Data pubblicazione: 23 maggio 2011
Delibera 19 maggio 2011
ARG/elt 62/11
Determinazione delle aliquote definitive di integrazione tariffaria relative agli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 per l’impresa elettrica minore non trasferita all’Enel S.p.A. Odoardo Zecca S.r.l.
Visti:
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE);
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/91) ed in particolare l'articolo 7;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 13 gennaio 1987, n. 2 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 20 gennaio 1987;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 26 luglio 2000, n. 132/00;
- la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2000, n. 182/00 (di seguito: deliberazione n. 182/00);
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2004 n. 145/04 (di seguito: deliberazione n. 145/04);
- la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2005, n. 254/05 (di seguito: deliberazione n. 254/05);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 288/05 (di seguito: deliberazione n. 288/05);
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2006, n. 208/06, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 208/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07), come successivamente modificata e integrata, recante il "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2008-2011" (di seguito: TIT),;
- la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2008, VIS 6/08;
- la deliberazione dell'Autorità 12 aprile 2010, ARG/elt 72/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 72/10);
- il documento per la consultazione 2 agosto 2007 recante "Tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo 2008-2011" - Atto n. 34/07 (di seguito: documento per la consultazione 2 agosto 2007);
- le comunicazioni della Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) relative al procedimento istruttorio per la determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria per gli anni dal 1999 al 2004 dell'impresa elettrica minore Odoardo Zecca S.r.l., e in particolare le comunicazioni 23 marzo 2011 prot. 1183 (prot. Autorità n. 8291 del 23 marzo 2011), 4 maggio 2011 prot. 1807 (prot. Autorità n. 12322 del 4 maggio 2011);
- le comunicazioni dell'impresa Odoardo Zecca S.r.l., e in particolare la comunicazione 6 maggio 2011 prot. 2206 (prot. Autorità n. 12657del 9 maggio 2011).
Considerato che:
- l'articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91 prevede che il Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP), su proposta della Cassa, stabilisca ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente, l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel (di seguito: imprese elettriche minori);
- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 481/95, tra i compiti trasferiti all'Autorità vi è quello di determinare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91, le integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel;
- la deliberazione n. 288/05 ha riformato il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto relativa ai maggiori costi di acquisto del combustibile, di cui alla deliberazione n. 182/00;
- ai sensi del comma 3 della deliberazione n. 288/05, il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto prende come base di riferimento la componente di combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria definitiva relativa all'anno più recente.
Considerato che:
- con deliberazione n. 145/04 l'Autorità ha determinato le aliquote definitive relative agli anni 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 per Odoardo Zecca S.r.l.;
- ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91, le aliquote di integrazione tariffaria corrisposte dalla Cassa a titolo di acconto alla suddetta impresa a partire dal 1 gennaio 1999 sono state ricalcolate sulla base dell'aliquota definitiva approvata per l'anno 1998;
- con la comunicazione del 4 maggio 2011 sopra citata la Cassa ha trasmesso le aliquote definitive, calcolate a valle dell'attività istruttoria, per la determinazione dell'integrazione per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 spettante all'impresa elettrica minore Odoardo Zecca S.r.l.
Considerato che:
- con deliberazione n. 254/05 l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato a far rientrare le imprese elettriche minori di cui alla legge n. 10/91, nell'ambito di applicazione dei criteri generali di riconoscimento dei costi previsti dal Testo integrato e che nell'ambito di tale procedimento è stato diffuso un documento per la consultazione in data 21 dicembre 2005;
- con deliberazione n. 208/06 l'Autorità ha fatto confluire il procedimento di cui al precedente alinea nel procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 ed ha associato tale provvedimento ad una più generale revisione della regolazione dei sistemi elettrici integrati insulari, che preveda adeguati incentivi al recupero di efficienza e garantisca il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, della direttiva 2003/54/CE";
- nell'ambito del suddetto procedimento, con il documento per la consultazione 2 agosto 2007, l'Autorità ha ribadito l'opportunità di estendere alle imprese elettriche minori di cui alla legge n. 10/91, i criteri di regolazione e riconoscimento dei costi dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica;
- con la deliberazione n. 348/07, l'Autorità ha disposto di rinviare il completamento del procedimento di riforma dell'attuale regime delle integrazioni tariffarie per le imprese elettriche minori, in conformità a quanto previsto nel documento per la consultazione 2 agosto 2007, prevedendo una proroga dell'attuale regime di riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie;
- con la deliberazione ARG/elt 6/11, l'Autorità ha fatto confluire la riforma del regime delle integrazioni tariffarie per le imprese elettriche minori nel procedimento per la formazione di provvedimenti per il periodo di regolazione 2012-2015.
Considerato infine che:
- con la deliberazione ARG/elt 72/10, l'Autorità ha riaperto i termini per la presentazione dell'istanza di ammissione al regime di perequazione specifico aziendale per le imprese ammesse alle integrazioni tariffarie di cui all'articolo 7 della legge n. 10/91;
- il punto 6 della deliberazione ARG/elt 72/10 prevede che "la presentazione dell'istanza di cui al punto 1, se completa in tutte le sue parti, comporti la sospensione delle eventuali restituzioni connesse all'approvazione delle aliquote di integrazione tariffaria a titolo definitivo di anni pregressi, fino all'avvenuto completamento dell'istruttoria per l'ammissione alla perequazione specifica aziendale";
- il regime di perequazione specifica aziendale, essendo stato introdotto con l'articolo 42 del TIT, può essere riconosciuto solo per gli anni successivi al 2003.
- con la comunicazione del 6 maggio 2011 l'impresa Odoardo Zecca S.r.l. ha manifestato la disponibilità ad inviare istanza per la richiesta di ammissione al regime di perequazione specifica aziendale ed al reintegro dei costi di generazione, ai sensi di quanto previsto con la deliberazione ARG/elt 72/10.
Ritenuto opportuno:
- determinare in via definitiva le aliquote di integrazione tariffaria relative agli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 per l'impresa elettrica minore Odoardo Zecca S.r.l. in conformità con le proposte dalla Cassa;
- che l'aliquota definitiva relativa all'anno 2004 per l'impresa elettrica minore oggetto del presente provvedimento si applichi come nuova aliquota di integrazione provvisoria erogata a titolo di acconto, con decorrenza dall'1 gennaio 2005, tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione n. 288/05
DELIBERA
- di determinare, ai fini della corresponsione da parte della Cassa dell'integrazione tariffaria spettante ad imprese elettriche minori non trasferite all'Enel, nonché ai fini della quantificazione degli eventuali conguagli, le aliquote definitive relative agli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 per ogni kWh venduto dall'impresa Odoardo Zecca S.r.l. secondo quanto previsto nella tabella 1 allegata al presente provvedimento;
- di disporre che, per l'anno 2005 e seguenti, la Cassa corrisponda all'impresa elettrica minore oggetto del presente provvedimento, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base dell'ultima aliquota definitiva approvata, tenuto conto di quanto previsto della deliberazione n. 288/05 e ponendo la componente combustibile del primo bimestre dell'anno 2005 pari alla componente combustibile dell'aliquota definitiva per l'anno 2004 approvata con il presente provvedimento;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
19 maggio 2011
Il Presidente
Guido Bortoni