Data pubblicazione: 28 marzo 2011
Delibera 23 marzo 2011
ARG/elt 28/11
Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di eventuale individuazione di adeguate forme di compensazione convenzionale ai clienti finali relativamente al giorno del 17 marzo 2011
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legge 22 febbraio 2011, n. 5 (di seguito: decreto legge n. 5 del 2011);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 27 giugno 2007, n. 156/07 e l'Allegato A (TIV) alla medesima;
- il verbale della 664a riunione di Autorità.
Considerato che:
- il decreto legge n. 5 del 2011 ha previsto che, limitatamente all'anno 2011, il giorno 17 marzo 2011 è considerato giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260;
- la tabella 6 del TIV definisce le fasce orarie prevedendo, in particolare, che la fascia oraria F3 comprenda tutte le ore della giornata relativamente ai giorni di domenica e ai giorni festivi indicati nella medesima tabella, che non includono il giorno 17 marzo 2011;
- l'articolo 19.7 del TIV prevede che le imprese distributrici siano tenute a programmare il misuratore elettronico messo in servizio in modo tale da registrare ai fini del dispacciamento i dati differenziati per le fasce orarie previste nella tabella 6 del TIV;
- ai fini dell'inclusione delle ore dell'intera giornata del giorno 17 marzo 2011 nelle ore della fascia oraria F3 sarebbe stato quindi necessario che le imprese distributrici effettuassero la riprogrammazione di tutti misuratori elettronici messi in servizio prima della medesima data;
- per effettuare la completa riprogrammazione di tutti i misuratori elettronici messi in servizio, più di 25 milioni, è necessario un tempo di circa un anno; e che tali tempi non sono compatibili con la data di emanazione del decreto legge n. 5 del 2011, rendendo la riprogrammazione in tempo utile impossibile;
- l'attività di riprogrammazione necessaria a tali fini sarebbe stata verosimilmente molto più onerosa rispetto ai potenziali benefici per i clienti finali.
- in assenza della suddetta riprogrammazione, non è possibile determinare la distribuzione nelle diverse fasce orarie dei prelievi del giorno 17 marzo, e ciò comporta che l'unica tipologia di intervento disponile consista nella quantificazione di un eventuale ristoro di tipo convenzionale;
- in data 16 marzo 2011, come risulta dal verbale della 664a riunione di Autorità, il Collegio ha incaricato gli uffici di verificare l'opportunità e la praticabilità degli interventi di cui al punto precedente;
Considerato inoltre che
- i prezzi registrati nel mercato del giorno prima nelle diverse ore del giovedì 17 marzo 2011 sono stati caratterizzati da livelli mediamente inferiori a quelli che hanno caratterizzato il giorno precedente così come il giovedì della settimana precedente; e che, pertanto, sulla base di una prima analisi è lecito ritenere che i prezzi registrati nel mercato del giorno prima con riferimento al 17 marzo 2011 siano stai inferiori a quanto sarebbero stati se tale giorno non fosse stato dichiarato giorno festivo;
- ai clienti finali serviti in maggior tutela sono applicati corrispettivi PED differenziati per le diverse fasce orarie e tali corrispettivi sono determinati sulla base dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica sostenuti dalla società Acquirente Unico S.p.A. (di seguito: Acquirente Unico) nelle diverse ore appartenenti a ciascuna fascia oraria;
- la variazione del livello dei prezzi sul mercato del giorno prima nelle diverse ore del 17 marzo 2011 si traduce in una variazione del costo di approvvigionamento sostenuto dall'Acquirente unico e, conseguentemente, la corrispondente riduzione viene già considerata nell'ambito della determinazione dei valori medi dei corrispettivi delle condizioni economiche relative al servizio di maggior tutela determinate dall'Autorità e pertanto l'impatto della mancata riprogrammazione è mediamente prossima a zero;
- i corrispettivi applicati ai clienti finali serviti nel mercato libero riflettono le condizioni di mercato attese nel momento di proposta e sottoscrizione del contratto e potrebbero non riflettere la variazione del livello dei prezzi sul mercato del giorno prima relativamente al 17 marzo 2011;
- al fine di una corretta quantificazione dell'impatto della mancata riprogrammazione sui singoli clienti finali serviti nel mercato libero, si debba fare riferimento ai corrispettivi che sarebbero stati applicati qualora nel momento di proposta e sottoscrizione del contratto fosse stato noto che il 17 marzo 2011 era da considerare giorno festivo.
Ritenuto che sia necessario:
- avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti circa l'eventuale individuazione di adeguate forme di compensazione convenzionale ai clienti finali relativamente al giorno del 17 marzo 2011;
- tenere conto, nell'ambito del procedimento, dell'onerosità delle diverse soluzioni prospettate rispetto al potenziale beneficio a favore di ciascun cliente finale
DELIBERA
- di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti circa l'eventuale individuazione di adeguate forme di compensazione convenzionale ai clienti finali relativamente al giorno del 17 marzo 2011;
- di dare mandato al Direttore Responsabile della Direzione Mercati dell'Autorità per i seguiti di competenza;
- di prevedere che il suddetto procedimento abbia termine il 31 maggio 2011;
- di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
23 marzo 2011
Il Presidente: Guido Bortoni