Data pubblicazione: 18 febbraio 2011
Delibera 07 febbraio 2011
VIS 22/11
Approvazione del programma di controlli telefonici e di verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas in materia di pronto intervento
Visti:
- la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009;
- l'articolo 2, commi 12, lettera g) e 22 della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 luglio 2004, n. 125/04 (di seguito: deliberazione n. 125/04);
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2005, n. 157/05 (di seguito: deliberazione n. 157/05);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2005, n. 273/05 (di seguito: deliberazione n. 273/05), recante approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa);
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2006, n. 164/06 (di seguito: deliberazione n. 164/06);
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2008, VIS 63/08 (di seguito: deliberazione VIS 63/08);
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08 come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione ARG/gas 120/08) e, in particolare, l'allegato Testo Unico - Parte I (di seguito: RQDG);
- la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2009, VIS 12/09 (di seguito: deliberazione VIS 12/09);
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2009, VIS 80/09 (di seguito: deliberazione VIS 80/09);
- la deliberazione dell'Autorità 7 aprile 2010, VIS 19/10 (di seguito: deliberazione VIS 19/10);
- le deliberazioni dell'Autorità 1 dicembre 2010, VIS 169/10, VIS 170/10, VIS 171/10, VIS 172/10 e VIS 173/10 (di seguito: deliberazioni VIS 169/10, VIS 170/10, VIS 171/10, VIS 172/10 e VIS 173/10);
- il parere del Consiglio di Stato del 7 dicembre 2010, n. 5388;
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2010, GOP 75/10;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2010, VIS 195/10 (di seguito: deliberazione VIS 195/10);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2010, GOP 82/10 con cui l'Autorità ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2011.
Considerato che:
- l'articolo 2, comma 22, della legge n. 481/95 prevede che le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
- il servizio di pronto intervento gas costituisce un servizio essenziale per la sicurezza dei cittadini e dei clienti finali del gas;
- solo attraverso tale servizio, se svolto tempestivamente e nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'Autorità con la deliberazione ARG/gas 120/08 e delle Linee Guida predisposte del Comitato Italiano Gas e pubblicate dall'Uni, si possono evitare incidenti da gas che potrebbero avere conseguenze molto gravi;
- il servizio di pronto intervento gas è il canale utilizzato per effettuare i controlli della qualità del gas distribuito, in particolare per quanto riguarda il grado di odorizzazione, svolti dal Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza con il supporto tecnico e le attrezzature della Stazione Sperimentale per i Combustibili;
- nel corso delle campagne dei controlli tecnici della qualità del gas svolti ai sensi delle deliberazioni n. 125/04, n. 157/05, n. 164/06, VIS 63/08 e VIS 80/09 si sono verificate delle mancate collaborazioni dovute anche a mancate risposte del centralino di pronto intervento o a disfunzioni dello stesso;
- la RQDG ha definito la regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo 1 gennaio 2009 - 31 dicembre 2012, prevedendo tra l'altro che entro il 2012 tutte le imprese distributrici debbano partecipare alla disciplina dei recuperi di sicurezza con conseguenti premi o penalità a seconda del superamento o meno degli obiettivi di miglioramento definiti dall'Autorità;
- il servizio di pronto intervento gas è altresì il canale al quale pervengono all'impresa distributrice le segnalazioni riguardanti le dispersioni di gas, attraverso il quale verificare i recuperi di sicurezza del servizio;
- con comunicazione interna in data 7 febbraio 2011 (prot. DCQS/02/11) la Direzione Consumatori e Qualità del Servizio ha trasmesso alla Direzione Vigilanza e Controllo l'elenco di 50 (cinquanta) imprese distributrici, dei relativi impianti di distribuzione e dei rispettivi numeri di pronto intervento e indirizzi internet da utilizzare per sottoporre a controllo telefonico il corretto funzionamento del centralino di pronto intervento;
- con successiva comunicazione interna la Direzione Consumatori e Qualità del Servizio trasmetterà alla Direzione Vigilanza e Controllo l'elenco delle imprese distributrici e dei relativi impianti di distribuzione da sottoporre a verifica ispettiva con sopralluogo, scelte anche dall'elenco di cui al precedente alinea, in base all'esito dei controlli telefonici;
- con le deliberazioni VIS 12/09 e VIS 19/10 sono stati approvati rispettivamente i programmi di controlli telefonici e di verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas in materia di pronto intervento, effettuati nel corso del 2009 e del 2010;
- al fine di dare attuazione al programma approvato con le deliberazioni VIS 12/09 e VIS 19/10 è stata predisposta la procedura per lo svolgimento dei controlli telefonici e delle verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas in materia di pronto intervento;
- l'effettuazione dei controlli ai sensi delle deliberazioni VIS 12/09 e VIS 19/10 ha confermato la validità della procedura sopra citata;
- nel corso del 2010, con le deliberazioni VIS 169/10, VIS 170/10, VIS 171/10, VIS 172/10 e VIS 173/10, l'Autorità ha irrogato cinque sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge n. 481/95, nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas per violazione degli obblighi in materia di pronto intervento gas;
- nel corso del 2010, con la deliberazione VIS 195/10, l'Autorità ha avviato cinque istruttorie formali nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas per violazione degli obblighi in materia di pronto intervento gas.
Considerato altresì che:
- i controlli telefonici e le verifiche ispettive hanno lo scopo di accertare, tra l'altro, la corretta applicazione da parte delle imprese distributrici di gas delle disposizioni dell'Autorità in materia di pronto intervento;
- l'approvazione da parte dell'Autorità del programma di controlli telefonici e di verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas in materia di pronto intervento risponde a criteri di ordinaria amministrazione al fine di consentirne il completamento entro il corrente anno.
Ritenuto che:
- sia necessario continuare la vigilanza affinché le imprese distributrici di gas non adottino soluzioni opportunistiche tese ad eludere le disposizioni dell'Autorità con gravi rischi per la sicurezza dei cittadini e dei clienti finali del gas;
- sia opportuno, al fine di massimizzare l'efficacia degli accertamenti sul servizio di pronto intervento, confermare che essi siano articolati in due fasi sequenziali:
- controlli mediante chiamate telefoniche al servizio di pronto intervento;
- verifiche ispettive con sopralluogo presso le imprese distributrici scelte anche in base agli esiti della fase a);
- sia opportuno dare mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità affinché pubblichi la procedura per lo svolgimento dei controlli telefonici e delle verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas in materia di pronto intervento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), comunicandola alle principali Associazioni di categoria dei distributori di gas, al fine di garantirne la conoscenza e l'ordinato svolgimento
DELIBERA
- di approvare il programma di n. 50 (cinquanta) controlli nei confronti di imprese distributrici di gas mediante chiamate telefoniche al servizio di pronto intervento e delle successive verifiche ispettive con sopralluogo presso le imprese distributrici scelte anche tra le suddette 50 (cinquanta) in base agli esiti dei controlli mediante chiamate telefoniche, da attuare nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore del presente provvedimento ed il 31 dicembre 2011;
- di disporre che i controlli mediante chiamate telefoniche e le singole verifiche ispettive di cui al programma precedente siano effettuati congiuntamente, o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa, previa notifica, nel caso di verifiche ispettive, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi al singolo operatore interessato, di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
- di notificare il presente provvedimento mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento alle imprese distributrici interessate dalle verifiche ispettive;
- di dare mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità, di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviate le lettere di incarico di cui all'articolo 5 del Protocollo di Intesa e gli avvisi di cui al precedente punto 2;
- di dare mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità affinché pubblichi la procedura per lo svolgimento dei controlli telefonici e delle verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas in materia di pronto intervento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), comunicandola alle principali Associazioni di categoria dei distributori di gas, al fine di garantirne la conoscenza e l'ordinato svolgimento;
- di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul titolo I, categoria IV, capitolo 154, del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio - 31 dicembre 2011;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
7 febbraio 2011
Il Presidente: Alessandro Ortis