Delibera 06 agosto 2004
Delibera/Provvedimento 145/04
Determinazione delle aliquote definitive per le imprese elettriche minori non trasferite all'Enel: SIPPIC di Capri, SEL di Lipari, D'Anna e Bonaccorsi di Ustica, Odoardo Zecca di Ortona, in ottemperanza delle decisioni del Consiglio di Stato n. 399/2004 e n. 416/2004 e SNIE di Nola in ottemperanza della decisione del Consiglio di Stato n.973/2004
Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 9 agosto 2004, ai sensi dell' articolo 6 , comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01
GU n. 219 del 17.9.04
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 6 agosto 2004
Visti:
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
- la legge n. 10/91;
- la legge n. 481/95;
- i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, Serie speciale, n. 90 del 5 dicembre 1944, e 23 aprile 1946, n. 363, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 124 del 29 maggio 1946 e loro successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, e 15 settembre 1947, n. 896, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 217 del 22 settembre 1947 e loro successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 56 del 6 marzo 1948 recante norme per la disciplina delle Casse conguaglio prezzi;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 13 gennaio 1987, n. 2 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 20 gennaio 1987 con il quale la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) è stata investita della responsabilità dell'istruttoria relativa alla determinazione delle integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel;
- il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 171 del 23 luglio 1996;
- i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 3 del 4 gennaio 1997, e 12 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 31 del 7 febbraio 1997, recanti la determinazione delle aliquote definitive per l'anno 1991 nonché l'importo spettante a titolo di acconto, salvo conguaglio per l'anno 1992 e seguenti.
Viste:
- la delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61/97 recante disposizioni generali in materia di svolgimento di procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità (di seguito delibera n. 61/97);
- la deliberazione dell'Autorità 21 maggio 1998, n. 48/98 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 131 dell'8 giugno 1998, recante determinazione delle aliquote definitive per gli anni 1991, 1992, 1993, 1994 e 1995 ai fini della corresponsione da parte della Cassa dell'integrazione tariffaria spettante alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel (di seguito: deliberazione n. 48/98);
- le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione II, 15 luglio 1999, n. 588, 589 e 590, depositate in data 20 febbraio 2000;
- la delibera dell'Autorità 26 luglio 2000, n. 132/00 (di seguito: delibera n. 132/00);
- la delibera dell'Autorità 4 ottobre 2000, n. 182/00, recante disposizioni alla Cassa in materia di aggiornamento bimestrale dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel;
- la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2002, n. 63/02, recante determinazione delle aliquote definitive per gli anni 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 ai fini della corresponsione da parte della Cassa dell'integrazione spettante a imprese elettriche minori non trasferite all'Enel, (di seguito: deliberazione n. 63/02);
- la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione II, 6 febbraio 2003, n. 2439/2003, depositata in data 3 giugno 2003 (di seguito: sentenza n. 2439/2003);
- le decisioni del Consiglio di Stato n. 399/2004 e n. 416/2004,depositate in data 7 febbraio 2004, in merito ai ricorsi in appello proposti, rispettivamente, dalle società S.I.P.P.I.C. Spa e Società elettrica liparese s.n.c. (di seguito: SEL) avversi alle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione II, n. 622/2003 e n. 626/2003 (di seguito: decisioni n. 399/2004 e n. 416/2004);
- la decisione del Consiglio di Stato n. 973/2004, depositata in data 2 marzo 2004, in merito al ricorso in appello, proposto dalla Società Nolana per Imprese Elettriche Spa (di seguito: SNIE), avverso alla sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione II, n.2439/2003 (di seguito: decisione n. 973/2004).
Viste:
- la comunicazione della Cassa in data 13 dicembre 2000, prot. n. 2041 (prot. Autorità n. 16356 del 15 dicembre 2000) (di seguito: comunicazione 13 dicembre 2000);
- la comunicazione della Cassa in data 22 marzo 2002, prot. n. 432 (di seguito: comunicazione 22 marzo 2002);
- la comunicazione della Cassa in data 15 aprile 2003, prot. n. 497 (di seguito: comunicazione 15 aprile 2003);
- la comunicazione dell'Autorità alla Cassa in data 6 aprile 2004, prot. n. 1112 (di seguito: comunicazione 6 aprile 2004);
- la comunicazione della Cassa in data 18 maggio 2004, prot. n. 596 (di seguito: comunicazione 18 maggio 2004);
- la comunicazione della Cassa in data 27 luglio 2004, prot. n.1026 (di seguito: comunicazione 27 luglio 2004).
Considerato che:
- con la deliberazione n. 63/02, l'Autorità ha definito le aliquote definitive di integrazione relativamente agli anni dal 1991 al 1998 di alcune imprese elettriche minori;
- con le decisioni n.399/2004 e 416/2004, il Consiglio di Stato ha annullato la deliberazione n. 63/02 nella parte relativa alla determinazione delle aliquote di integrazione definitive per le società S.I.P.P.I.C. Spa e SEL, disponendo che per il periodo 1991-1998 alle medesime imprese, nel calcolo delle aliquote definitive, fossero riconosciuti anche gli ammortamenti anticipati risultanti dai bilanci;
- con la decisione n.973/2004 il Consiglio di Stato ha annullato la deliberazione n. 63/02 nella parte relativa alla determinazione delle aliquote di integrazione definitive per la società SNIE, disponendo che per il periodo 1991-1998 alla medesima impresa, nel calcolo delle aliquote definitive, fossero riconosciuti anche gli ammortamenti anticipati risultanti dai bilanci;
- con sentenza n. 2439/2003 il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha disposto il riconoscimento dell'utile d'impresa alla società SNIE, secondo i criteri previsti con deliberazione n. 132/00, anche per gli anni dal 1987 al 1991;
- con la comunicazione 6 aprile 2004 l'Autorità ha chiesto alla Cassa di rideterminare le aliquote definitive in ottemperanza delle richiamate decisioni del Consiglio di Stato e alla sentenza n. 2439/2003 del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ;
- con la medesima comunicazione 6 aprile 2004 l'Autorità ha inoltre chiesto alla Cassa di completare le istruttorie per la determinazione delle integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori relativamente al periodo 1991-1998 non oggetto di precedenti deliberazioni, in conformità con le richiamate decisioni del Consiglio di Stato;
- con la comunicazione 18 maggio 2004, la Cassa ha trasmesso all'Autorità le istruttorie per la determinazione delle integrazioni spettanti a quattro imprese elettriche minori per gli anni dal 1991 al 1998, riformulate in base alle decisioni del Consiglio di Stato n, 399/2004 e n. 416/2004, e precisamente:
- S.I.P.P.I.C. Spa;
- SEL;
- D'Anna & Bonaccorsi (Ustica);
- Odoardo Zecca (Ortona);
- con la comunicazione 27 luglio 2004, la Cassa ha trasmesso all'Autorità l'istruttoria per la determinazione delle integrazioni spettanti all'impresa elettrica minore SNIE, per gli anni dal 1987 al 1998, riformulata in base alla sentenza n. 2439/2003 del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia e alla decisione n. 973/2004 del Consiglio di Stato.
Ritenuto opportuno:
- determinare in via definitiva le aliquote di integrazione relativamente agli anni 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 per le imprese elettriche minori non trasferite all'Enel S.I.P.P.I.C. Spa, SEL, D'Anna & Bonaccorsi e Odoardo Zecca;
- determinare in via definitiva le aliquote di integrazione relativamente agli anni 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 per l'impresa elettrica minore non trasferita all'Enel, SNIE;
- che le aliquote definitive relative all'anno 1998 si applichino come nuove aliquote di integrazione provvisoria con decorrenza dall'1 gennaio 1999
DELIBERA
- di determinare, ai fini della corresponsione da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico dell'integrazione tariffaria spettante ad imprese elettriche minori non trasferite all'Enel, nonché ai fini della quantificazione degli eventuali conguagli, le aliquote definitive relative:
- agli anni 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 per ogni kWh venduto per le imprese S.I.P.P.I.C. Spa, Società elettrica liparese, D'Anna & Bonaccorsi e Odoardo Zecca, come indicato nella tabella 1.1 allegata alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale;
- agli anni 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 per l'impresa SNIE, come indicato nella tabella 1.2 allegata alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale;
- di disporre che la Cassa conguaglio per il settore elettrico per l'anno 1999 e seguenti, corrisponda alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel oggetto del presente provvedimento, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base dell'ultima aliquota definitiva approvata;
- di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.