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Data pubblicazione: 15 marzo 2011

Delibera 10 marzo 2011

VIS 35/11

Avvio di un’indagine conoscitiva e dell’eventuale procedimento per la determinazione delle opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate e per l’eventuale verifica delle condizioni economiche di fornitura di gas di petrolio liquefatti applicate dalla società MAXCOM GAS S.r.l.

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 237/00);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 173/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2008, ARG/gas 128/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 128/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
  • la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012, recante "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012", approvata con la deliberazione ARG/gas 159/08, come successivamente modificata e integrata (RTDG);
  • la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2009, ARG/gas 29/09;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 64/09);
  • il Testo integrato delle attività i vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, approvato con la deliberazione ARG/gas 64/09, come successivamente modificato e integrato (TIVG);
  • la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2010, ARG/gas 235/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 235/10).

Considerato che:

  • l'articolo 6, comma 1, della deliberazione n. 237/00 dispone che gli esercenti il servizio di distribuzione formulino e presentino annualmente una proposta tariffaria avente ad oggetto l'opzione tariffaria base e le eventuali opzioni tariffarie speciali, secondo uno schema definito dall'Autorità;
  • l'articolo 12, comma 12.1, della deliberazione n. 173/04, prevede che, entro il 30 giugno di ogni anno, gli esercenti degli ambiti riforniti a gas di petrolio liquefatto (GPL) trasmettano all'Autorità, anche con riferimento alle località in avviamento di cui all'articolo 2, commi 2.3 e 2.4, la proposta tariffaria dell'anno termico che decorre dall'ottobre successivo contenente il vincolo sui ricavi VRD;
  • con la deliberazione ARG/gas 128/08 l'Autorità ha prorogato per il periodo 1 ottobre 2008 - 31 dicembre 2008 la validità delle proposte tariffarie per il servizio di distribuzione di gas naturale e di gas diversi dal naturale approvate dall'Autorità per l'anno termico 2007-2008;
  • il comma 2.4 della deliberazione ARG/gas 159/08 ha previsto l'applicazione fino al 30 giugno delle tariffe di distribuzione approvate dall'Autorità per l'anno termico 2007-2008;
  • il comma 7.1 della RTDG prevede che entro il 15 ottobre di ciascun anno le imprese distributrici trasmettano all'Autorità una richiesta di determinazione della tariffa di riferimento;
  • per le determinazioni tariffarie relative all'anno 2009 il termine per la presentazione dei dati all'Autorità, di cui al comma 7.1 della RTDG è stato differito al 30 aprile 2009;
  • il comma 7.2 della RTDG prevede che la richiesta di determinazione della tariffa di riferimento sia presentata compilando la modulistica predisposta dalla Direzione Tariffe dell'Autorità;
  • la società MAXCOM GAS S.r.l. (di seguito: la società) non ha presentato richieste di determinazione della tariffa di riferimento alle scadenze previste per l'anno 2009 e 2010;
  • in data 30 settembre 2010 la Direzione Tariffe dell'Autorità ha reso disponibile attraverso il sistema telematico di raccolta accessibile dal sito internet dell'Autorità la modulistica di cui al precedente alinea, da utilizzare per la determinazione delle tariffe di distribuzione per l'anno 2011;
  • nell'ambito della predetta raccolta dati, la società ha comunicato di svolgere, ancorché in liquidazione, i servizi di distribuzione, misura e vendita di GPL nel Comune di Vallerotonda (FR), richiedendo chiarimenti circa i dati da inserire;
  • la Direzione Tariffe dell'Autorità, dopo aver verificato che nei propri archivi non risultava registrato lo svolgimento del servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale in capo alla società, ha richiesto alla medesima società chiarimenti sul servizio svolto nel Comune di Vallerotonda e di fornire eventuali elementi che consentano di valutare su quali altri Comuni la società abbia operato o stia operando;
  • con nota del 18 ottobre 2010 (prot. Autorità 35168 del 22 ottobre 2010) la società ha risposto ai quesiti di cui al precedente alinea dichiarando:
    • di essere titolare della rete canalizzata per la distribuzione di GPL presente nel territorio comunale del Comune di Vallerotonda (FR) in forza del permesso di costruzione n. 020 del 2 novembre 2004, di cui allega copia, rilasciato dal Comune medesimo e di non adottare clausole di forniturache prevedano un vincolo di esclusiva;
    • di aver curato per un breve periodo la fornitura di GPL nel comune di Leonessa (RI) nella rete canalizzata realizzata dall'associazione temporanea d'impresa (A.T.I.) di cui sarebbe mandataria la ditta Lino Mascitti & figli S.r.l. in forza dell'atto di concessione n. 3205 rilasciato alla suddetta A.T.I. in data 26 febbraio 2003 dal Comune di Leonessa;
  • con nota del 12 novembre 2010 (prot. Autorità 037468) la Direzione Tariffe dell'Autorità ha richiesto alla società precisazioni in merito alla propria partecipazione all'A.T.I. e all'attività svolta in relazione alla concessione di  cui al precedente alinea;
  • con la nota di cui al precedente alinea la Direzione Tariffe dell'Autorità ha inoltre richiesto alla società di confermare che i rapporti della società con gli utenti delle rete canalizzata per la distribuzione di GPL nel Comune di Vallerotonda (FR) non prevedano vincolo di esclusiva di durata superiore a cinque anni e che, in linea generale, non ricorrano le tre condizioni di cui al secondo punto del comma 80.4 della RTDG, chiedendo copia del contratto di fornitura standard;
  • la società non ha risposto alle richieste dell'Autorità;
  • con note del 12 novembre 2010 (prot. Autorità 037430 e prot. Autorità 37448) la Direzione Tariffe dell'Autorità ha richiesto rispettivamente al Comune di Vallerotonda (FR) e al Comune di Leonessa (RI) di fornire elementi informativi utili all'eventuale avvio di un'indagine conoscitiva ai fini della verifica delle condizioni tariffarie ed economiche applicate per i servizi di distribuzione, misura e vendita e del rispetto delle disposizioni previste dalle deliberazioni dell'Autorità;
  • i Comuni di Vallerotonda (FR) e di Leonessa (RI) non hanno risposto alle richieste dell'Autorità;
  • la Direzione Tariffe dell'Autorità ha verificato che nei propri archivi è presente la località denominata "5395 - LEONESSA (RI) ** GPL" con anno di prima fornitura 1997, in cui il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale è svolto dalla società ENI S.p.A.;
  • in assenza di elementi volti a verificare se la società svolge attività che rientrano nel campo di applicazione della RTDG, l'Autorità, nell'ambito della deliberazione ARG/gas 235/10, ha sospeso per la medesima società il processo di determinazione delle tariffe per il servizio di distribuzione per l'anno 2011.

Ritenuto che sia opportuno:

  • acquisire ulteriori elementi che consentano di chiarire i rapporti concessori tra il comune di Vallerotonda (FR) e la società, al fine di valutare l'effettiva sussistenza delle condizioni previste dal comma 80.4 della RTDG;
  • acquisire ulteriori elementi che consentano di chiarire da quando e in quale forma sia svolto o sia stato svolto dalla società, o da altro soggetto intervenuto nel tempo, il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale nel territorio comunale di Leonessa (RI), al fine di valutare se la medesima società abbia operato o stia operando in assenza delle comunicazioni previste, considerando anche l'esistenza nel medesimo territorio comunale della località "5395 - LEONESSA (RI) ** GPL" gestita dalla società ENI S.p.A.;
  • procedere, qualora sia verificata la sussistenza delle condizioni di cui ai due precedenti alinea, all'acquisizione degli elementi necessari che consentano di determinare, rispettivamente ai sensi dell'articolo 6, comma 6.1, della deliberazione n. 237/00, dell'articolo 12, comma 12.1, della deliberazione n. 173/04 e dell'articolo 7 di RTDG,  il valore delle opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate per gli anni che vanno dall'anno di prima fornitura fino all'anno 2011 nel Comune di Vallerotonda (FR) e nel Comune di Leonessa (RI);
  • accertare quali condizioni tariffarie siano state applicate in relazione al servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate di cui al punto precedente;
  • sempre in relazione all'attività svolta dalla società nel Comune di Vallerotonda (FR) e nel Comune di Leonessa (RI), accertare quali condizioni economiche siano state applicate in relazione allo svolgimento del servizio di vendita di gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane;
  • valutare, nei confronti della società la sussistenza degli estremi per l'apertura di un separato procedimento finalizzato all'accertamento di violazioni della normativa vigente in materia di svolgimento dei servizi di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e alla verifica dell'esistenza di profili di tipo sanzionatorio

DELIBERA

  1. di avviare un procedimento volto a:
    1. acquisire gli elementi che consentano di chiarire i rapporti concessori tra il comune di Vallerotonda (FR) e la società MAXCOM GAS S.r.l., al fine di valutare l'effettiva sussistenza delle condizioni previste dal comma 80.4 della RTDG;
    2. acquisire gli elementi che consentano di chiarire da quando e in quale forma sia svolto o sia stato svolto dalla società MAXCOM GAS S.r.l., o da altro soggetto intervenuto nel tempo, il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale nel territorio comunale di Leonessa (RI), al fine di valutare se la medesima società abbia operato o stia operando in assenza delle comunicazioni previste, considerando anche l'esistenza nel medesimo territorio comunale della località "5395 - LEONESSA (RI) ** GPL" gestita dalla società ENI S.p.A.;
    3. acquisire, qualora sia verificata la sussistenza delle condizioni di cui ai due precedenti punti, gli elementi necessari che consentano di determinare, rispettivamente ai sensi dell'articolo 6, comma 6.1, della deliberazione n. 237/00, dell'articolo 12, comma 12.1, della deliberazione n. 173/04 e dell'articolo 7 di RTDG,  il valore delle opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate per gli anni che vanno dall'anno di prima fornitura fino all'anno 2011 compreso nei Comuni di Vallerotonda (FR) di Leonessa (RI);
    4. accertare quali condizioni tariffarie ed economiche siano state effettivamente praticate dalla società MAXCOM GAS S.r.l.  nei Comuni di Vallerotonda (FR) di Leonessa (RI) in relazione allo svolgimento dei servizi di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate;
  2. di fissare in 180 (centottanta) giorni la durata del procedimento, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del presente provvedimento;
  3. di stabilire che i soggetti che possono partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del dPR n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Tariffe e della Direzione Mercati dell'Autorità;
  4. di rendere noto che i soggetti che partecipano al procedimento possono essere sentiti in audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, qualora ne facciano domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di comunicazione del presente provvedimento per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dello stesso decreto, e di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo decreto;
  5. di dare mandato al Direttore della Direzione Tariffe e al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità, per i seguiti di competenza;
  6. di comunicare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società MAXCOM GAS S.r.l.;
  7. di comunicare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento al Signor Alberto Rastelli in qualità di liquidatore della società MAXICOM GAS S.r.l.;
  8. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comuni di Vallerotonda (FR) e di Leonessa (RI) in persona dei Sindaci pro tempore, ai fini dell'adozione degli atti e dei provvedimenti di competenza;
  9. di trasmettere copia del presente provvedimento alla società ENI S.p.A. quale soggetto interessato dal presente provvedimento per i chiarimenti inerenti il comune di Leonessa (RI);
  10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

10 marzo 2011
Il Presidente Guido Bortoni


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