Data pubblicazione: 28 giugno 2010
Delibera 21 giugno 2010
VIS 43/10
Avvio di sedici procedimenti sanzionatori per mancata ottemperanza a richieste di informazioni rilevanti ai fini dell’approvazione delle tariffe di distribuzione di gas 2009
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 21 giugno 2010
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito, l'Autorità) 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità ARG/gas 159/08, recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012" (di seguito, RTDG), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2009, ARG/gas 29/09;
- la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2009, ARG/gas 79/09;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, VIS 169/09;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, ARG/gas 197/09;
- la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2010, GOP 36/10.
Considerato che:
- ai sensi dell'art. 7 della RTDG e dell'art. 2, comma 1 della deliberazione ARG/gas 159/08, come modificato dalla deliberazione ARG/gas 29/09, le imprese distributrici di gas trasmettono all'Autorità, entro il 30 aprile 2009, la richiesta di determinazione della tariffa di riferimento per l'anno 2009;
- a seguito di una prima analisi dei dati contenuti nelle richieste di determinazione della tariffa per l'anno 2009 inviate dalle imprese di distribuzione, l'Autorità ha rilevato dei forti scostamenti, tra l'altro, rispetto ai dati precedentemente trasmessi dagli esercenti ai fini della determinazione delle tariffe per l'anno termico 2007-2008;
- in ragione di tali scostamenti, l'Autorità, con deliberazione ARG/gas 79/09 ha avviato un'indagine conoscitiva sui dati trasmessi dalle imprese distributrici di gas naturale e di gas diversi;
- in particolare, l'indagine si è concentrata sull'analisi della stratificazione sia degli incrementi patrimoniali relativi alla realizzazione delle reti di distribuzione che dei contributi pubblici eventualmente erogati per il finanziamento delle medesime reti di distribuzione;
- la relazione conclusiva allegata alla deliberazione VIS 169/09 - con la quale l'Autorità ha chiuso l'indagine conoscitiva - ha evidenziato diverse incongruenze, lacune e contraddizioni nella posizione di molte delle imprese di distribuzione esaminate;
- all'esito dell'indagine conoscitiva, l'Autorità, con deliberazione ARG/gas 197/09, ha provveduto all' "Approvazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura gas per l'anno 2009", ed in particolare a determinare tariffe provvisorie di ufficio per le imprese che continuavano a presentare le suddette criticità;
- contestualmente, l'Autorità ha dato mandato al Direttore della Direzione Tariffe di compiere i necessari approfondimenti:
- per le 115 imprese di cui alle Tabelle 5, 6, 7, 8 e 9 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 197/09 (ossia per le imprese che presentavano criticità relativamente alla stratificazione degli incrementi patrimoniali dichiarati), "procedendo a un'estensione del campione di località selezionato per le verifiche di corrispondenza tra dati dichiarati e dati contabili" (art. 2, comma 1);
- per le 90 imprese che gestiscono le 483 località di cui alla Tabella 14 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 197/09 (ossia per le imprese che presentavano criticità relativamente alla stratificazione dei contributi pubblici ricevuti), "al fine di verificare la possibilità di riconciliare il dato riportato nell'elenco MEF [Ministero dell'Economia e delle Finanze] con il dato riportato nei questionari trasmessi all'Autorità" (art. 4, comma 1);
- al fine di consentire gli approfondimenti di cui all'alinea precedente, con la deliberazione ARG/gas 197/09 l'Autorità ha disposto che il Direttore della Direzione Tariffe inviasse entro il mese di gennaio 2010 alle imprese in questione richieste di informazioni, alle quali le imprese avrebbero dovuto rispondere entro il 31 marzo 2010 (art. 2, commi 2 e 3 e art. 4, commi 1 e 2);
- nei medesimi artt. 2 e 4 della suddetta deliberazione si precisa che in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni richieste, ovvero nel caso di informazioni o documenti non veritieri sonoapplicabili le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 2, comma 20, lett. c) della legge n. 481/95;
- in applicazione degli artt. 2 e 4 della deliberazione ARG/gas 197/09, la Direzione Tariffe ha inviato le suddette richieste di informazioni alle imprese di cui alle Tabelle 6, 9 e 14 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 197/09 rispettivamente con lettere 29 gennaio 2010 (prot. n. 4504 e 4549) e 27 gennaio 2010 (prot. n. 4088);
- le imprese di cui agli Allegati A e B alla presente deliberazione non hanno risposto alle suddette richieste di informazioni e ciò costituisce presupposto per l'avvio di procedimenti sanzionatori nei loro confronti
DELIBERA
- sono avviati sedici procedimenti sanzionatori nei confronti delle imprese elencate nell'Allegato A e nell'Allegato B alla presente deliberazione, per accertare l'illecito consistente nella mancata ottemperanza alle richieste di informazioni di cui in motivazione e per irrogare a ciascuna impresa la relativa sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
- il responsabile dei procedimenti è il Direttore della Direzione Legislativo e Legale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione GOP 36/10 e del punto 5 dell'Allegato B della medesima deliberazione;
- il termine di durata delle istruttorie è di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento del presente provvedimento;
- i provvedimenti finali saranno adottati entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine delle istruttorie, fissato ai sensi del precedente punto 3;
- i soggetti che hanno titolo per partecipare ai procedimenti, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Legislativo e Legale;
- coloro che partecipano ai procedimenti producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
- chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
- il presente provvedimento sarà comunicato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle società di cui all'Allegato A e all'Allegato B e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
21 giugno 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis
Allegati: