del 28 luglio 2011 (prot. Autorità 20238 del 28 luglio 2011) la Direzione tariffe dell'Autorità ha richiesto alla società ENI S.p.A in quale frazioni del Comune di Leonessa (RI) venisse svolto il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal gas naturale da parte della medesima società ENI S.p.A; e che la società ENI S.p.A non ha risposto alle richieste;
- dagli elementi raccolti:
- risulterebbe che la società MAXCOM GAS S.r.l, abbia svolto l'attività di distribuzione e misura di gas diversi dal gas naturale a mezzo di reti canalizzate almeno nelle frazioni di Albanedo, Piedelpoggio, Viesci, Villa Carmine e Villa Colapietro del Comune di Leonessa (RI) per un periodo temporale ancora da accertare;
- non si evince da chi e in quale periodo sia svolto o sia stato svolto il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal gas naturale a mezzo di reti canalizzate, nelle frazioni Terzone, Villa Massi, Villa Bigioni, Villa Alesse, Villa Lucci, Vindoli, Ocre, Villa Gizzi e Villa Pulcini del Comune di Leonessa;
- non è possibile alcun riscontro tra l'attività dell'ENI S.p.A. e il territorio del Comune di Leonessa.
Ritenuto che:
- con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, lettera a) della deliberazione VIS 35/11, sulla base degli elementi acquisiti, non ricorrano le condizioni previste dal comma 80.4 della RTDG e che, pertanto, il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal gas naturale nel comune di Vallerotonda (FR) non rientri nel campo di applicazione della RTDG;
- al fine di una puntuale ricostruzione delle responsabilità e degli obblighi sia necessario richiedere, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera a), della legge 481/95, informazioni e documenti relativi alle attività svolte nel Comune di Leonessa (RI) ai soggetti che sulla base delle risultanze ad oggi acquisite potrebbero risultare interessati, segnatamente: la MAXCOM GAS S.r.l., il Centro servizi Apigas di Paris Luigi e Tamburri impianti s.n.c., Lino Mascitti & figli S.r.l e la società ENI S.p.A;
- sia opportuno, in relazione a quanto indicato al punto precedente, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, lettere b), c) e d) della deliberazione VIS 35/11, prevedere un allungamento della durata del procedimento di ulteriori 180 (centottanta) giorni per acquisire gli elementi mancanti
DELIBERA
- sulla base degli elementi acquisiti durante il procedimento avviato con la deliberazione VIS 35/11 e in relazione a quanto previsto dal comma 80.4 della RTDG, di stabilire che il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal gas naturale nel comune di Vallerotonda (FR) non rientri nell'ambito di applicazione della medesima RTDG;
- in relazione alla necessità di acquisire gli elementi che consentano di definire puntualmente il perimetro delle responsabilità dei soggetti che hanno svolto il servizio di distribuzione di gas diversi dal gas naturale nel Comune di Leonessa, di prevedere una ulteriore durata di 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, del procedimento avviato con deliberazione VIS 35/11;
- di richiedere, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera a), della legge 481/95, informazioni e documenti relativi alle attività svolte nel Comune di Leonessa (RI), in relazione al servizio di distribuzione di gas diversi dal gas naturale, ai seguenti soggetti: MAXCOM GAS S.r.l., Centro servizi Apigas di Paris Luigi e Tamburri impianti s.n.c., Lino Mascitti & figli S.r.l ed ENI S.p.A.;
- in relazione a quanto previsto al punto 3 della presente deliberazione, di richiedere a ciascun soggetto interessato, entro il 30 novembre 2011, la trasmissione delle seguenti informazioni, corredate dalla documentazione comprovante le indicazioni fornite:
- attività svolta nel Comune di Leonessa (RI), con riferimento al servizio di distribuzione e fornitura di gas diversi dal gas naturale a mezzo di reti canalizzate;
- elenco delle frazioni nelle quali è stato svolto il servizio, indicando, per ciascuna di esse, il numero dei punti di riconsegna serviti in ciascun anno, la data di inizio e fine attività, i volumi di gas distribuito e le tariffe applicate;
- di comunicare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società MAXCOM GAS S.r.l., al Signor Alberto Rastelli, in qualità di liquidatore della società MAXCOM GAS S.r.l., alla società ENI S.p.A., alla società Lino Mascitti & figli S.r.l., alla società Centro servizi Apigas di Paris Luigi e Tamburri impianti S.n.c;
- di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comuni di Vallerotonda (FR) e di Leonessa (RI), in persona dei Sindaci pro tempore, ai fini dell'adozione degli atti e dei provvedimenti di competenza;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
27 ottobre 2011
IL PRESIDENTE
Guido Bortoni