Data pubblicazione: 21 ottobre 2011
Delibera 20 ottobre 2011
ARG/elt 141/11
Chiusura del procedimento, avviato con deliberazione dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas 23 marzo 2011, ARG/elt 28/11, relativamente alle compensazioni convenzionali ai clienti finali, a seguito dell’istituzione della giornata festiva del 17 marzo 2011, per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante "Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia";
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 21 aprile 2011, n. 47, di conversione del decreto legge 22 febbraio 2011, n. 5 (di seguito: legge 47/11);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 27 giugno 2007, n. 156/07 e l'allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con la medesima deliberazione, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2011, ARG/elt 28/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 28/11).
Considerato che:
- in occasione del giorno 17 marzo 2011, la legge 47/11 ha istituito, limitatamente al corrente anno, la festività per i 150 anni dell'Unità d'Italia;
- con deliberazione ARG/elt 28/11, l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti circa l'eventuale individuazione di adeguate forme di compensazione convenzionale ai clienti finali, relativamente ai consumi del giorno 17 marzo 2011;
- in particolare, il giorno 17 marzo 2011 non risulta incluso nell'elenco dei giorni festivi indicati nella tabella 6 del TIV, che definisce le fasce orarie e conseguentemente non risulta che tutte le ore del citato giorno appartengono alla fascia oraria F3;
- affinché i misuratori elettronici (quasi 30 milioni in Italia) potessero rilevare i prelievi di energia elettrica del giorno 17 marzo 2011 come prelievi avvenuti in un giorno festivo, sarebbe stata necessaria la loro riprogrammazione, attività i cui tempi non sarebbero stati compatibili con l'istituzione, avvenuta meno di un mese prima, da parte del Legislatore, della festività del 17 marzo 2011, a prescindere dai costi della riprogrammazione che sono molto più alti rispetto ai potenziali benefici per i clienti finali della misura effettiva dei consumi in giornata festiva;
- pertanto, per quanto riguarda i clienti finali presso i cui punti di prelievo sono installati misuratori elettronici, i prelievi avvenuti il giorno 17 marzo 2011 tra le ore 7.00 e le ore 23.00 sono stati rilevati come prelievi effettuati nelle fasce orarie F1 e F2 (giorni feriali) e, nel caso in cui a tali clienti fossero applicati prezzi differenziati per fasce orarie, tali prelievi sono stati valorizzati ai prezzi previsti per tali fasce.
Considerato, inoltre, che:
- la rilevazione e la registrazione dell'energia elettrica prelevata dai clienti finali in ciascuna fascia oraria avviene su base mensile e la definizione di un'eventuale forma di compensazione convenzionale ai clienti finali relativamente al giorno 17 marzo 2011 risulterebbe inevitabilmente legata alla distribuzione convenzionale dei consumi in ciascuna fascia oraria di quel giorno e, pertanto, dovrebbe essere fatta sulla base del profilo di prelievo del cliente finale rilevato nel mese di marzo;
- il profilo di prelievo mensile del cliente finale non necessariamente coincide con il suo profilo di prelievo relativo al giorno 17 marzo 2011, per cui la compensazione convenzionale dovrebbe essere comunque effettuata sulla base di stime del consumo relativo al citato giorno;
- l'analisi per l'eventuale individuazione di adeguate forme di compensazione convenzionale deve essere distinta tra i clienti serviti nel mercato libero e i clienti serviti in maggior tutela, in quanto la modalità di trasferimento dei costi di approvvigionamento sui clienti finali è differente nei due mercati;
- l'analisi per l'eventuale individuazione di adeguate forme di compensazione convenzionale, in relazione alle potenziali distorsioni subite dai clienti finali, deve altresì tener conto dell'entità di tali distorsioni rispetto al costo di implementazione dell'eventuale compensazione.
Considerato, infine, che:
- nell'ambito del servizio di maggior tutela, i corrispettivi PED applicati ai clienti finali a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica sostenuti dagli esercenti il servizio, sono definiti dall'Autorità sulla base della stima dei costi di approvvigionamento della società Acquirente Unico S.p.A., nelle diverse ore appartenenti a ciascuna fascia oraria;
- eventuali errori di stima commessi, con riferimento ai corrispettivi PED applicati in un trimestre, una volta noti, vengono considerati al momento della definizione dei corrispettivi PED per i trimestri successivi e inclusi nel calcolo attraverso appositi meccanismi di recupero;
- al termine di ciascun anno solare gli errori di stima non interamente recuperati sono considerati nell'ambito dei meccanismi di perequazione di cui alla Sezione III del TIV;
- gli importi relativi ai meccanismi di recupero e di perequazione, sopra indicati, sono ripartiti in maniera uniforme sui clienti del servizio di maggior tutela, proporzionalmente all'energia elettrica dagli stessi prelevata;
- in base a quanto sopra esposto, poiché la stima compiuta in occasione della definizione dei corrispettivi PED applicati nel trimestre 1 gennaio - 31 marzo 2011 non ha tenuto in considerazione gli effetti sui costi di approvvigionamento dell'istituzione, per l'anno 2011, della festività del 17 marzo 2011, né poteva tenerne conto, essendo tali corrispettivi stati definiti ex ante entro il 31 dicembre 2010, tale errore è stato automaticamente corretto e considerato nella definizione dei corrispettivi applicati ai clienti in maggior tutela nei periodi trimestrali successivi;
- nell'ambito del mercato libero, i prezzi applicati ai clienti finali sono definiti dalla contrattazione tra le parti e, poiché riflettono le condizioni di mercato attese nel momento di proposta e sottoscrizione del contratto, potrebbero non tenere conto della variazione del livello dei prezzi medi di approvvigionamento connessa alla previsione della festività del 17 marzo 2011;
- per poter quantificare l'impatto della mancata riprogrammazione dei misuratori elettronici sui singoli clienti finali serviti nel mercato libero, occorre fare riferimento ai corrispettivi che sarebbero stati applicati qualora nel momento di proposta e sottoscrizione del contratto fosse stato noto che il 17 marzo 2011 era da considerare giorno festivo e valutare se e in che misura essi differiscano da quelli effettivamente applicati;
- per poter procedere in base a quanto sopra indicato occorrerebbe, in linea di principio, richiedere a ciascun venditore del mercato libero, relativamente a ciascun contratto dal medesimo sottoscritto che preveda prezzi differenziati per fasce orarie, di indicare per ciascuna di tali fasce:
- il prezzo applicato ai clienti finali in base a quanto stabilito dal contratto;
- il prezzo che sarebbe stato applicato qualora al momento della sottoscrizione del contratto fosse stato noto che il 17 marzo 2011 era da considerare giorno festivo, se differente dal prezzo di cui sopra
- e, nel caso in cui la differenza tra i due prezzi risulti positiva, calcolare la compensazione spettante al cliente finale;
- la procedura illustrata risulta soggetta ad elementi di incertezza legati alla definizione del prezzo ipotetico che sarebbe stato applicato qualora al momento della sottoscrizione del contratto fosse stato noto che il 17 marzo 2011 era da considerare giorno festivo;
- anche qualora il prezzo ipotetico di cui al precedente alinea fosse stimato in via convenzionale e predefinito, la procedura illustrata risulterebbe comunque estremamente onerosa, specie se confrontata con la stima dell'impatto della mancata riprogrammazione sulla spesa dei clienti finali;
- in particolare, per quanto attiene i clienti domestici, dal confronto tra il prezzo del mercato a pronti (PUN) del giorno 17 marzo 2011 e i valori del PUN degli altri giovedì feriali del mese di marzo, tenuto conto della distribuzione media dei prelievi dei clienti domestici e del livello giornaliero di tali prelievi, calcolato con riferimento al cliente tipo con consumo pari a 2.700 kWh di energia elettrica all'anno, la stima dell'impatto della mancata riprogrammazione è quantificabile in un risparmio di meno di 10 centesimi di euro per tale cliente tipo.
Ritenuto che:
- l'effetto della mancata riprogrammazione dei misuratori elettronici:
- per i clienti del servizio di maggior tutela, abbia avuto un impatto annullato dai meccanismi automatici di recupero;
- per i clienti del mercato libero, abbia avuto un impatto di entità trascurabile, specie se confrontato con l'onerosità dell'eventuale implementazione della compensazione convenzionale;
- non sia opportuno prevedere ulteriori forme di compensazione convenzionale ai clienti finali relativamente al giorno del 17 marzo 2011, anche tenuto conto che le ipotesi relative alla distribuzione del consumo dei clienti in tale giorno sarebbero convenzionali e, pertanto, tali da ripartire, in modo errato, la potenziale compensazione sul singolo cliente e tenuto conto altresì degli oneri conseguenti all'implementazione delle citate forme di compensazione
DELIBERA
- di chiudere il procedimento avviato con la deliberazione ARG/elt 28/11 disponendo che:
- nell'ambito del servizio di maggior tutela, non occorra una compensazione ulteriore rispetto a quanto già automaticamente recuperato attraverso la definizione dei prezzi applicati ai clienti finali;
- nell'ambito del mercato libero, non sia opportuno procedere ad alcun intervento compensativo, alla luce delle attività amministrative e dei relativi costi connessi a un eventuale meccanismo di compensazione ed in considerazione dell'impatto, stimato in maniera semplificata e convenzionale, che la mancata riprogrammazione ha mediamente avuto sulla spesa dei clienti finali;
- di prevedere che il Direttore della Direzione Mercati, d'intesa con il Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Sevizio, organizzi un incontro con le associazioni rappresentative dei clienti finali, al fine di illustrare il presente provvedimento;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
20 ottobre 2011
IL PRESIDENTE
Guido Bortoni