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Data pubblicazione: 13 maggio 2011

Delibera 12 maggio 2011

ARG/gas 57/11

Approvazione del codice di rigassificazione predisposto dalla società Terminale GNL Adriatico S.r.l. ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164

Visti:

  • la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio;
  • la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
  • il regolamento 715/2009/CE del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), in particolare l'articolo 24;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239/04 (di seguito: legge n. 239/04);
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive (ora Ministro dello Sviluppo Economico, di seguito: Ministro) 11 aprile 2006;
  • il decreto del Ministro 28 aprile 2006 (di seguito: decreto 28 aprile 2006);
  • il decreto del Ministero, Direzione Generale dell'Energia e delle Risorse Minerarie, 26 novembre 2004, (di seguito: decreto 26 novembre 2004);
  • la deliberazione dell'Autorità 23 novembre 2004, n. 206/04 (di seguito: deliberazione n. 206/04);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia e il gas (di seguito: Autorità) 1 agosto 2005, n. 167/05 (di seguito: deliberazione n. 167/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2006, n. 168/06, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 168/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009 ARG/gas 55/09;
  • la deliberazione dell'Autorità 15 aprile 2010, ARG/gas 54/10.

Considerato che:

  • l'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00 impone alle imprese del gas, che gestiscono infrastrutture di rete e terminali di Gnl, di consentirne l'accesso ai terzi che ne facciano richiesta;
  • l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, prevede che l'Autorità fissa i criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità dei servizi di trasporto e di dispacciamento e dell'utilizzo dei terminali di Gnl in condizioni di normale esercizio e che le imprese di gas naturale adottano il proprio codice di rete e lo trasmettono alla medesima Autorità per la verifica di conformità ai suddetti criteri;
  • l'Autorità ha adottato i criteri di cui al precedente punto con la deliberazione n. 167/05;
  • con l'articolo 1, comma 17, della legge n. 239/04 è stata recepita la legislazione comunitaria in materia di esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso di terzi, nei casi di nuovi terminali di Gnl o potenziamenti di quelli esistenti;
  • il comma 20 del medesimo articolo prevede che le quote di capacità del nuovo terminale o del nuovo potenziamento che non siano oggetto della predetta esenzione, sono conferite secondo procedure definite dall'Autorità in base a criteri stabiliti con decreti del Ministro; l'Autorità ha definito tali procedure con la deliberazione n. 168/06 in base ai criteri adottati con il decreto 28 aprile 2006;
  • la disciplina dell'esenzione del diritto di accesso di terzi, costituendo l'eccezione alle regole generali di tale diritto, deve essere interpretata, così come gli altri casi di esenzione, in modo rigorosamente tassativo e temporalmente circoscritto quale deroga all'obbligo previsto dal comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 164/00, ma non anche all'assetto definito dal comma 5 del medesimo articolo, con la conseguenza che - nel caso di un terminale di Gnl - le modalità di erogazione del servizio, anche nei confronti dell'utente titolare della quota di capacità esente, devono essere regolate nell'ambito del codice di rigassificazione, definito dall'impresa sulla base dei criteri dell'Autorità, che a sua volta ne verifica il rispetto;
  • con il decreto 26 novembre 2004, il Ministero ha accordato, previo parere dell'Autorità espresso con la deliberazione n. 206/04, un'esenzione ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 239/04 alla società Edison LNG Spa (ora Terminale Gnl Adriatico S.r.l, di seguito: ALNG), in relazione al terminale di rigassificazione ubicato nel nord Adriatico, nella zona antistante il Comune di Porto Viro (RO);
  • l'esenzione di cui al precedente punto riguarda l'80% della capacità del terminale per un periodo di venticinque anni; pertanto:
  • l'accesso alla restante quota di capacità del terminale, oltre ad essere sottoposta alla regolazione tariffaria dell'Autorità, deve essere conferita sulla base dei criteri di cui alla deliberazione n. 168/06 e al decreto 28 aprile 2006;
  • le modalità con cui avviene il predetto accesso, nonché l'erogazione del servizio di rigassificazione nei confronti di tutti gli utenti, indipendentemente dal tipo di capacità di cui essi sono titolari, sono regolate nell'ambito di un codice di rigassificazione che ALNG deve predisporre ai sensi della deliberazione n. 167/06 e sottoporre all'Autorità per la sua verifica e approvazione.

Considerato inoltre che:

  • con lettera in data 15 febbraio 2010 (Prot. Autorità n. 7538 del 17 febbraio 2010), ALNG, ai sensi dell'articolo 15 della deliberazione n. 167/05, ha trasmesso all'Autorità lo schema di codice di rigassificazione dalla stessa predisposto ai fini della relativa verifica di conformità (di seguito: schema di codice);
  • unitamente allo schema di codice, è stata acquisita la documentazione di cui al comma 3.6 della deliberazione ARG/gas 55/09, contenente, tra l'altro, le osservazioni degli operatori acquisite nel processo di consultazione del medesimo schema;
  • in data 19 febbraio 2010, l'Autorità ha pubblicato sul proprio sito internet la comunicazione dell'avvio del procedimento per la verifica di cui al precedente alinea; con nota in data 25 giugno 2010 (prot. Autorità n. 24059 del 29 giugno 2011) ALNG ha modificato lo schema di codice ai sensi della deliberazione ARG/gas 54/10, recependo le disposizioni in caso di mancato utilizzo della capacità di rigassificazione ivi previste;
  • con lettere in data 13 luglio 2010 (prot. 25435), 29 dicembre 2010 (prot. 42153) e 27 gennaio 2011 (prot. 2415) gli Uffici dell'Autorità hanno rappresentato a ALNG alcuni profili di incompletezza e di incoerenza riscontrati nella disciplina contenuta nello schema di codice di rigassificazione con il quadro normativo vigente, invitando detta società a provvedere alle conseguenti modificazioni ed integrazioni; tra le principali osservazioni, sono state rilevati i seguenti generali profili di criticità:
    1. l'assetto delle responsabilità tra gestore del terminale e utente distingue due diversi regimi, non adeguatamente motivati, distinti in ragione del fatto che l'utente sia o meno titolare della capacità oggetto di esenzione;
    2. l'assetto delle responsabilità del gestore del terminale e del suo utente non risulta pienamente coerente con la disciplina dell'Autorità che prevede disposizioni speciali in materia di conferimento della capacità di trasporto presso il punto di entrata interconnesso con il terminale di Gnl (di seguito: interconnessione);
  • con lettera in data 15 aprile 2011 (prot. Autorità n. 10861 del 18 aprile 2011), ALNG ha trasmesso una nuova versione dello schema di codice di rigassificazione; tale versione dello schema di codice è stata sostituita con una ulteriore trasmessa in data 3 maggio 2011 (prot. Autorità n. 12267 del 4 maggio 2011; di seguito: schema di codice di rigassificazione 3 maggio 2011), al fine di correggere alcuni errori materiali nel frattempo riscontati;
  • lo schema di codice di rigassificazione 3 maggio 2011 recepisce le esigenze evidenziate dagli Uffici nell'ambito del procedimento, rimuovendo le situazioni di incompletezza e di incoerenza riscontrate;
  • con particolare riferimento al profilo evidenziato alla predetta lettera a), ALNG ha evidenziato che il diverso regime di responsabilità tra gli utenti è coerente con la diversa disciplina dei corrispettivi previsti per titolari di capacità esente e non: nel primo caso, il corrispettivo è stato definito nell'ambito degli accordi che hanno determinato l'investimento nell'infrastruttura e la richiesta dell'esenzione; nel secondo caso, il corrispettivo è definito dall'Autorità;
  • con particolare riferimento al profilo evidenziato alla predetta lettera b), le clausole contenute nella nuova versione dello schema di codice risultano coerenti con l'assetto delle responsabilità che consegue alla previsione di un conferimento delle capacità di trasporto sulla interconnessione in capo all'impresa di rigassificazione; in particolare, tale assetto comporta per quest'ultima impresa un obbligo di riconsegnare il gas naturale ai propri utenti in un punto "a valle" dell'interconnessione stessa (ad esempio presso il PSV), con la conseguenza che:
    • il diritto degli utenti a ottenere la riconsegna "a valle" dell'interconnessione (nel rispetto delle previsioni del codice di rete di trasporto), quale prestazione essenziale offerta nell'ambito del servizio di rigassificazione;
    • il correlativo obbligo per l'impresa di rigassificazione di concludere con l'impresa di trasporto il relativo contratto, che si perfeziona con il conferimento della capacità nell'interconnessione, nonché l'obbligo di darne l'esecuzione ai fini della riconsegna;
    • il diritto dell'impresa di rigassificazione al riconoscimento, da parte dei propri utenti, di tutti i costi da essa sostenuti per l'esecuzione del predetto contratto di trasporto, ad eccezione di quelli derivanti dall'inadempimento gravemente colposo degli obblighi di cui al precedente alinea;
    • la responsabilità dell'impresa di rigassificazione, nei confronti dei propri utenti, di adempiere alle obbligazioni che discendono dal predetto contratto di trasporto, con la conseguenza che in caso di inadempimento di dette obbligazioni l'impresa non avrà titolo a ottenere dagli utenti il rimborso delle somme eventualmente dovute all'impresa di trasporto in conseguenza dell'inadempimento.
  • lo schema di codice di rigassificazione 3 maggio 2011 è inoltre coerente con le esigenze emerse nel procedimento e con l'assetto definito dall'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, in quanto non consente all'esercente e agli utenti, titolari della quota di capacità esente, di concordare clausole particolari in deroga alle condizioni generali contenute nello schema di codice, salvo che per gli aspetti relativi alla durata del rapporto, alla capacità nonché gli aspetti tariffari e quelli espressamente previsti dalla disciplina vigente in materia di esenzione.

Ritenuto che sia opportuno:

  • verificare positivamente e conseguentemente approvare, per quanto di competenza, lo schema di codice di rigassificazione 3 maggio 2011 e pubblicare tale codice nel sito internet dell'Autorità.

 

DELIBERA

  1. di considerare positivamente verificato e conseguentemente approvare, per quanto di competenza, lo schema di codice di rigassificazione presentato da Terminale GNL Adriatico ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nella versione allegata alla presente deliberazione (Allegato A);
  2. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
  3. di trasmettere il presente provvedimento a Terminale GNL Adriatico con sede in Piazza della Repubblica n. 14/16, 20124 Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore.

12 maggio 2011

Il Presidente
Guido Bortoni


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