Data pubblicazione: 08 giugno 2011
Delibera 01 giugno 2011
VIS 63/11
Chiusura del procedimento avviato nei confronti di Energetica S.r.l. con deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 21 giugno 2010, VIS 43/10
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità ARG/gas 159/08, recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012" (di seguito: RTDG), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2009, ARG/gas 29/09;
- la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2009, ARG/gas 79/09;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, VIS 169/09;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, ARG/gas 197/09;
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2010, VIS 43/10.
Fatto
- Con deliberazione 21 giugno 2010, VIS 43/10, l'Autorità ha avviato procedimenti sanzionatori nei confronti di sedici imprese di distribuzione di gas, tra le quali Energetica S.r.l. (di seguito: Energetica), per mancata ottemperanza a richieste di informazioni nell'ambito delle attività relative alla determinazione delle tariffe di distribuzione di gas per l'anno 2009.
- In particolare, Energetica risultava non aver ottemperato alla richiesta di informazioni inviata dagli uffici dell'Autorità in data 29 gennaio 2010 (prot. 4504), in applicazione dell'art. 2 della deliberazione 21 dicembre 2009, ARG/gas 197/09.
- Con e-mail 28 giugno 2010 Energetica ha inoltrato agli Uffici dell'Autorità propria e-mail inviata in data 22 marzo 2010 in risposta alla richiesta di informazioni di cui sopra.
- Valutazione giuridica
- L'esame dei dati contenuti nelle richieste di determinazione delle tariffe di distribuzione di gas per l'anno 2009 inviate all'Autorità dalle imprese di distribuzione - ai sensi dell'art. 7 dell'Allegato A della deliberazione 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 e dell'art. 2, comma 1 della stessa deliberazione, come modificato dalla deliberazione 16 marzo 2009, ARG/gas 29/09 - ha evidenziato forti scostamenti rispetto ai dati trasmessi dai distributori ai fini della determinazione delle tariffe di distribuzione gas per l'anno termico 2007-2008.
- In ragione di tali scostamenti, l'Autorità, con deliberazione 30 giugno 2009, ARG/gas 79/09 ha avviato un'indagine conoscitiva sui dati trasmessi dalle imprese distributrici di gas naturale e di gas diversi, dando mandato al Direttore della Direzione Tariffe e al Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità per i seguiti di rispettiva competenza.
- All'esito dell'indagine conoscitiva - chiusa con deliberazione 21 dicembre 2009, VIS 169/09 - l'Autorità, con deliberazione ARG/gas 197/09, ha provveduto all'approvazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura gas per l'anno 2009, ed in particolare a determinare tariffe provvisorie di ufficio per le imprese che continuavano a presentare le suddette criticità, ed ha altresì dato mandato al Direttore della Direzione Tariffe di compiere ulteriori approfondimenti, tra l'altro, nei confronti di quelle imprese che presentavano criticità relativamente alla stratificazione degli incrementi patrimoniali dichiarati.
- In particolare, l'art. 2 della deliberazione ARG/gas 197/09 ha previsto che il Direttore della Direzione Tariffe inviasse, entro il mese di gennaio 2010 alle imprese in questione, richieste di informazioni, alle quali le imprese avrebbero dovuto rispondere entro il 31 marzo 2010 (art. 2, commi 2 e 3), precisando altresì che in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni richieste, ovvero nel caso fossero fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri, sarebbero state applicabili le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 2, comma 20, lett. c) della legge n. 481/95 (art. 2, comma 4).
- Con lettera 29 gennaio 2010 (prot. 4504) la Direzione Tariffe ha inviato, tra gli altri esercenti, a Metanalpi Valsusa S.r.l. (incorporata in Energetica) la detta richiesta, precisando che sarebbero state prese in considerazione solo le risposte inviate entro il 31 marzo 2010 all'indirizzo di posta elettronica delibera197-09@autorita.energia.it, recanti come oggetto "Approfondimenti ex articolo 2 deliberazione ARG/gas 197/09 - ID 1002" e contenenti in allegato (nel caso in cui si fossero rese necessarie ulteriori rettifiche rispetto ai dati precedentemente trasmessi) il "questionario 2009" completo.
- Dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria, ed in particolare dall'email inviata in data 28 giugno 2010 dall'esercente, risulta che quest'ultimo, in data 22 marzo 2010, ha inviato agli Uffici dell'Autorità la risposta alla richiesta di informazioni, per il tramite di un sistema di posta elettronica certificata, che tuttavia non avrebbe inoltrato al corretto indirizzo di posta elettronica dell'Autorità la risposta medesima.
- Questa circostanza non è tuttavia imputabile all'esercente che ha confidato nella "ricevuta di accettazione" da parte del gestore di posta elettronica certificata, traendone senza colpa conferma del buon esito dell'invio.
- Pertanto, la fattispecie di cui all'art. 2, comma 20, lett. c) della legge n. 481/95 - mancata ottemperanza a richieste di informazioni dell'Autorità - non risulta integrata sotto il profilo soggettivo
DELIBERA
- non si ravvisa la violazione di cui all'art. 2, comma 20, lett. c) della legge n. 481/95;
- il presente provvedimento sarà notificato mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento a Energetica S.r.l., via Sottoripa 7, 16124 Genova (GE) e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
1 giugno 2011
Il Presidente
Guido Bortoni