Data pubblicazione: 07 novembre 2011
Delibera 13 ottobre 2011
VIS 94/11
Avvio di un procedimento nei confronti di Acos S.p.A. per l’accertamento di una violazione in materia di pronto intervento gas
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'articolo 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, come successivamente modificata ed integrata, di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009 - 2012" (di seguito: RQDG);
- la deliberazione dell'Autorità 7 febbraio 2011, VIS 22/11 (di seguito: deliberazione VIS 22/11);
- la deliberazione dell'Autorità 7 aprile 2011, GOP 17/11.
Considerato che:
- l'articolo 25 della RQDG prevede, in capo alle imprese distributrici, una serie di obblighi relativi al servizio di pronto intervento, fra cui quello di dotarsidi "adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, in conformità alle norme tecniche vigenti in materia" (articolo 25, comma 1, lettera a);
- con deliberazione VIS 22/11, l'Autorità ha approvato un programma di cinquanta controlli, nei confronti di imprese distributrici di gas, mediante chiamate telefoniche al servizio di pronto intervento e successive verifiche ispettive, con sopralluogo presso le imprese distributrici, scelte anche in base agli esiti dei predetti controlli;
- in attuazione di tale programma, imilitaridel Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanzahannoeffettuato, nel periodo 22 marzo - 8 maggio 2011, chiamate telefoniche nei confronti delle suddette imprese distributrici; successivamente l'Autorità, in collaborazione con la Guardia di Finanza, ha effettuato alcune ispezioni presso le imprese distributrici che, all'esito delle chiamate telefoniche, hanno evidenziato anomalie nel servizio di pronto intervento;
- dalla verifica ispettiva, effettuata nei giorni 5 e 6 luglio 2011 presso Acos S.p.A., è emerso che, in violazione dell'articolo 25, comma 1, lettera a) della RQDG, la società non dispone di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per far fronte alle richieste di pronto intervento; in particolare, con riferimento a tre tentativi di chiamata telefonica del 4 aprile 2011, durante i quali non è stato possibile effettuare la conversazione con un operatore di pronto intervento, la società ha dichiarato di non essere in grado di fornire chiarimenti, ipotizzando che la causa sia da ricondurre ad una "momentanea ed isolata indisponibilità dell'operatore di pronto intervento (tecnico reperibile)";
- la società ha dichiarato, altresì, di disporre, per tutti gli impianti di distribuzione da essa gestiti, di un unico recapito telefonico con linea fissa, dedicato al servizio di pronto intervento;
- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio di un procedimento per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Acos S.p.A.
DELIBERA
- è avviato un procedimento, nei confronti di Acos S.p.A., per accertare la violazione della disposizione di cui in motivazione ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Affari Giuridici e Contenzioso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dell'Allegato A alla deliberazione GOP 17/11 e del punto 7.3 dell'Allegato B della medesima deliberazione;
- il termine di durata dell'istruttoria è di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della presente deliberazione;
- il provvedimento finale sarà adottato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
- i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Affari Giuridici e Contenzioso;
- coloro che partecipano al procedimento, producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
- chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre, dalla data di comunicazione della presente deliberazione, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01 e, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
- il presente atto è comunicato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, ad Acos S.p.A., Corso Italia 49, 15067 Novi Ligure (AL) e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
13 ottobre 2011
Il Presidente
Guido Bortoni